PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – ASSICURATIVE ED ASSISTENZIALI EROGATE DALL’ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Posted On 15 Set 2022
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Provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali – assicurative ed assistenziali erogate dall’Istituto per la Sicurezza Sociale.

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella seduta del 20 dicembre 1990.
Art.1
(Finanziamento Sanità, Socio Sanitario e prestazioni Socio – Assistenziali)
Il finanziamento dei Servizi Sanitari, del Servizio Socio Sanitario, delle pensioni Sociali ed assimilate
e delle prestazioni Socio – Assistenziali è di competenza dello Stato, che provvede tramite opportuni
capitoli di spesa da istituirsi nel Bilancio dello Stato, sul quale deve confluire l’intero gettito delle
imposte dirette precedentemente devolute all’Istituto per la Sicurezza Sociale.
Art.2
(Assegno di accompagnamento)
In applicazione dei fondamentali principi di solidarietà e giustizia sociale, cui sono ispirate le finalità
istituzionali dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e nell’ambito di un piu’ vasto adeguamento degli
interventi a favore dei soggetti piu’ deboli della società e della loro famiglia, è istituito l’assegno di
accompagnamento per le unità famigliari in cui siano presenti persone non autosufficienti.
Le modalità dell’intervento, i requisiti di accesso, le procedure per l’erogazione e l’importo
dell’assegno saranno stabiliti con apposita legge.
Il finanziamento della spesa per l’erogazione di tale assegno è a carico dello Stato.
Art.3
(Fondo di solidarietà per prestazioni Socio – Assistenziali)
A titolo di solidarietà, per il periodo 1 gennaio 1991 – 31 dicembre 1992 il 20% del Fondo Assegni
Famigliari dei Lavoratori Dipendenti viene destinato al finanziamento delle Prestazioni Socio
Sanitarie e Socio Assistenziali di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.
Art.4
(Inabilità temporanea lavoratori dipendenti)
Dal 1° gennaio 1991 l’aliquota del contributo per la Sicurezza Sociale a carico dei datori di lavoro
per inabilità temporanea, di cui all’art.5 della Legge 7 giugno 1977 n.30, è pari al 5% delle
retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.
Art.5
(Inabilità temporanea lavoratori autonomi)
Dal 1° gennaio 1991 l’aliquota del contributo per la Sicurezza Sociale relativo al fondo per inabilità
temporanea per i lavoratori autonomi, di cui alle Leggi 5 luglio 1974 n.53, 26 settembre 1980 n.73,
1 marzo 1983 n.28, è pari al 2% del reddito imponibile, fino alla concorrenza del tetto massimo di
cui all’art.32, ultimo comma, della Legge 11 febbraio 1983 n.15.
L’importo massimo giornaliero dell’indennità economica per inabilità temporanea di cui alla Legge 1
marzo 1983 n.28, è fissato nella trecentosessantacinquesima parte del tetto massimo su cui è
calcolata la pensione a norma dell’art.32, ultimo comma, della Legge 11 febbraio 1983, n.15.
L’indennità economica giornaliera di cui al comma che precede, fatta salva la franchigia di sette
giorni di cui all’art.8 della Legge 26 settembre 1980 n.73, è calcolata sull’importo risultante dalla
media dei redditi imponibili dichiarati nel triennio precedente, diviso per 365 giorni, ed è pari
all’86% dal 1 al 14 giorno di inabilità, al 100% dal 15 giorno fino al 180 giorno, all86% dal 181
giorno al 365 giorno, al 100% per 150 giorni in caso di gravidanza e puerperio, ed al 100% dal 1
giorno in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale per l’intera durata.
Art.6
(Indennità economica speciale ed inattività)
Dal 1 gennaio 1991 il contributo del 2% a carico del datore di lavoro di cui al 2 comma dell’art.20
della Legge 17 marzo 1967 n.17 è stabilito nella misura dell’1,50% della retribuzione.
Il concorso dello Stato previsto al 5 comma art.20 della Legge 17 marzo 1967 n.17, e successive
modifiche è stabilito nella misura del 20% del gettito globale del contributo e comunque dovrà
assicurare il pareggio della gestione.
Art.7
(Indennità di disoccupazione per lavoratori stagionali)
A parziale modifica degli artt.2 e 3 della Legge 6 dicembre 1968 n.41, dal 1 gennaio 1991,
l’indennità giornaliera per inattività a favore dei lavoratori occupati nelle attività stagionali, fermi
restando gli altri requisiti, è pari al 25% della retribuzione media giornaliera percepita dal
lavoratore nell’ultimo quadrimestre.
Per lavoratori occupati in attività stagionali devono intendersi, ai fini del presente articolo, i
lavoratori dipendenti da:
1) esercenti attività alberghiere;
2) esercenti attività commerciali di cui alla tabella merceologica della Legge 21 dicembre 1984
n.119: tab. n.VI, VIII, XI, XIV, XV, XXII, XXIX, XXXVII.
E’ abrogata la tabella “A” allegata alla Legge 6 dicembre 1968 n.41.
Art.8
(Indennità di inattività per le categorie che non usufruiscono della C.I.G.)
Fermi restando gli altri requisiti, dal 1 gennaio 1991 l’indennità giornaliera per inattività
conseguente a sospensione riduzione temporanea di lavoro prevista dalle Leggi 17 marzo 1967 n.17
e 6 dicembre 1968 n.41 a favore dei lavoratori non compresi nelle categorie indicate dalle Leggi 28
ottobre 1975 n.37 e 7 giugno 1977 n.28 è pari al 50 % della retribuzione netta effettiva che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese dalle ore zero ed il limite
dell’orario settimanale contrattuale.
La misura dell’indennità non può comunque essere superiore alla percentuale di cui sopra della
retribuzione massima corrente per la qualifica V categoria 1 livello al momento della corresponsione
dell’indennità stessa.
Art.9
(Contributo a carico datori di lavoro per C.I.G.)
Dal 1° gennaio 1991 il contributo previsto alle lettere a) e b) dell’art.19 della Legge 28 ottobre
1975 n 37 e dell’art.2 della Legge 7 giugno 1977 n.28 è fissato nella seguente misura:
a) contributo a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori dipendenti
nella misura del 2% per le imprese industriali ed artigianali e nella misura del 4,50% per le imprese
edili e lo Stato;
b) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi dell’integrazione
salariale di cui agli artt.1 e 2 della Legge 28 ottobre 1975 n.37, nella misura del 7% per le imprese
industriali ed artigianali e del 14,50% per le imprese edili e Stato, dell’integrazione corrisposta ai
propri dipendenti.
Art.10
(Contributo a carico dei datori di lavoro per gli assegni famigliari)
Il contributo a carico dei datori di lavoro, di cui all’art.1 della Legge 11 febbraio 1983 n.16, è fissato
nella misura del 5,60% della retribuzione lorda calcolata secondo i criteri previsti dall’art.34 della
Legge 22 dicembre 1955 n.42, con decorrenza dal 1 gennaio 1991.
Art.11
(Norme transitorie per trasferimento a fondo pensioni e riduzione temporanea del contributo per
assegni famigliari)
Per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 1990 l’Istituto per la Sicurezza Sociale trasferisce, dal Fondo
Assegni Famigliari dei Lavoratori Dipendenti al Fondo pensioni degli stessi, l’importo corrispondente
all’1,90% della retribuzione lorda calcolata secondo i criteri indicati all’articolo precedente.
Per il periodo 1 gennaio 1991 – 31 dicembre 1992 l’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro
per la cassa per la compensazione degli assegni famigliari, è diminuita dell’1%.
Nel secondo semestre del 1992 si valuterà l’opportunità del proseguimento di tale diminuzione o
l’eventuale aggiornamento.
Art.12
(Importo assegni famigliari)
A decorrere dal 1 gennaio 1990 la misura degli assegni familiari in favore dei capi famiglia di cui al
1 comma ed alle lettere b) e c) del 3 comma dell’art.2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15, viene così
modificata:
1) Lit. 78.000 per la prima persona a carico;
2) Lit.102.000 per la seconda persona a carico;
3) Lit.126.000 per la terza persona a carico;
4) Lit.150.000 per le successive persone a carico.
Art.13
(Estensione del Diritto agli assegni famigliari)
Il 5° comma dell’art.6 del Decreto 26 aprile 1976 n.15 è così modificato:
“il termine predetto si prolungherà in caso di frequenza ad un solo corso di studi universitari,
parauniversitari o professionali con durata almeno biennale per tanti anni quanti sono gli anni
previsti dal corso di studi prescelto e comunque non oltre il compimento del 26 anno di età”.
Art.14
(Cassa Compensazione)
Compensazione dei fondi per assegni famigliari, per
indennità economica speciale ed inattività e per inabilità temporanea con rilevazione ed imputazione
contabile separata fra lavoratori subordinati ed autonomi.
La Cassa ha lo scopo di permettere la compensazione negli anni fra avanzi e disavanzi gestionali dei
fondi riferiti ai lavoratori subordinati ed ai lavoratori autonomi.
Alla Cassa sono trasferite annualmente le risultanze contabili dei singoli fondi.
Il saldo annuale viene iscritto fra le poste del patrimonio dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.
Al fine di garantire l’autosufficienza dei fondi in caso di eccessivi squilibri gestionali passivi ed attivi
si procede all’adeguamento delle aliquote contributive con Decreto Reggenziale su proposta del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.
Art.15
(Autonomia ed autosufficienza del Fondo Pensioni)
Nell’ambito del Fondo Pensioni previsto all’art.1 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e nel contesto
della sua gestione unitaria, il Fondo Pensioni riferito a ciascuna delle categorie di assicurati ha una
separata rilevazione contabile ed un’autonoma gestione finanziaria.
Ogni categoria di assicurati è tenuta a garantire l’autosufficienza del proprio Fondo Pensioni.
A tal fine l’aliquota del contributo sarà periodicamente riconsiderata e modificata con Decreto
Reggenziale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.
L’adeguamento dell’aliquota di cui al comma che precede deve assicurare anche il recupero, entro i
due esercizi successivi, delle eventuali passività di fondi riscontrate a consuntivo in un esercizio
finanziario qualora la categoria interessata non disponga delle riserve di cui all’art.19.
Le eventuali attività di ciascun Fondo non possono essere trasferite in favore di altre categorie salvo
quanto di seguito riportato a favore degli agricoltori.
Art.16
(Contributo al Fondo Pensioni lavoratori dipendenti)
Il secondo comma dell’art.5 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 è sostituto dal presente articolo: “a
partire dal 1 gennaio 1991 il contributo per i lavoratori subordinati è pari all’11,90% della loro
retribuzione di cui il 10,30% a carico dei datori di lavoro e l’1,60% a carico dei lavoratori”.
Ai soli fini dell’applicazione del 2 comma dell’art.5 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 resta invariata
l’aliquota del 13% per il finanziamento delle pensioni privilegiate.
Art.17
(Contributi al Fondo Pensioni lavoratori autonomi)
Le aliquote dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi, da calcolarsi sui redditi
imponibili dichiarati agli effetti dell’Imposta Generale sui redditi, fermi restando i minimi
convenzionali di cui all’art.1 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 sono ridotte come segue:
a) l’aliquota del contributo al Fondo Pensioni previsto dal terzo comma dell’art.5 della Legge 11
febbraio 1983, n.15, così modificato dall’art.1 della Legge 20 dicembre 1984 n.117, è ridotta al 2%
solo per i liberi professionisti sulla parte di reddito che eccede il tetto massimo su cui è calcolata la
pensione a norma dell’art.32, ultimo comma, della Legge 11 febbraio 1983 n.15;
b)l’aliquota del medesimo contributo di cui alla precedente lettera a) è ridotta al 2% a richiesta
degli interessati, anche sulla parte di reddito che non eccede il summenzionato tetto massimo, per i
contribuenti che abbiano già compiuto il 65 anno di età o che abbiano già effettuato regolarmente le
contribuzioni per almeno 35 anni e che continuino l’attività di lavoro autonomo; in tali casi la
pensione, quando viene richiesta, è calcolata prendendo come base i redditi degli ultimi dieci anni
solari anteriori alla richiesta di riduzione del contributo, rivalutati in base alle variazioni dell’indice
annuo del costo della vita tra l’anno solare cui si riferiscono i redditi e quello precedente la
decorrenza della pensione.
contribuito al Fondo Pensioni fin dall’entrata in vigore della Legge
5 luglio 1968, n.27, entro i due anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, possono
effettuare versamenti in un unica soluzione fino a 5 anni di contribuzioni al loro fondo pensioni, da
aggiungersi a quelli già effettuati in precedenza per il calcolo della pensione di cui al titolo III della
Legge 11 febbraio 1983, n.15.
Le contribuzioni si calcolano sulla media dei redditi dichiarati negli ultimi 5 anni anteriori al
versamento delle contribuzioni, rivalutati in base alle variazioni dell’indice annuo del corso della vita
tra l’anno solare cui si riferiscono i redditi e quello precedente il versamento.
I 5 anni riscattati non hanno valore ai fini del calcolo dell’importo della pensione da erogare.
Art.18
(Rilevazione contabile separata dei fondi dei lavoratori autonomi)
I fondi previdenziali ed assicurativi, cui contribuiscono i lavoratori autonomi, devono presentare il
rilievo contabile per ciascuna delle seguenti categorie:
– Agricoltori;
– Artigiani;
– Commercianti;
– Industriali;
– Liberi Professionisti;
– Agenti, Rappresentanti, Mediatori ed altri lavoratori autonomi non inclusi nelle categorie
precedenti.
Per i lavoratori autonomi previsti alle lettere a) b) c) d) e) dell’art.1 della Legge 11 febbraio 1983
n.15 il periodo di riferimento del calcolo di cui alla lettera a) dell’art.32 della medesima legge è così
modificato:
– per l’anno 1991 anni solari 6
– per l’anno 1992 anni solari 7
– per l’anno 1993 anni solari 8
– per l’anno 1994 anni solari 9
– dall’anno 1995 in poi anni solari 10.
