ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Posted On 15 Set 2022
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Eliminazione delle  barriere  architettoniche

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 settembre 1992.

CAP. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

PRINCIPI

Con riferimento alla legge quadro sull’Handicap n. 141 del 21 novembre 1990 ed in conformità ai principi in essa contenuti la presente legge intende assicurare il diritto alla mobilità ed alla piena integrazione sociale ad ogni persona, anche rimovendo tutti quegli ostacoli che, limitando la libertà e l’uguaglianza delle persone, ne impediscono il pieno sviluppo e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale, culturale e politica del paese.

Art.2

FINALITA’ ED OBIETTIVI

Scopo della presente legge è, in particolare, di dettare norme e disporre interventi diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento delle attività effettuate nell’ambiente costruito da parte di ogni persona, indipendentemente dalle caratteristiche anatomiche o fisiologiche che possono comportare difficoltà diverse per origine, grado e durata.

Art.3

DEFINIZIONE DI  BARRIERE  ARCHITETTONICHE

Ai fini della presente legge si considerano  barriere  architettoniche (B.A.):

– ogni elemento costruito che limita la mobilità delle persone;

– ogni impedimento alla piena e sicura utilizzazione di impianti, attrezzature e servizi;

– l’assenza di opportune segnalazioni sui luoghi e sulle possibili fonti di pericolo.

Art. 4

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme della presente legge interessano secondo gradi diversi, tutti gli ambienti, strutture o impianti che prevedano il passaggio o la permanenza, e più in generale, l’utilizzo, da parte di persone, ed in particolare riguardano:

– le costruzioni ad uso pubblico, ivi compresi i locali adibiti ad attività di carattere commerciale;

– le costruzioni ed i locali di uso residenziale;

– le costruzioni ed i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività del settore terziario;

– le aree ed i percorsi urbani ;

– le strutture, gli impianti ed i mezzi relativi al trasporto pubblico di persone ;

– le attrezzature e gli arredi connessi ai punti di cui sopra.

Non sono soggetti alle norme della presente legge i vani e gli impianti tecnici.

Art. 5

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Fa parte integrante della presente legge l’ allegato “Norme tecniche di attuazione”.

La progettazione e la esecuzione degli interventi relativi a strutture elencate nell’art. 4 della presente legge, devono essere conformi, secondo gradi diversi, alle disposizioni dettate nell’allegato tecnico.

Eventuali modifiche all’allegato possono essere proposte dalla Commissione Urbanistica e adottate con Decreto Reggenziale, soggetto a ratifica del Consiglio Grande e Generale.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

Art. 6

ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere adeguata tutta la normativa urbanistica esistente in contrasto con la presente legge, ivi compresi i regolamenti edilizi e d ‘igiene, ad esclusione dei soli piani particolareggiati già approvati.

Art. 7

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AD EDIFICARE

Decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli interventi assoggettati ad autorizzazione o concessione di cui alla Legge n. 140 del 13 novembre 1991 (Legge Urbanistica), dovranno adeguarsi alle presenti norme. Qualora vi sia contrasto fra la presente legge ed altre normative, prevalgono le disposizioni della presente, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

In sede di presentazione della pratica edilizia, in calce alla domanda di concessione il titolare ed il progettista abilitato dovranno dichiarare la conformità del progetto alle norme della presente legge.

Gli elaborati grafici e descrittivi presentati al fine del rilascio dell’autorizzazione o concessione edilizia dovranno contenere tutte le informazioni necessarie a valutare il grado di accessibilità richiesto con riferimento al successivo art. 12.

Art. 8

VERIFICA DI CONFORMITA’ DEGLI INTERVENTI

Ad avvenuta ultimazione delle opere, in sede di rilascio del certificato di abitabilità, dovrà essere verificata la conformità delle opere e degli impianti eseguiti alle norme della presente legge, anche per le parti non espressamente indicate nel progetto approvato.

All’atto del rilascio del Certificato di Abitabilità la Commissione Tecnica Edilizia potrà avvalersi anche del parere della Protezione Civile per quanto attiene ad impianti e condizioni di sicurezza.

Il certificato di abitabilità deve contenere l’esplicita dichiarazione della conformità dell’opera alle norme della presente legge.

Art. 9

AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI IN DEROGA

I proprietari di opere od impianti possono presentare richieste di deroga alle disposizioni della presente legge qualora sussistano impossibilità all’ applicazione della medesima in relazione alle seguenti motivazioni :

– particolare conformazione del terreno;

– rispetto di elementi o strutture esistenti di valore storico od artistico .

Stato ed Enti Pubblici non possono usufruire della deroga motivata dalla particolare conformazione del terreno di cui al punto precedente.

Le richieste di deroga dovranno essere documentate e motivate.

Resta inteso che per un elemento edilizio od impiantistico, la deroga al rispetto di uno o più articoli della presente legge, non si intende automaticamente estesa a tutti gli articoli della legge; inoltre, riguardando la deroga una parte dell’elemento costruito, le parti rimanenti dovranno essere in ogni caso rispettose della legge medesima.

Ai fini del rilascio delle deroghe di cui al comma precedente, dovranno essere preventivamente rilasciati pareri dall’Ufficio Progettazione per quanto attiene alla conformazione del terreno, e alla Commissione per la conservazione dei monumenti per quanto attiene al rispetto di elementi o strutture esistenti di valore storico e/o artistico.

Sulla base dei suddetti pareri la Commissione Tecnica Edilizia potrà rilasciare deroghe. Tali deroghe vanno comunque comunicate alle associazioni di portatori di handicap ai fini di eventuali ricorsi.

CAP.III

DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA

Art. 10

DEFINIZIONI

Ai fini della presente legge si intende per :

– unità ambientale: uno spazio elementare e definito, adatto a permettere lo svolgimento di attività compatibili tra loro;

– unità immobiliare: una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento, ovvero un insieme di esse, funzionalmente connesse tra loro;

– edificio: una unità immobiliare dotata di propria autonomia funzionale, ovvero un insieme di esse funzionalmente connesse tra loro ;

– parti comuni di un edificio: unità ambientali che servono o che correlano più unità immobiliari;

– spazio esterno di un edificio: l’ insieme degli spazi esterni (anche se coperti) di uno o più edifici ed in particolare quelli interposti tra l’edificio e la viabilità pubblica;

– per funzioni si intendono quelle definite all’art. 5 della Legge 29 gennaio 1992, n° 7. (P.R.G.)

Art. 11

CATEGORIE DI INTERVENTO

Oltre alle costruzioni di nuova realizzazione, le norme della presente legge riguardano le categorie di intervento sull’edilizia esistente così come definite dall’art.26 della Legge 29 gennaio 1992 n° 7 , ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, fatto salvo quanto stabilito al precedente art.9.

Per gli interventi sull’edilizia esistente che riguardano solo parzialmente un immobile, la rispondenza alle norme della presente legge sarà richiesta solo per quelle parti di immobile interessate dall’intervento in oggetto.

Art. 12

LIVELLI DI APPLICAZIONE

Le norme della presente legge si applicano agli interventi di cui al precedente art. 11, secondo i seguenti tre livelli di applicazione :

– accessibilità – implica la possibilità, anche a persone con ridotte capacità motorie e sensopercettive, di poter raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e\o ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;

– visitabilità – implica la possibilità, anche a persone con ridotte capacità motorie e sensopercettive, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare;

– adattabilità – implica la predisposizione attuale di un edificio tale da permetterne l’accessibilità attraverso opere che non modificano nè la struttura statica, né la rete comune degli impianti tecnologici.

Art. 13

EDIFICI RESIDENZIALI UNIFAMILIARI E PLURIFAMILIARI PRIVI DI PARTI COMUNI

Per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni, di cui alle funzioni a1, a2, a3, si prescrive:

– spazi esterni di pertinenza: accessibili

– unità immobiliari: visitabili

Art. 14

EDIFICI PLURIFAMILIARI

Per gli edifici plurifamiliari di cui alle funzioni a1, a2, a3, si prescrive:

– spazi esterni di pertinenza: accessibili

– parti comuni dell’edificio: accessibili

– unità immobiliari: visitabili, fatta salva l’adattabilità delle restanti unità ambientali.

In edifici plurifamiliari con meno di quattro livelli fuori terra e/o interrati, è ammessa la deroga all’obbligo dell’installazione dei mezzi di sollevamento verticali, per i quali si richiede comunque, l’adattabilità.

Art. 15

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Per gli alloggi di edilizia residenziale realizzati ad opera dello Stato, di cui alle funzioni a1, a2, a3, si prescrive:

– spazi esterni di pertinenza: accessibili

– parti comuni dell’edificio: accessibili

– unità immobiliari: accessibili uno ogni quattro o frazione di quattro ad eccezione dei bagni che devono risultare adattabili.

Art. 16

EDIFICI PER ATTIVITA’ SCOLASTICHE, SOCIALI, CULTURALI

Al fine di assicurare il diritto allo studio ed alla vita sociale, anche a soggetti con difficoltà motorie o sensopercettive, per edifici adibiti ad attività scolastiche, sociali e culturali di cui alle funzioni c1, c8, g1, g2, g4, g5 e g9, si prescrive:

– spazi esterni di pertinenza: accessibili

– parti comuni dell’edificio: accessibili

– unità immobiliari: accessibili ad esclusione dei servizi igienici per i quali è sufficiente garantirne l’accessibilità di uno ogni livello

Art. 17

EDIFICI PER ATTIVITA’ SANITARIE ED ASSISTENZIALI

Per edifici adibiti ad attività di carattere sanitario, socio- assistenziale di cui alle funzioni g1 e g3, si prescrive:

– spazi esterni di pertinenza: accessibili

– parti comuni dell’edificio: accessibili

– unità immobiliari: accessibili con unica esclusione dei servizi igienici annessi alle camere di degenza per le quali è sufficiente un minimo di nr. 2 servizi accessibili per ogni reparto.

Art. 18

EDIFICI ED IMPIANTI SPORTIVI

Per gli edifici ed impianti sportivi in genere di cui alle funzioni f1,

f5, g1 e g6, si prescrive:

– spazi esterni di pertinenza: accessibili

– parti comuni dell’edificio: accessibili

– impianti e terreni di gioco: accessibili

– unità immobiliari: accessibili

Deve essere assicurata la possibilità di assistere alle competizioni sportive anche ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, attraverso la predisposizione di un numero di stalli di cui all’art. 19, pari ad uno ogni quattrocento, con minimo di cinque stalli. Per quanto possibile tali stalli vanno ricavati all’ interno di spalti o tribune nel rispetto, però delle esigenze di deflusso di folla, di sicurezza e della presenza di servizi. In ogni caso tali stalli verranno ricavati al livello del terreno di gioco serviti da servizi igienici facilmente raggiungibili.

Art. 19

SALE PER RIUNIONI O SPETTACOLI E CIRCOLI PRIVATI

Per sale adibite a riunioni o spettacoli e circoli privati di cui alle funzioni c1, c9, g1 e g4 si prescrive:

– spazi esterni di pertinenza: accessibili

– parti comuni dell’edificio: accessibili

– unità immobiliari:

  1. a) accessibili tutti gli spazi di relazione e servizi previsti (quali ingresso, atrio, bar, guardaroba, biglietteria)
  2. b) accessibili spazi quali palcoscenico, camerini con annesso w.c., spogliatoio
  3. c) predisposizione di un numero di stalli pari ad uno ogni duecento con un minimo di 4 stalli omogeneamente distribuiti all’interno del locale; tali stalli dovranno avere le seguenti caratteristiche:

– larghezza minima cm. 90

– lunghezza minima cm.110

– spazio libero minimo anteriore o posteriore per manovra cm 50;

  1. d) predisposizione di un numero di posti pari a uno ogni quattrocento con un minimo di posti 2, dotati di adeguate apparecchiature acustiche per soggetti con ridotte capacità uditive.
  2. e) spazi, percorsi e servizi interni indicati da apposita illuminazione al fine di renderli facilmente individuabili.

Art. 20

SALE PER LA RISTORAZIONE

Per locali adibiti alla ristorazione collettiva di cui alle funzioni c1, c4 ed e8, si prescrive:

– spazi esterni di pertinenza: accessibili

– spazi comuni dell’edificio: accessibili

– unità immobiliari:

  1. a) accessibili tutti gli spazi di relazione e servizi previsti (quali ingresso, atrio, bar, guardaroba, cassa)
  2. b) accessibile almeno una zona destinata al pubblico
  3. c) accessibile un w.c. nelle vicinanze della zona di cui al punto b)
  4. d) adattabili i restanti spazi.

Art. 21

EDIFICI PER ATTIVITA’ RICETTIVE

Alberghi e pensioni.

Per alberghi e pensioni di cui alle funzioni b1 e b2, si prescrive:

– spazi esterni di pertinenza: accessibili

– spazi comuni dell’edificio: accessibili ivi compresi tutti i percorsi interni e gli accessi alle singole unità ambientali

– unità immobiliari:

  1. a) accessibili tutti gli spazi di relazione e servizi previsti (quali ingresso, atrio, bar, guardaroba, cassa)
  2. b) accessibili almeno due camere su trenta o frazione di trenta poste preferibilmente nei piani bassi dell’edificio e comunque nelle vicinanze di luoghi statici sicuri o di una via di esodo accessibile
  3. c) accessibile un w.c. nelle vicinanze delle unità ambientali di cui al punto b), se non già dotate di w.c. accessibile
  4. d) adattabili i restanti spazi.

Villaggi turistici e campeggi. Per villaggi turistici e campeggi di cui alle funzioni b1, b3, b4, e1 ed e9, si prescrive:

– spazi esterni di pertinenza: accessibili

– spazi comuni degli edifici: accessibili

– unità immobiliari:

  1. a) accessibili tutte le attrezzature e servizi comuni
  2. b) accessibili almeno il dieci per cento delle unità adibite al soggiorno temporaneo
  3. c) accessibili due w.c., due docce e due lavelli ogni dieci o frazione e comunque almeno due ogni blocco servizi distribuiti omogeneamente all’interno delle strutture.
  4. d) adattabili i restanti spazi.

Art. 22

EDIFICI PER IL CULTO

Per locali destinati al culto di cui alle funzioni f1, f3, g1 e g7 si prescrive:

– spazi esterni di pertinenza: accessibili

– spazi comuni degli edifici: accessibili

– unità immobiliari: accessibili.

Art. 23

ALTRI LOCALI CON ATTIVITA’ APERTE AL PUBBLICO

Per locali destinati ad attività aperte al pubblico che non rientrano nelle categorie di cui agli articoli precedenti di cui alle funzioni c1, c2, c3, c5, c6, c10, c11, c12, g1 e g8 si prescrive:

– spazi esterni di pertinenza: accessibili

– spazi comuni degli edifici: accessibili

– unità immobiliari:

  1. a) accessibili eventuali spazi di relazione
  2. b) accessibile un w.c. per unità immobiliari con superficie netta superiore a mq. 150
  3. c) adattabili i restanti spazi.

Art. 24

LUOGHI DI LAVORO

Per le costruzioni ed i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività del settore terziario, di cui alle funzioni c1, c7, d1, d2, d3, d4, d5 e d8, si prescrive:

– spazi esterni di pertinenza: accessibili

– spazi comuni degli edifici: accessibili

– unità immobiliari:

  1. a) accessibile almeno un livello degli uffici amministrativi;
  2. b) accessibili i settori produttivi ad eccezione di quelle parti che, per particolari esigenze produttive, comportano condizioni di rischio per persone con limitate capacità motorie e sensopercettive;
  3. c) accessibile un w.c. per ogni gruppo servizi;
  4. d) accessibili mensa, spogliatoi, luoghi ricreativi e servizi di pertinenza.

Art. 25

ADOZIONE VOLONTARIA DELLE NORME

Al richiedente la concessione edilizia per gli interventi descritti all’art.11, che adotta volontariamente le norme della presente legge pur non essendone tenuto, a sua richiesta, è concessa la riduzione degli oneri di concessione pari al 30% e comunque fino alla concorrenza massima di L.5.000.000= per unità immobiliare.

CAP. V

TRASPORTI

Art. 26

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

Al fine di assicurare la fruibilità del servizio di trasporto pubblico anche a soggetti con ridotte capacità motorie, anche non deambulanti, le aziende o imprese, pubbliche e private che gestiscono il servizio pubblico di trasporto di persone devono provvedere che il personale viaggiante alle loro dipendenze:

  1. a) annunci ogni fermata di arrivo mediante, ove necessario, apposito impianto di amplificazione.
  2. b) nell’eventualità che il fruitore del servizio sia un soggetto con ridotte capacita motorie, anche non deambulante, sia tenuto ad effettuare tutte le operazioni necessarie ad assicurare la fruibilità di cui sopra.

In relazione al servizio di trasporto ferroviario, o comunque su rotaia, in ogni convoglio e in ogni stazione devono essere annunciate rispettivamente la stazione di arrivo e la direzione del convoglio.

Deve, altresì, essere predisposta l’installazione di idonee segnalazioni visive riguardo alla stazione di arrivo ed alla direzione del convoglio.

Art. 27

SERVIZI DI TRASPORTO

Il rilascio o il rinnovo di concessioni del servizio pubblico di trasporto di persone avviene solamente a imprese i cui mezzi di trasporto, immatricolati successivamente all’entrata in vigore della presente legge, sono dotati dei sistemi o apparecchiature di cui al successivo allegato “Norme tecniche di attuazione”.

Gli enti o aziende pubbliche di trasporto predisporranno un piano quinquennale di adeguamento del parco rotabile esistente, alle norme tecniche allegate alla presente legge.

Art. 28

CONTRIBUTI STATALI PER L’ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO

Successivamente all’entrata in vigore della presente legge la concessione di contributi od erogazioni di finanziamenti previsti dalle normative vigenti ad aziende pubbliche o private per l’acquisto o la locazione finanziaria di mezzi di trasporto pubblico, potrà essere effettuata solo nel caso in cui le caratteristiche dei mezzi siano conformi alle disposizioni della presente legge.

Art. 29

ADEGUAMENTO DEL PARCO ROTABILE ESISTENTE

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere disposti appositi interventi, atti a concedere contributi anche per la progressiva dotazione del parco rotabile esistente dei sistemi tecnici o delle apparecchiature di cui alle disposizioni dell’allegato “Norme tecniche di attuazione” ed agli articoli successivi.

Art. 30

SERVIZI DI TAXI

Decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rilasciate licenze relative a servizi di piazza o taxi solamente a quei soggetti che utilizzano mezzi dotati di portabagagli capaci di contenere una sedia a rotelle ripiegata.

Art. 31

VERIFICA DEI MEZZI

La conformità dei mezzi di trasporto alle norme della presente legge è verificata e certificata a cura dell’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino .

CAP.VI

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 32

PIANI PLURIENNALI DI ABBATTIMENTO

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dicastero al Territorio ed Ambiente, avvalendosi della collaborazione degli Uffici del Dipartimento del Territorio, predisporrà il censimento delle opere, strutture e costruzioni di proprietà dell’Ecc.ma Camera elencate all’art.4, verificandone, relativamente alle disposizioni della presente legge, lo stato di fatto ed individuando gli interventi prioritari.

Sulla base del censimento il Dicastero al Territorio redigerà un piano pluriennale di intervento per l’eliminazione delle  barriere  architettoniche esistenti, con le relative previsioni di spesa.

Per la realizzazione degli interventi sarà istituito annualmente un apposito capitolo di spesa nel Bilancio dell’Azienda Autonoma di Stato di Produzione.

In attesa della predisposizione del censimento di cui al primo comma, verranno individuati gli interventi di carattere più urgente con la previsione annuale di appositi stanziamenti a partire dall’esercizio finanziario 1993.

Art. 33

SERVIZIO TELEFONICO PUBBLICO

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge gli impianti telefonici pubblici dovranno essere adeguati a quanto stabilito dalle presenti norme.

Qualora la società concessionaria del servizio telefonico non ottemperi a quanto sopra stabilito, lo stato si sostituirà nella esecuzione degli interventi necessari, rivalendosi, per quello che riguarda i costi sulla società concessionaria.

Art. 34

PRESTITI AGEVOLATI FINALIZZATI ALL’ELIMINAZIONE DELLE B.A.

E’ concesso il prestito agevolato, assistito dal contributo dello Stato, per la realizzazione di opere finalizzate all’abbattimento e alla eliminazione delle  barriere  architettoniche negli edifici adibiti a civile abitazione.

Il prestito è concesso nella percentuale dell’80% della somma necessaria per l’esecuzione delle opere e comunque in somma non superiore a L.50.000.000=.

Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare con Istituti di Credito Sammarinesi convenzioni finanziarie istitutive di aperture di credito, per la concessione del prestito agevolato assistito da garanzia dello Stato.

E’ posta a carico del Bilancio dello Stato una quota pari al 70% del tasso d’interesse sui mutui contratti ai sensi della presente legge; la differenza tra la quota a carico dello Stato ed il tasso praticato dagli Istituti di Credito è a carico del mutuatario.

La legge di Bilancio fissa gli stanziamenti per ciascun esercizio a copertura degli oneri per interessi a carico dello Stato e contiene l’indicazione delle somme per le quali lo Stato presta garanzia coperta dal privilegio e dalle altre forme di garanzia.

Il prestito agevolato è concesso dalla Commissione per l’Edilizia Residenziale ai proprietari, usufruttuari e locatari portatori di handicap , riconosciuti mediante certificazione medica, od aventi a carico portatori di handicap, per progetti funzionalmente correlati al tipo di deficit, conformi alle disposizioni della presente legge e che ne facciano richiesta entro il 31 Agosto di ogni anno.

Il prestito è rimborsabile entro il periodo massimo di venti anni, mediante rate semestrali posticipate da pagarsi dal 15 al 30 giugno e dal 15 al 31 dicembre.

L’erogazione del prestito è effettuata dagli Istituti di Credito convenzionati nella misura del 50% all’inizio dei lavori, mentre il restante 50% viene corrisposto alla presentazione del certificato di abitabilità.

Sugli immobili oggetto del beneficio di cui alla presente legge grava, a favore dello Stato, il privilegio a garanzia del prestito e degli interessi, con preferenza su ogni altro creditore, fino all’estinzione.

Gli usufruttuari ed i locatari ai quali è concesso il prestito agevolato prestano, a favore dello Stato, la garanzia ritenuta idonea dalla Commissione per l’Edilizia Residenziale.

E’ demandata alla Commissione per l’Edilizia Residenziale la redazione di un regolamento che definisca le modalità per l’erogazione dei finanziamenti, i tipi di intervento per i quali sono concessi i prestiti agevolati e le relative forme di garanzia.

Art.35

SANZIONI

Oltre alla non approvazione della pratica edilizia ed al non rilascio del certificato di abitabilità, l’inosservanza delle presenti disposizioni da parte del titolare della concessione edilizia, del progettista, del direttore dei lavori, comporta l’applicazione dell’art.37 e dell’art.39 della Legge 15 marzo 1980 n.18.

Art. 36

SIMBOLO DI ACCESSIBILITA’

E’ adottato il simbolo internazionale di accessibilità.

Il simbolo, approvato dalla Assemblea Generale della Society for Rehabilitation of the Disabled, è costituito da figura e bordo di colore bianco e fondo di colore azzurro, e dovrà avere la forma, le caratteristiche, e le dimensioni di cui al modello allegato alla presente legge.

Tutti gli edifici, opere o strutture di cui al precedente art.4, nonché i mezzi di trasporto pubblico di persone, devono obbligatoriamente recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accessibilità, con indicazione dei servizi, delle attrezzature accessibili e dei percorsi per accedervi.

Il simbolo non potrà assolutamente essere utilizzato in senso negativo, vale a dire per segnalare dei percorsi non accessibili, nè potrà essere utilizzato per segnalare la presenza di un disabile.

