STATUTO CONFEDERALE CSdL

La Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSdL), è una organizzazione sindacale di carattere confederale, unitaria e democratica, composta da lavoratrici e lavoratori dipendenti e parasubordinati, appartenenti alle nuove tipologie di lavori, disoccupati, inoccupati in cerca di prima occupazione, dalle pensionate e dai pensionati. La CSdL ha sede nella Repubblica di San Marino.

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI

La CSdL aderisce ai principi, alle regole, alle pratiche della vita democratica della Repubblica portandone nella dialettica la rappresentanza, il contributo, le esigenze dei propri iscritti e del mondo del lavoro.

La CSdL si prefigge il miglioramento dei contenuti sostanziali della democrazia, l’ammodernamento delle istituzioni, l’effettiva praticabilità dei diritti democratici per tutti i cittadini.

La CSdL valorizza la partecipazione e la responsabilità sociale assumendo i valori del pluralismo nelle sue varie espressioni. La CSdL si assume in pieno la responsabilità di operare in una società che riconosce pluralista, articolata e complessa.

Nell’espletamento della propria azione la CSdL riconosce solo i limiti che sono insiti negli stessi principi pluralistici, nel proprio ruolo e negli interessi di chi rappresenta.

La CSdL organizza l’azione sociale e la partecipazione per la promozione, la rappresentanza e la tutela degli interessi del mondo del lavoro e dei pensionati ed esplica il proprio compito attraverso strumenti rivendicativi contrattuali connessi all’iniziativa politica, progettuale e di servizio.

L’adesione alla CSdL si fonda sul principio della sostanziale uguaglianza degli esseri umani e del loro diritto inalienabile all’esercizio della solidarietà attiva e passiva nel quadro di un sindacato che esprime iniziative e responsabilità individuali e collettive per la valorizzazione delle persone, del lavoro, della professione.

La CSdL opera per la valorizzazione di tutte le risorse e capacità degli esseri umani, comprese quelle considerate minori o residuali; promuove i processi di emancipazione economica, giuridica e culturale del lavoro e dei lavoratori, uomini e donne, in attività e non; afferma i valori positivi del lavoro in un contesto di profondo ripensamento e riprogettazione del lavoro stesso, della sua organizzazione e della sua funzione nella società e nella vita delle persone; propone una cultura organizzativa e dei rapporti sociali e personali che elabora, promuove e rende espliciti agli individui le opportunità e le possibilità, i vincoli e le responsabilità.

La partecipazione degli iscritti alla vita dell’organizzazione si svolge secondo il principio della parità dei diritti e delle pari opportunità. La CSdL è inoltre impegnata nella promozione culturale e nella qualificazione professionale e sindacale degli aderenti, ravvisando uno strumento indispensabile nell’attuazione di adeguati processi formativi. Dirigenti, funzionari e quadri sono tenuti a parteciparvi.

La CSdL si struttura su basi Confederali, intese congiuntamente sia come valore politico unitario, sia come strumento organizzativo e di garanzia di equità per la individuazione, promozione, costruzione e governo delle articolazioni e delle specificità di categoria, professionali e personali che caratterizzano il mondo del lavoro e dei pensionati.

La CSdL si definisce autonoma in quanto indipendente dalle controparti e dagli interlocutori pubblici e privati, dai partiti politici, associazioni, confessioni religiose, movimenti filosofici e culturali pur rispettando e riconoscendo il ruolo ed il contributo di cui sono portatori. A fondamento della sua autonomia la CSdL pone la propria capacità elaborativa, di scelta, di decisione, di azione maturate all’interno del movimento dei lavoratori ed in conformità alle regole di vita democratica della organizzazione sindacale confederale.

La CSdL intende le varie articolazioni politiche e culturali presenti fra le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati, un elemento positivo di crescita democratica, in una visione unitaria, e si impegna attivamente per l’unità del mondo del lavoro nell’obiettivo della realizzazione dell’unità organica del movimento sindacale, delle sue funzioni e delle sue organizzazioni. La CSdL considera la politica di unità sindacale un fattore determinante del potere contrattuale del sindacato e del suo ruolo nella società.

La CSdL sostiene la necessità di una politica sociale liberatrice dal bisogno, dalla costrizione, dalla dipendenza e di conseguenza rivendica uno stato Sociale efficiente, inteso come l’accesso a quell’insieme di servizi necessari a qualificare e rendere civile la vita di tutti.

La CSdL afferma il valore della solidarietà e il proprio impegno per raggiungere una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute e alla tutela sociale, in cui si persegua il benessere di tutti gli individui e la cultura arricchisca la vita delle persone, rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle stesse la propria realizzazione nella vita e nel lavoro. Inoltre, promuove nella società – anche attraverso la contrattazione – una politica di pari opportunità fra donne e uomini, nel rispetto e riconoscimento delle differenze, e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione.

In tal senso, tenendo conto dell’articolazione tra donne e uomini iscritte/i alla CSdL nei diversi settori e tra i pensionati, l’organizzazione si impegna a sostenere l’obiettivo di assicurare almeno un terzo complessivo di donne sia tra i delegati al Congresso confederale, che nel Consiglio Direttivo Confederale e nei diversi organismi della CSdL.

La CSdL riconosce e fa proprie le norme internazionali del lavoro formulate e riconosciute nella Costituzione della Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), nelle Convenzioni Internazionali del Lavoro e negli altri strumenti, trattati e convenzioni internazionali. La CSdL si impegna nell’obiettivo di ottenere una generale applicazione, nazionale e internazionale, dei loro postulati e principi essenziali.

La CSdL riconosce che la promozione e la difesa degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori si realizzano anche nel loro rapportarsi solidaristicamente nel più vasto contesto degli obiettivi del movimento internazionale dei lavoratori, in particolare quello europeo.

La CSdL è affiliata alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES) e alla Confederazione Sindacale Internazionale (CSI), delle quali è impegnata a diffondere e promuovere le politiche ed i progetti che costituiscono un punto di riferimento importante per l’azione e le scelte della CSdL.

La CSdL si rende solidale con i popoli, i movimenti sindacali, le persone che lavorano e si battono per i valori universali della pace, della democrazia, della libertà, della giustizia sociale, dei diritti umani e dei lavoratori.

ART. 1
CAMPI DI INIZIATIVA E AZIONE

Per lo svolgimento della propria azione la CSdL:

  1. a) esercita il ruolo di parte contrattuale collettiva dei lavoratori e dei pensionati sull’insieme delle condizioni di vita e di lavoro;
  2. b) gestisce e controlla l’applicazione dei contratti collettivi e individuali di lavoro, degli accordi, delle intese e degli altri strumenti di regolazione del rapporto di lavoro e delle relazioni industriali;
  3. c) rappresenta i lavoratori e i pensionati nelle sedi e istanze di elaborazione e decisione delle scelte economiche, sociali e di sviluppo;
  4. d) sollecita e appoggia i provvedimenti legislativi pertinenti, in coerenza con le piattaforme rivendicative e le risoluzioni degli organismi;
  5. e) promuove e/o appoggia enti, istituzioni e/o iniziative che operino nel campo della previdenza, dell’assistenza, del patronato e dei servizi, della formazione culturale e professionale, dell’emigrazione e dell’immigrazione, del tempo libero e dei servizi sociali in generale;
  6. f) promuove e valorizza la partecipazione e l’impegno sociale delle lavoratrici e dei lavoratori delle pensionate e dei pensionati e delle loro organizzazioni ai diversi livelli;
  7. g) promuove e ricerca convergenze e intese generali e specifiche fra le Confederazioni Sindacali per la realizzazione dell’unità rivendicativa e organizzativa del mondo del lavoro;
  8. h) sviluppa rapporti di collaborazione con le associazioni dei lavoratori indipendenti e con il movimento cooperativo;
  9. i) ricerca e stabilisce i necessari rapporti internazionali di collaborazione, di scambio di esperienze, di informazione e di solidarietà;
  10. l) la CSdL considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l’affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l’indipendenza nazionale e la piena tutela dell’identità culturale ed etnica di ogni popolo.

ART. 2
AUTONOMIA SINDACALE

La CSdL è indipendente ed elabora e sostiene in totale autonomia la propria politica sindacale.

Le deliberazioni e le decisioni sono demandate esclusivamente alle istanze e organismi competenti e responsabili per Statuto e regolamenti validamente approvati.

La cura e la salvaguardia della indipendenza e della autonomia della Confederazione sono di responsabilità del Consiglio Direttivo e della Segreteria Confederale.

ART. 3
ISCRIZIONE ALLA CSdL

L’iscrizione alla CSdL comporta piena uguaglianza di diritti e di doveri a prescindere da nazionalità, lingua, fedi religiose, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, cultura e formazione politica, diversità professionali, sociali e di interessi, nonché l’accettazione dei principi e delle norme dei presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali, politiche e della giustizia sociale, quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.

L’iscrizione alla CSdL è volontaria, ed avviene mediante la sottoscrizione della delega. Possono iscriversi tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti appartenenti a tutte le categorie e comunque occupati, occupati in forme cooperative e autogestite, lavoratori parasubordinati appartenenti alla sfera dei nuovi lavori, disoccupati, inoccupati, i lavoratori dell’agricoltura e i pensionati.

L’iscrizione alla CSdL è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali.

A tutela dell’organizzazione, l’iscrizione viene respinta o revocata nei casi di gravi condanne penali, sino all’espiazione della pena, e nei casi manifesti di incompatibilità con il presente statuto.

Il Consiglio Direttivo Confederale della CSdL inoltre valuterà le eventuali richieste di reiscrizione presentate da chi sia stato sottoposto a sanzioni disciplinari di cui al presente Statuto.

Le iscritte e gli iscritti alla CSdL hanno il diritto alla tutela, sia individuale che collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della CSdL.

Le iscritte e gli iscritti alla CSdL hanno il dovere di comportarsi con lealtà nei confronti di tutti gli altri iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente statuto. Le iscritte e gli iscritti, qualora assumano incarichi di direzione, sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti di tutti gli iscritti, di tutti i lavoratori e dei pensionati, difendendo l’unità e l’immagine della CSdL.

ART. 4
ADESIONE

L’adesione alla CSdL comporta l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto. In ogni istanza della CSdL è garantita la libertà di espressione su tutte le questioni in discussione e la manifestazione, anche pubblica, dell’eventuale dissenso.

Tutte le iscritte e gli iscritti partecipano, personalmente o a mezzo di delegati, alla formazione delle deliberazioni e alla elezione degli organismi. Le iscritte e gli iscritti sono eleggibili a tutte le cariche salvo i motivi di incompatibilità di cui all’ art. 20. Il diritto di voto è uguale e libero, personale o a mezzo di delegati.

ART. 5
DIMISSIONI

L’iscrizione alla CSdL può essere revocata in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta.

ART. 6
DEMOCRAZIA SINDACALE

In tutte le strutture della CSdL si applicano le seguenti norme fondamentali:

  1. a) Le cariche direttive, senza eccezioni, sono elettive e devono essere rinnovate nei periodi di tempo stabiliti dai singoli statuti o regolamenti.

Le vacanze negli organi dirigenti la cui elezione è di competenza del Congresso, sono colmate per quanto riguarda il Consiglio Direttivo Confederale attraverso la nomina dei primi non eletti al Congresso, rispettando il criterio della rappresentanza delle categorie, fino al massimo di un terzo dei componenti.

Qualora non sia possibile rispettare tale criterio si procederà alla sostituzione attraverso la designazione diretta dei sostituti da parte dello stesso Consiglio Direttivo Confederale.

Per gli altri organi direttivi è prevista la designazione diretta dei sostituti da parte degli stessi organi e fino al massimo di un terzo dei loro componenti.

  1. b) Nelle elezioni, qualora siano presentate più liste di candidati, si applica il sistema della proporzionale pura, con votazione segreta. È ammessa la votazione palese in presenza di un’unica lista di candidati e quando la votazione segreta non venga richiesta da almeno un decimo degli aventi diritto al voto.
  2. c) Sono ammesse alle elezioni le liste di canditati presentate o sostenute da almeno il 15% degli aventi diritto al voto nell’istanza cui la elezione si riferisce.
  3. d) Nelle elezioni di base tutti gli iscritti possono formare la lista di candidati.
  4. e) Le elezioni di secondo grado, effettuate non direttamente dagli iscritti ma da Congressi di delegati, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
  5. f) Le liste di candidati devono essere rappresentative delle varie categorie di iscritte o iscritti.
  6. g) Le deliberazioni sono prese a maggioranza.
  7. h) Le strutture di base e gli organismi devono riunirsi ordinariamente nei periodi di tempo fissati dai rispettivi statuti. Un decimo degli iscritti o un quarto dei componenti gli organi direttivi possono richiederne la convocazione straordinaria

ASSEMBLEA

L’assemblea sui luoghi di lavoro interaziendale o intercategoriale, è una istanza di dibattito politico, orientamento e informazione verso i lavoratori e l’organizzazione su tutti gli aspetti della politica sindacale.

Le sue forme di organizzazione e di utilizzazione devono permettere la reale partecipazione e libera espressione dei lavoratori e dei pensionati. Può avere carattere informativo, consultivo e decisionale. Ad essa compete in particolare di discutere le piattaforme rivendicative, approvandone la conclusione e l’azione conseguente.

CONSULTAZIONE

È una procedura di rilevazione dei consensi, dei dissensi o della necessità di integrazioni a proposte o documenti conosciuti e diffusi fra i lavoratori. Le istanze proponenti devono attuarne la sintesi.

REFERENDUM

È una procedura di espressione univoca di volontà dei lavoratori su piattaforme o accordi contrattuali. Il risultato è vincolante.
In merito ai risultati di tutte quelle vertenze di carattere politico generale che implichino la sottoscrizione di un accordo da parte della CSdL, il Consiglio Direttivo Confederale può deliberare se indire il referendum tra i propri iscritti. Il risultato è vincolante.
Per le vertenze che abbiano una ricaduta diretta sulle condizioni economiche e normative e di diritto dei lavoratori, ma che non comportino la firma di accordi da parte della CSdL, su decisione del Consiglio Direttivo Confederale potranno essere predisposti referendum di orientamento fra i propri iscritti.
I regolamenti delle diverse forme di espressione di democrazia diretta sono fissati dal Consiglio Direttivo Confederale.

ART. 7
DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

L’iscritto alla CSdL che manca ai propri doveri verso la stessa incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

  1. a) biasimo scritto;
    b) destituzione dalla carica sindacale di cui fosse investito;
    c) sospensione da tre mesi a dodici mesi dell’esercizio delle facoltà di iscritto;
    d) espulsione dall’organizzazione.

La richiesta di sanzione può essere avanzata da qualsiasi iscritto o organismo della CSdL all’organo disciplinare di cui all’art. 23.

ART. 8
FORME DI FINANZIAMENTO DELLA CSdL

La Confederazione sammarinese del lavoro si finanzia attraverso il versamento dei contributi sindacali da parte dei propri iscritti. L’entità del contributo, che dovrà risultare univoco a prescindere dalla federazione di appartenenza. Per i pensionati iscritti, il contributo avviene mediante una sottoscrizione, la cui entità viene definita dalla Federazione Pensionati e della CSdL.

Inoltre il finanziamento della CSdL avviene mediante cessione di una quota di servizio della propria retribuzione da parte del lavoratore, pubblico o privato, attraverso i contratti collettivi di lavoro, mediante apposita consultazione, così come risulta stabilito dalla legislazione vigente.

L’iscritto alla CSdL, oltre al versamento del contributo definito dall’iscrizione, contribuisce anche attraverso la quota di servizio.

L’iscritto alla CSdL, che dovesse dare disdetta del versamento della quota sociale di servizio, decadrà dalla stessa iscrizione alla CSdL.

La CSdL, fornisce servizi rivolti anche ai lavoratori e ai pensionati non iscritti. Per questi, il costo di detti servizi sarà differenziato, distinguendo tra coloro che contribuiscono con il versamento della quota di servizio, e coloro che invece avessero esercitato il diritto di revoca, ai quali sarà garantito lo stesso servizio con un costo superiore.

I costi dei servizi erogati dalla CSdL, saranno determinati dal Consiglio Direttivo Confederale.

ART. 9
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La CSdL si struttura alla base secondo i principi della democrazia diretta e negli organi di secondo grado in conformità a quelli della democrazia indiretta.

L’organizzazione di base della CSdL è l’Assemblea sindacale. Ad essa partecipano tutti gli iscritti appartenenti all’azienda, luogo di lavoro, categoria, zona territoriale per cui è stata convocata. La struttura organizzativa può essere articolata nella: Rappresentanza Sindacale di Base, Struttura Sindacale di Base, Coordinamento (Professionale, di Settore, di Interesse Sociale, …).

L’organizzazione di secondo grado è costituita dalla Federazione o sindacato di categoria. La struttura organizzativa, gli organi direttivi; i modi della loro elezione sono determinati dai propri statuti o regolamenti. Gli statuti delle Federazioni e i Regolamenti non possono essere in contrasto con lo statuto della CSdL.

Le Federazioni costituiscono l’importante struttura attraverso la quale viene sviluppato con i lavoratori e i pensionati il rapporto diretto sulle problematiche inerenti la categoria di appartenenza e sull’insieme dell’attività contrattuale e rivendicativa della CSdL, esprimendo in questa prima istanza la rappresentanza dell’intera organizzazione.

In presenza di specifiche esigenze organizzative, coerentemente coi principi di gestione collegiale e confederale dell’organizzazione, nelle singole Federazioni la CSdL potrà avvalersi anche di dirigenti provenienti da altri settori.

ART. 10
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Ciascuna struttura della CSdL nella sua attività di contrattazione è tenuta a seguire le linee politiche generali e progettuali della Confederazione ed a consultare tempestivamente le proprie istanze immediatamente superiori sui termini essenziali delle rivendicazioni avanzate e delle relative negoziazioni.

Le piattaforme rivendicative per i rinnovi contrattuali o per la realizzazione di nuovi contratti di lavoro, nonché i risultati della conseguente contrattazione devono essere approvati dai lavoratori delle specifiche categorie utilizzando strumenti democratici (es. referendum, ecc.).

Il risultato dell’espressione democratica dei lavoratori e dei pensionati è vincolante per la CSdL e le sue Federazioni.

ART. 11
AZIONE SINDACALE

Le decisioni relative ad ogni forma di azione sindacale e specialmente lo sciopero, sono di competenza delle organizzazioni di secondo grado di concerto con la struttura Confederale.

Le azioni sindacali che interessano più categorie, che investono servizi pubblici essenziali, e che comunque rivestono particolare rilevanza, devono essere autorizzate dalla struttura Confederale. La CSdL può prevedere fondi di solidarietà destinati a sostenere i lavoratori impegnati in azioni sindacali di particolare durata e gravità.

ART. 12
LE STRUTTURE DI SERVIZIO

La CSdL e le sue strutture, al fine di realizzare un’efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, in attività o in pensione, nonché dei disoccupati e degli inoccupati, promuove la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, Società), per l’erogazione di servizi.

La CSdL considera la tutela e i servizi alla persona complementari alla rappresentanza collettiva del sindacato generale e pertanto la finalità della politica dei servizi della CSdL è contribuire, alla stessa maniera alla realizzazione dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la importanza della persona.

La caratteristica della erogazione di servizi ai lavoratori ed agli iscritti, ed ai cittadini in generale, dovrà essere il risultato dell’integrazione positiva delle competenze tecniche, professionali e gestionali di ciascun servizio e le risorse umane, logistiche e finanziarie, impiegate nelle attività di servizio, nel completo rispetto delle normative, dei vincoli legislativi e statutari di riferimento.

ART. 13
CONGRESSO O ASSEMBLEA CONGRESSUALE

È l’organo deliberante di ciascuna delle istanze della struttura organizzativa della CSdL. Le iscritte e gli iscritti compongono l’assemblea congressuale della struttura di base.
Il Congresso delle strutture organizzative di secondo grado è composto ordinariamente dai delegati eletti dalle rispettive strutture di base, oppure dall’assemblea generale degli iscritti.

Le norme per la tenuta dei Congressi e per le elezioni dei delegati sono di competenza del Consiglio Direttivo Confederale e debbono stabilire il rapporto tra il numero degli iscritti e il numero dei delegati da eleggere.

Nelle rispettive istanze congressuali i membri dei Consigli Direttivi sono delegati di diritto.

ART. 14
ORGANI DELLA CSdL

Gli organi di direzione politica della CSdL sono:

  1. a) il Congresso Confederale;
    b) il Consiglio Direttivo Confederale;
    c) l’Assemblea Generale dei Delegati.

La direzione esecutiva della CSdL compete:

  1. a) al Segretario Generale
    b) alla Segreteria Confederale.

Gli organi di controllo amministrativo e disciplinare sono:
a) il Collegio Sindacale;
b) il Collegio Confederale dei Probiviri.

                                                                    ART. 15
CONGRESSO CONFEDERALE

È il massimo organo della CSdL. I suoi compiti sono:

  1. a) determinare gli orientamenti generali della CSdL;
    b) può eleggere il Presidente;
    c) eleggere il Segretario Generale. La candidatura o le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 10% dei delegati presenti alla seduta del Congresso Confederale. Ogni singolo delegato, potrà sottoscrivere una sola candidatura. Viene eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti.
    Nel caso in cui vi fosse un unico candidato per ricoprire la carica di Segretario Generale, lo stesso per essere eletto dovrà ottenere la maggioranza assoluta (50% più uno) dei voti espressi dagli aventi diritto al voto, presenti alla seduta del Congresso. La elezione del Segretario Generale avverrà su scheda e con votazione segreta.
    d) eleggere il Consiglio Direttivo Confederale fissandone il numero dei componenti effettivi ed aggiunti. Quale orientamento generale il numero dei componenti il Direttivo dovrà tenere conto dei momenti di crescita organizzativa dell’organizzazione;
    e) eleggere il Collegio Sindacale ai sensi della legge 9 Maggio 2016 n. 59;
    f) eleggere il Collegio Confederale dei Probiviri fissandone il numero.

Le deliberazioni sulla modifica dello statuto Confederale e sulla affiliazione a Organizzazioni Internazionali, sono valide solo se prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati presenti, mentre le deliberazioni sullo scioglimento della CSdL sono valide solo se prese a maggioranza qualificata dei tre quarti dei delegati presenti.

Il Congresso viene normalmente convocato ogni tre anni ed ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Consiglio Direttivo Confederale o a richiesta di almeno un quarto degli iscritti.

Il Congresso delibera sull’ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

ART. 16
PRESIDENTE

Presiede il Consiglio Direttivo Confederale e l’Assemblea Generale dei delegati. È membro di diritto degli organi di direzione della CSdL. Su mandato della Segreteria Confederale esercita funzioni di rappresentanza della CSdL.

ART. 17
CONSIGLIO DIRETTIVO CONFEDERALE

È l’organo di direzione politica nell’ambito delle linee indicate dal Congresso Confederale.
È convocato periodicamente dalla Segreteria Confederale, o in caso di urgenza dal Segretario Generale, e comunque ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da un quarto dei suoi componenti.

In particolare:
– su proposta del Segretario Generale può eleggere un Vice-Segretario e deve eleggere il\i Segretario\i Confederale\i;
– su proposta del Segretario Generale deve nominare i funzionari della CSdL e fissarne le retribuzioni;
– deve discutere e deliberare sulla politica generale della CSdL;
– deve fissare le regole per la verifica periodica del mandato dei quadri e delegati, per l’attuazione delle pari opportunità e dei processi formativi;
– deve approvare i regolamenti necessari alla determinazione del buon funzionamento degli organismi e l’assunzione delle decisioni che determinano vincoli esecutivi e di comportamento per tutti.

I componenti il Consiglio Direttivo Confederale hanno diritto di partecipare a qualsiasi istanza della CSdL e di prendervi la parola. Sono delegati di diritto nei Congressi delle Federazioni di provenienza.

Fermo restando il ruolo collegiale di direzione politica del Consiglio Direttivo, lo stesso potrà essere organizzato in Commissioni di lavoro tematiche, coordinate prevalentemente da componenti la Segreteria Confederale, per seguire e sviluppare le politiche generali, con riferimento prioritario ai principali settori di attività sociale ed economica.

Qualora all’ordine del giorno figurino tematiche specifiche di pertinenza delle singole Federazioni, alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare – con voto consultivo – i membri delle Segreterie delle stesse e i funzionari che operano nella struttura Confederale e di Federazione.

La composizione dei membri del Consiglio Direttivo Confederale deve essere la più rappresentativa possibile delle varie istanze espresse dalla CSdL.

Alle singole Federazioni è garantita una rappresentanza minima di 4 membri e non superiore a 15 per ognuna.
La FUPS potrà essere rappresentata in seno al Consiglio Direttivo Confederale da un massimo di 5 membri.

Per avere diritto alla rappresentanza minima di 4 membri, saranno necessarie almeno 8 candidature.

I membri del Consiglio Direttivo Confederale che sommino più di 3 (tre) assenze consecutive senza giustificato motivo decadranno automaticamente e verranno sostituiti dai primi non eletti secondo i criteri stabiliti dal secondo comma lettera A) dell’art. 6 del presente Statuto.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo Confederale è di 32 membri più il Segretario Generale che viene eletto in forma diretta dal Congresso Confederale.

Il Presidente dell’ISAL (Istituto Servizi al Lavoro), il Presidente dell’Associazione Sportello Consumatori e i responsabili degli enti di servizio della CSdL sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo Confederale, al quale partecipano con facoltà di voto consultivo.

ART. 18
SEGRETERIA CONFEDERALE

La Segreteria Confederale è l’organo di direzione esecutiva della CSdL, assicura la direzione quotidiana delle attività confederali e mantiene un contatto permanente con le altre istanze e strutture della CSdL.
È responsabile di fronte al Consiglio Direttivo Confederale che ne stabilisce le attribuzioni e la composizione.

Opera collegialmente e viene convocata dal Segretario Generale, o in sua assenza dal Vice-Segretario, qualora sia avvenuta la sua elezione, o da un Segretario Confederale.

Delibera inoltre su tutte le questioni che rivestono carattere d’urgenza e ne informa il Consiglio Direttivo Confederale.

Provvede all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi della CSdL, è responsabile delle pubblicazioni ufficiali.

È composta dal Segretario Generale, dal Vice-Segretario, qualora sia avvenuta la sua elezione, dal\i Segretario/i Confederale\i. Su mandato della Segreteria il Vice-Segretario, qualora sia avvenuta la sua elezione, coordina i lavori della segreteria, delle Commissioni e dei servizi della CSdL.

I Segretari di Federazione, sono membri di diritto della Segreteria Confederale.

Con l’obiettivo di realizzare, nell’ambito de gruppo dirigente, la massima coesione, collegialità e partecipazione, alle sedute della Segreteria Confederale, sono convocati – almeno una volta al mese – i Dirigenti e i Funzionari impegnati a tempo pieno nei vari settori dell’organizzazione. Queste sedute, fermo restando il ruolo di direzione politica\esecutiva, della Segreteria Confederale, eletta nel Direttivo, assumono il carattere di coordinamento dell’attività corrente, e di periodica messa a punto dell’azione operativa dell’organizzazione.

ART. 19
SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale ha la rappresentanza generale dell’organizzazione ed è membro di diritto degli organi di direzione politica ed esecutiva della CSdL. Provvede al funzionamento degli organi di direzione politica e esecutiva.

Il Segretario Generale convoca la prima riunione del Consiglio Direttivo Confederale dopo il Congresso al quale propone la nomina della Segreteria Confederale.

Il Segretario Generale, di concerto con la Segreteria Confederale ed i Segretari di Federazione, propone al Consiglio Direttivo Confederale la nomina dei funzionari di Federazione.

Rappresenta legalmente la Confederazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di suo impedimento o assenza temporanea la rappresentanza viene assunta dal Vice-Segretario, qualora sia avvenuta a sua elezione, oppure da un altro membro della Segreteria Confederale espressamente delegato.

ART. 20
INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo Confederale, della Segreteria Confederale, dei Direttivi di Federazione, delle Segreterie di Federazione sono incompatibili:

  1. a) con l’elezione nel Consiglio Grande e Generale. L’incompatibilità ha inizio dal momento della candidatura;
  2. b) con l’appartenenza alle Presidenze, alle Segreterie, alle Direzioni e uffici politici dei partiti, ad incarichi di rappresentanza di organizzazioni politiche nelle sedi istituzionali, con l’esercizio di funzioni istituzionali amministrative di nomina politica;
  3. c) con il rapporto di lavoro, sia presso privati che nel settore pubblico allargato, che si esplichi in ruoli direttivi di controparte attiva del sindacato;
  4. d) con le cariche di Presidente o membro di Consiglio di Amministrazione o simili di imprese private o enti di natura pubblica, escluse le cooperative.

Per i membri del Consiglio Direttivo Confederale e dei Direttivi di Federazione l’incompatibilità viene prevista anche per la carica di Capitano di Castello o Segretario della Giunta di Castello, mentre per i membri della Segreteria Confederale e per i Segretari di Federazione l’incompatibilità è estesa anche al membro stesso della giunta dal momento della candidatura.

