LEGGE QUADRO PER LA TUTELA DEI DIRITTI E L’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI PORTATORI DI DEFICIT
Legge quadro per la tutela dei Diritti e l’integrazione sociale dei portatori di deficit
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 novembre 1990.
Art.1
Principi
La Repubblica in attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Legge 8 luglio 1974 n.59, dalle convenzioni e risoluzioni internazionali a cui aderisce, attiva ogni possibile mezzo e strumento legislativo, economico, scientifico e sociale per:
– garantire e tutelare la dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia dei portatori di deficit;
– prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima possibile autonomia e la partecipazione dei portatori di deficit alla vita collettiva e all’esercizio dei suoi diritti fondamentali;
– promuovere e garantire i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali; l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei portatori di deficit.
Art.2
Definizione
I soggetti tutelati dalla presente legge sono i cittadini sammarinesi o residenti, che per nascita od in seguito ad evento morboso traumatico, comunque intervenuto, presentino una menomazione delle proprie condizioni fisiche, psichiche o sensoriali che li pongano in difficoltà di apprendimento, di relazione, di inserimento lavorativo.
Art.3
Rinvio alla regolamentazione dei singoli settori di intervento
I principi dettati dall’art.1 vengono attuati con appositi provvedimenti legislativi e precisamente.
– una normativa per l’inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit;
– una normativa per la rimozione delle barriere architettoniche;
– una normativa per l’inserimento e l’integrazione sociale, il diritto all’educazione e all’istruzione;
– una normativa per la politica sanitaria di prevenzione, di riabilitazione e di cura del deficit.
Art.4
Indirizzi per la normativa sull’inserimento lavorativo
La normativa sull’inserimento lavorativo contiene:
1) riserva di posti per l’assunzione obbligatoria nei settori privati e pubblici con adeguamento e aggiornamento della legge del 29 marzo 1952 n.10;
2) gli incentivi e le facilitazioni possibili per tale inserimento lavorativo;
3) l’attività preparatoria, di specifica formazione professionale, recupero riqualificazione ed aggiornamento;
4) le particolari tutele, garanzie, diritti e doveri degli inseriti nell’attività lavorativa, dei loro datori di lavoro, dei lavoratori che lavorano con loro;
5) i rapporti delle aziende ed imprese con i servizi sanitari e sociali;
6) le connessioni e gli effetti sui trattamenti economici (indennità e pensioni di invalidità) eventualmente goduti dagli avviati al lavoro a norma di legge;
7) la competenza relativamente ai costi degli interventi, prevedendo adeguati sgravi sugli oneri sociali e previdenziali con il concorso dello Stato e dell’intera collettività;
8) il riassorbimento delle vigenti norme sul collocamento obbligatorio degli invalidi civili.
Particolari normative ed interventi dovranno prevedere la costituzione, la incentivazione e la tutela di laboratori protetti e di cooperative che prevedevano la partecipazione e l’utilizzo dei portatori di deficit.
Art.5
Indirizzi per la normativa sulla rimozione delle barriere architettoniche.
La normativa per la rimozione delle barriere architettoniche detta norme e dispone interventi diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento delle attività nell’ambiente costruito da parte di tutti i cittadini indipendentemente dalle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e sensopercettive nonchè dalle variazioni temporanee delle stesse.
Le norme e gli interventi dispongono vincoli per la progettazione ed esecuzione di nuove opere, con particolare riguardo a quelle pubbliche ed aperte al pubblico, e per i mezzi di trasporto pubblico.
Prevedono inoltre interventi graduali di adeguamento delle strutture preesistenti per le quali sia previsto l’accesso del pubblico e, in sede di ristrutturazione o su richiesta di cittadini direttamente interessati, anche delle strutture private.
Gli interventi sulle strutture private potranno essere incentivati con il concorso pubblico alle relative spese.
Art.6
Indirizzi per la normativa sull’inserimento ed integrazione sociale, il diritto all’educazione e all’istruzione.
La normativa per l’inserimento e l’integrazione sociale, per il diritto all’educazione e all’istruzione prevede interventi per l’inserimento scolastico, per l’attività culturale e sportiva, per l’attività sociale, per il sostegno alle famiglie, l’aiuto personale, il servizio domiciliare, il volontariato sociale a favore dei portatori di deficit.
Prevede, inoltre, iniziative specifiche, costanti ed efficaci di educazione all’accettazione, all’accoglienza ed alla solidarietà verso i portatori di deficit ed il diverso e per il superamento dei pregiudizi e delle emarginazioni.
Completa le esistenti norme di integrazione scolastica, prevedendo adeguate dotazioni didattiche e di personale assistente con idonea qualifica, programmi e prove personalizzate, continuità di insegnamento anche in caso di lunghi periodi di assenza scolastica conseguenti a ricoveri o cure legate alla menomazione, il diritto al conseguimento degli attestati obbligatori di studio.
Art.7
Orientamenti per la normativa sulla politica sanitaria, di prevenzione, di riabilitazione e di cura
La normativa sulla politica sanitaria, di prevenzione, di riabilitazione e di cura, prevede piani di ricerca sociale e conoscitivi nonchè di ricerca scientifica per la conoscenza del fenomeno e delle sue cause.
Ciò ai fini:
– degli interventi possibili e della corretta ed attenta informazione della popolazione ed in particolare alle donne in età feconda per la possibile prevenzione;
– della diagnosi precoce, della terapia prenatale e dell’assistenza, anche psicologica, alla madre ed alla famiglia in caso di diagnosticata nascita a rischio;
– del tempestivo intervento terapeutico, riabilitativo e di recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili;
– dell’assistenza specialistica per la intera durata della vita in forma integrata nei piani di intervento sociale.
Vengono confermati e riequilibrati gli interventi economici di sostegno di ordine generale e viene prevista la fornitura e la cessione in uso di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
Art.8
Tempi e modalità di attuazione
Le normative di cui agli articoli che precedono dovranno prevedere i mezzi finanziari e le risorse umane e strutturali adeguate al raggiungimento degli obiettivi posti e verranno emanate entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Art.9 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 23 novembre 1990/1690 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Cesare Antonio Gasperoni – Roberto Bucci
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI