MISURE PER L’INCENTIVAZIONE DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE NEL PERIODO ESTIVO
Misure per l’incentivazione dell’occupazione giovanile nel periodo estivo
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Prumulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 12 maggio 1989.
Art.1
A favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali e delle
cooperative che durante il periodo estivo assumono personale giovane di età
compresa fra il 14 e il 20 anno con contratto stagionale o comunque a tempo
determinato, si applica lo sgravio contributivo, nella misura del 70%.
Le aziende che nel suddetto periodo assumono giovani per mansioni di
lavoro attinenti all’indirizzo scolastico, beneficiano dello sgravio
contributivo pari al 90%.
Art.2
La riduzione parziale degli oneri sociali ed assicurativi, dovuti dal
datore di lavoro all’Istituto per la Sicurezza Sociale, si applica per i
dipendenti sammarinesi o residenti a San Marino.
A tale scopo i datori di lavoro, per poter accedere ai benfici di cui
sopra, sono tenuti a presentare richiesta all’Ufficio del Lavoro che
integrerà all’Istituto per la Sicurezza Sociale la percentuale esonerata,
indicata sul nulla-osta.
Il datore di lavoro è tenuto a:
1.- calcolare per intero i contributi sull’ammontare della retribuzione;
2.- evidenziare, a parte sulla denuncia riepilogativa, gli importi di sgravio
da detrarre dal toltale dei contributi dovuti;
3.- allegare copia del nulla-osta di assunzione rilasciato dal Collocamento
dell’Ufficio del Lavoro.
Art.3
Le domande avanzate dopo il 30 settembre di ogni anno non verranno prese
in considerazione.
I benifici di cui all’art.1 della presente legge, si applicano per i
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati nel periodo 1
giugno – 30 settembre di ogni anno.
Art.4
Agli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento, si provvede
mediante impuntazione sul Cap.7 – 8153 “Fondo speciale per interventi
sull’occupazione” del Bilancio per gli anni 1989 – 1990 – 1991.
Art.5
La presente legge è operante per gli anni 1989 – 1990 – 1991.
La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della
sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 maggio 1989/1688 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Mauro Fiorni – Marino Vagnetti
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Alvaro Selva