Per i lavoratori autonomi di cui alle lettere b) e c) della Legge 11 febbraio 1983 n.15 il contributo
previsto al terzo comma dell’art.5 della legge medesima è pari al 12 % del reddito imponibile.
Ai soli fini dell’applicazione del secondo comma dell’art.50 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 resta
invariata l’aliquota del 13% per il finanziamento delle pensioni privilegiate.
Art.19
(Fondo di accantonamento Gestione Pensioni)
Dal 1° gennaio 1991 è istituto un “Fondo di accantonamento Gestione Pensioni” al quale saranno
trasferite le risultanze attive annuali delle gestioni riferite alle singole categorie.
Il fondo stesso, pur nella sua unicità, presenta evidenza contabile per ogni categoria di assicurati e
deve intendersi costituito a fronte del corrispettivo accantonamento reale dell’attivo.
L’Istituto per la Sicurezza Sociale e le categorie che alimentano il Fondo concorderanno l’impiego
dello stesso, affinchè attraverso opportuni investimenti sia garantita un’adeguata redditività.
ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per la
Sicurezza Sociale ne potranno disporre un utilizzo temporaneo a scopi sociali pubblici definendo le
modalità di rientro e le condizioni di utilizzo.
L’utile derivante dagli interessi attivi e dall’impiego anzidetto sarà attribuito proporzionalmente alle
singole categorie mediante adeguamento delle quote ad esse riferite nell’ambito del fondo.
Le risultanze attive del Fondo Pensioni dell’esercizio 1990, compreso il trasferimento di cui all’art.11
confluiscono nel suddetto Fondo.
Art.20
(Solidarietà in favore della categoria degli Agricoltori)
L’onere derivante dal disavanzo della gestione del Fondo Pensioni agli Agricoltori è a carico del
bilancio dello Stato nella misura dell’80%.
Per il periodo 1 gennaio 1991 – 31 dicembre 1992 il restante disavanzo sarà finanziato dalla
categoria dei lavoratori dipendenti nella misura del 75%, e nella misura del 25% dalle categorie dei
lavoratori autonomi con ripartizione interna proporzionale al gettito contributivo, in attuazione del
principio della solidarietà.
Per tale finanziamento dovrà attingersi in via prioritaria dagli eventuali attivi della Cassa di cui
all’art.15 della presente legge, in via subordinata dagli eventuali attivi dei Fondi Pensioni.
Art.21
(Riduzione dell’adeguamento al minimo)
Il III comma dell’art.52 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 è sostituito dal presente articolo:
“Ove il titolare di pensione ordinaria integrata al trattamento minimo benefici di altra pensione,
rendita o prestazione continuativa di qualunque genere erogata da un qualsiasi Ente previdenziale
estero, l’integrazione al trattamento mimino spetta con la seguente limitazione:
– se la pensione estera è pari o inferiore a L.350.000, non si effettua nessuna diminuzione
dell’integrazione al trattamento minimo;
– se la pensione estera è pari o inferiore a L.430.000,l’integrazione al trattamento minimo è
diminuita del 50% della somma eccedente le L.350.000 della pensione estera;
– se la pensione estera è pari o inferiore a L.600.000, l’integrazione al trattamento minimo è
diminuita di L.50.000;
– se la pensione estera è pari o inferiore a L.770.000, l’integrazione al trattamento minimo è
diminuita di L.75.000;
– se la pensione estera è pari o inferiore a L.940.000, l’integrazione al trattamento minimo è
diminuita di L.100.000;
– se la pensione estera è superiore a L.940.000, l’integrazione al trattamento minimo è diminuita di
L.150.000.
I massimali di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 1991 e sono rivalutati annualmente con Decreto
Reggenziale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.
Art.22
(Incentivi)
A partire dal 1 gennaio 1991 l’importo della pensione ordinaria di vecchiaia, calcolato secondo
quanto previsto all’art.32 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, è aumentato del 3% per ogni anno di
contribuzione maturato oltre il 15 e dopo il raggiungimento dell’età pensionabile.
I Liberi Professionisti che all’entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 65 anno di
età e che non siano titolari di pensione ordinaria, beneficiano delle disposizioni previste al comma
Art.23
(Norme abrogate)
Sono abrogati il 2 comma dell’art.5 ed il 3 comma dell’art.52 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e
l’art.62 della Legge 13 ottobre 1984 n.91.
Art.24
(Modifiche bilanci Stato – I.S.S.)
Le modifiche al bilancio dello Stato ed al bilancio dell’Istituto per la Sicurezza Sociale conseguenti
alla presente legge devono avvenire in sede di assestamento 1991 entro il 30 giugno.
Art.25
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1991
Data dalla Nostra Residenza, addì 21 dicembre 1990/1690 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Cesare Antonio Gasperoni – Roberto Bucci
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Alvaro Selva

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