È ammessa la deroga della incompatibilità di cui alla lettera d) quando tale incarico sia espressamente assunto in rappresentanza della CSdL o di designazione diretta dei lavoratori.

ART. 21
ASSEMBLEA GENERALE DEI DELEGATI

È l’organo di direzione politica e di orientamento e consultazione, nel periodo che intercorre fra un congresso e l’altro. Ha il potere di verifica dell’attuazione della politica generale della CSdL e quello di intraprendere ogni iniziativa tendente allo sviluppo della partecipazione e della democrazia fra gli iscritti e nel mondo del lavoro.

È composta dal Consiglio Direttivo Confederale, dal Comitato Direttivo delle Federazioni, dei sindacati di categoria, dei coordinamenti professionali, dai Rappresentanti e Delegati Sindacali.

È convocata dal Consiglio Direttivo Confederale o su richiesta di un quarto degli organizzati.

In via ordinaria l’Assemblea dei Delegati è decisionale, salvo quando assuma carattere di orientamento o di consultazione a seguito di formale decisione del Consiglio Direttivo Confederale.

Qualora l‘Assemblea dei Delegati sia di carattere decisionale su tematiche rilevanti, ed in particolare su aspetti demandati dal Congresso, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri convocati alla stessa assemblea. Qualora la presenza dei delegati convocati, non raggiunga la maggioranza assoluta (50% più uno) degli aventi diritto al voto, le deliberazioni sono ugualmente valide, purché ottengano la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

In caso di assenza definitiva del Segretario Generale tra un Congresso e l’altro, la elezione del nuovo Segretario Generale sarà effettuata dall’Assemblea Generale dei Delegati, su proposta del Consiglio Direttivo Confederale. La medesima procedura è prevista in caso di assenza definitiva di uno o più componenti il Collegio Sindacale e di uno più componenti il Collegio Confederale dei Probiviri.

Può eleggere il Presidente.

L’Assemblea Generale dei Delegati, tra un Congresso e l’altro, in via straordinaria e per determinati campi di intervento (es: politiche dei servizi, norme sul finanziamento), ha la facoltà di poter adeguare lo Statuto confederale. Inoltre, in caso si rendesse necessario sostituire uno o più membri del Collegio Sindacale o del Collegio dei Probiviri tra un Congresso e l’altro, l’Assemblea Generale dei Delegati può procedere a tali sostituzioni.

ART. 22
BILANCIO
COLLEGIO SINDACALE

La CSdL è amministrata autonomamente e possiede una cassa unica centrale per le sue finanze che sono costituite:

– dalla quota di servizio;
– dai contributi derivanti dall’iscrizione e da sottoscrizione, da cespiti derivanti da attività di servizio, presenze in organismi o strutture.

Le quote associative e i contributi sindacali sono fissati dal Consiglio Direttivo Confederale.

Annualmente la Segreteria Confederale cura la compilazione del bilancio che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Confederale entro e non oltre l’aprile di ogni anno e successivamente sarà pubblicato e depositato presso il Tribunale Commissariale di San Marino, come previsto dalla legge vigente.

La Segreteria Confederale inoltre deve sottoporre al Consiglio Direttivo Confederale il bilancio di previsione.

I componenti del Collegio Sindacale o il Sindaco unico, così come prevede la Legge 9 Maggio 2016 n. 59 devono risultare di comprovata e notoria esperienza in materia contabile ed amministrativa e devono essere iscritti al Collegio dei Ragionieri Commercialisti e/o Dottori Commercialisti, essi  esplicano le funzioni di controllo sulla regolarità e composizione del bilancio.

I membri del Collegio Sindacale o Sindaco Unico possono essere nominati anche tra gli iscritti alla CSdL, purché non rivestano cariche esecutive e direttive e possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo Confederale.

ART. 23
COLLEGIO CONFEDERALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Confederale dei Probiviri, elegge al proprio interno il Presidente, il quale è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Confederale con voto consultivo.

La elezione del Presidente dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data del Congresso Confederale.

Il Collegio Confederale dei Probiviri esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti e previa inchiesta, sentite le parti, decide su di essi.

In casi di particolare gravità, in attesa del giudizio disciplinare, il Consiglio Direttivo Confederale può procedere alla sospensione cautelare.

11 Novembre 2021

Approvato all’unanimità dal 20° Congresso CSdL