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Statuto Sportello Consumatori

Titolo 1
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – E’ costituita con sede in Domagnano (RSM) Via Cinque Febbraio n.17 l’Associazione autonoma e democratica di consumatori e utenti, senza scopo di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE SPORTELLO CONSUMATORI”.
La durata dell’associazione è illimitata.

Titolo 2
SCOPO – OGGETTO

Art. 2 – L’associazione è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale non a scopo di lucro.
Art. 3 – L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e unitario ed è libera e indipendente da ogni partito politico.
Art. 4 – Essa intende operare per i seguenti scopi:
1. l’organizzazione e la crescita nella Repubblica di San Marino di un movimento organizzato di consumatori ed utenti che costituisca un punto di riferimento per la generalità dei cittadini, le forze sociali della produzione, della commercializzazione e dei servizi, per le istituzioni e le forze politiche democratiche;
2. promuovere un quadro di norme a tutela dei consumatori e dei cittadini, in senso ampio, anche nel campo dei servizi e dei diritti;
3. la difesa degli interessi economici dei consumatori e degli utenti e la loro protezione contro i rischi che possono colpire la salute e la sicurezza;
4. l’affermazione del diritto all’informazione, alla trasparenza e all’educazione al consumo di beni e servizi attraverso la tutela individuale e collettiva del consumatore ed utente, la sua difesa dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive, vessatorie o comunque svantaggiose;
5. favorire confronti e proposte volti ad assicurare al cittadino-utente la partecipazione alla definizione delle scelte e al controllo del funzionamento dei servizi pubblici e privati;
6. la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi, del risparmio e della tutela dell’ambiente, anche per conto di enti pubblici e di istituzioni che consentano, fra l’altro, un maggiore scambio di informazioni con le organizzazioni dei consumatori di altri paesi;
7. informare, sviluppare e promuovere culture consumeristiche etiche e solidali;
8. il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché di aziende che prestano servizi pubblici.
9. il pieno riconoscimento alla ASSOCIAZIONE SPORTELLO CONSUMATORI, in qualità di ente esponenziale di collettività di cittadini a livello locale, della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, per la tutela degli interessi patrimoniali e non del cittadino consumatore o utente, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi e utenza.
Art. 5 – Per il conseguimento degli scopi anzidetti la ASSOCIAZIONE SPORTELLO CONSUMATORI potrà promuovere, organizzare e gestire – anche in collaborazione con Associazioni ed altre organizzazioni con scopi e finalità affini ed attraverso convenzioni o in altre forme – conferenze, dibattiti, corsi di formazione, convegni, seminari in materia di consumerismo, campagne informative, iniziative di tutela collettive, consulenze in genere e più in generale misure a tutela dei consumatori e quant’altro possa contribuire all’informazione e all’arricchimento della conoscenza e della cultura consumeristica dei propri associati ed alla loro tutela.

Titolo 3
SOCI – ADERENTI

Art. 6 – Possono essere soci tutti i consumatori e gli utenti maggiorenni. Possono essere soci, inoltre, le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnano a realizzarli. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. L’adesione dei soci avviene mediante il tesseramento. Il numero dei soci è illimitato ma la maggioranza di essi dovrà essere comunque residente nella Repubblica di San Marino secondo la prescrizione dell’art. 4, n.ro 1. della Legge 13 giugno 1990 n.ro 68. Per essere ammessi a socio è necessario farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo:
1. indicando, se persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e professione; se persona giuridica, denominazione sociale, indirizzo, codice operatore economico e/o altro codice identificativo, dati del legale rappresentante;
2. impegnandosi ad aderire ai principi costitutivi ed alle finalità dell’associazione e di attenersi al presente statuto e alle delibere adottate dagli organi statutari.
Art. 7 – I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le iniziative indette dall’associazione stessa. Con l’accoglimento della domanda di iscrizione il socio è tenuto al pagamento del contributo associativo annuo che non è rimborsabile in nessun caso. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. I contributi associativi non sono trasmissibili ne rivalutabili.

Titolo 4
RECESSO – ESCLUSIONE

Art. 8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
1. quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’associazione;
2. quando, anche in relazione alla sua condotta pubblica e privata, in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi dell’associazione;
3. che si renda moroso del versamento del contributo annuale;
4. che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi dell’associazione.
Art. 9 – Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e verbalizzate. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti ed esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Titolo 5
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Sono organi dell’associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Collegio dei Sindaci Revisori;
ASSEMBLEE
Art. 11 – L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il tesseramento. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera da inviare ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Art. 12 – L’assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) procede alla nomina delle cariche associative;
c) delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
d) approva eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell’esercizio associativo.
L’Assemblea dei Soci si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l’indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 13 – L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione, nominando i liquidatori.
Art. 14 – In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, dopo un intervallo di almeno un’ora, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Art. 15 – L’Assemblea dei Soci è formata da tutti gli iscritti all’Associazione in regola con il pagamento del contributo associativo annuale. E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza dal vicepresidente o dalla persona designata dall’assemblea. La nomina del segretario è fatta dal presidente dell’assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16 – Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri scelti tra i soci. I membri restano in carica fino a tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio elegge il presidente e può eleggere un vicepresidente. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri. La convocazione è fatta con lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ad eccezione della revoca del mandato al presidente che può adottarsi solo con la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al consiglio:
1. curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
2. redigere il bilancio consuntivo;
3. compilare i regolamenti interni;
4. stipulare gli atti e contratti inerenti l’attività associativa;
5. deliberare, circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati
6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’associazione;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione;
8. Approvare i progetti da presentare agli organi dello stato e/o alla collettività.
9.deliberare la convocazione dell’Assemblea dei soci;

PRESIDENTE
Art. 17 – Il presidente viene eletto dal consiglio direttivo. Al presidente spetta la rappresentanza, anche processuale, dell’associazione oltre al potere di firma degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. I caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vicepresidente. Spetta al presidente del Consiglio Direttivo la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 18 – Il collegio dei revisori dei conti può essere eletto e si compone di tre membri anche non soci. Nomina al suo interno il presidente. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori deve verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili, esaminare e controllare il bilancio consuntivo, redigere la relazione di presentazione dei bilanci all’assemblea, controllare la corretta applicazioni delle leggi e dei deliberati.

Titolo 6
FONDO COMUNE

Art. 16 – Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’associazione per meglio conseguire gli scopi sociali previsti dallo statuto e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, sia durante la vita dell’associazione che all’atto del suo scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE
Art. 17 – L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Titolo 7
SCIOGLIMENTO

Art. 18 – In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri. Il patrimonio dell’associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA FINALE
Art. 19 – Per quanto non espressamente completato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme e le disposizioni di legge vigenti.

Testo unico settore industria

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