Art.37

DEROGHE PER L’INSTALLAZIONE DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO VERTICALI

Nell’ambito di interventi sugli edifici esistenti, possono essere realizzate le strutture di sollevamento verticale di cui all’art.11 e all’art.12 dell’allegato alla presente legge, in deroga all’art.7 e all’art.14 della Legge 29 gennaio 1992, n.7, qualora il richiedente sia portatore di handicap, riconosciuto mediante opportuna certificazione medica, o abbia a carico portatore di handicap e l’intervento costituisca valida soluzione architettonica.

Qualora non sia possibile realizzare le strutture di sollevamento verticale nel rispetto delle distanze minime di comparto previste per gli edifici, queste possono essere realizzate ad una distanza minima dal confine di proprietà non inferiore alla distanza esistente tra la costruzione adiacente ed il confine medesimo.

Per la realizzazione delle strutture di sollevamento verticale in edifici condominiali non è richiesto il consenso dei comproprietari

Art. 38

CANI GUIDA

Non potrà essere vietato l’ingresso o la permanenza in strutture pubbliche o private aperte al pubblico ai cani guida utilizzati da non vedenti. In strutture condominiali non potrà essere impedito il possesso e l’utilizzo degli animali stessi.

In strutture sanitarie o in ambienti in cui la presenza dell’animale risulti pregiudizievole per l’igiene o per la sicurezza, al non vedente deve essere assicurata un’assistenza sostituiva.

Dovrà essere assicurato ai medesimi cani il trasporto gratuito sui mezzi di trasporto pubblico e la permanenza gratuita negli esercizi di ospitalità.

Art. 39

NORME TRANSITORIE

Per il rilascio di autorizzazioni o concessioni ad edificare per domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro i termini fissati dal 1 comma dell’art.7, valgono le disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda.

Art. 40

ABROGAZIONI

Fermo restando quanto disposto dall’articolo precedente sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 41

ENTRATA IN VIGORE

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 1992/1692 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Germano De Biagi – Ernesto Benedettini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

ALLEGATO:

“NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE”

Art. 1 – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Caratteristiche tecniche:

“raccordo con i marciapiedi laterali con rampe di cui allo art.8, realizzati con materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva ed acustica, rugosità del fondo stradale precedente l’attraversamento in entrambe le direzioni di marcia per almeno 20 ml. di sviluppo longitudinale;

– piattaforma salvagente, ove possibile, al centro della sede stradale di ml. 1.50;

– segnali luminosi intermittenti;

– nel caso di semafori, va considerata una velocità massima di attraversamento da parte del disabile pari ad 1 metro ogni 5 secondi.

Art. 2 – MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI

i percorsi pedonali devono costituire un collegamento privo di ostacoli di qualsiasi natura, e devono presentare un andamento quanto più semplice possibile, in relazione alle principali direttrici d’accesso.

I percorsi pedonali devono risultare privi di strozzature che ne riducano la larghezza utile facendo particolare attenzione alle caratteristiche ed alla ubicazione degli arredi stradali ( pali, tabelle segnaletiche, balconi, griglie, cestini dei rifiuti, etc.) affinché non siano dì ostacolo alla circolazione o causa di incidenti.

Fermo restando il rispetto delle norme di cui al presente articolo, è necessario prevedere lungo tali percorsi luoghi di sosta (panchine) ed attrezzature dì particolare necessità (cabine telefoniche, cestini dei rifiuti, fontanelle) .

Caratteristiche tecniche:

– larghezza minima al netto dì ogni possibile ostacolo:

  1. a) 1.50 ml. per percorsi pedonali pubblici
  2. b) 0.90 ml. per percorsi pedonali di pertinenza degli spazi esterni relativi ad edifici di edilizia residenziale con piazzole di manovra di ml. 1.50 x 1.50 ogni 10 ml. di sviluppo lineare

– pendenza massima longitudinale 5%

– pendenza massima trasversale 1 %

– raccordi con la sede stradale in misura di uno ogni ml. 100, o frazione di 1 00, costituiti da rampe di pendenza max. 1 5% – pavimentazione antisdrucciolevole.

– ciglio del percorso realizzato in materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva ed acustica

– il dislivello ottimale tra il piano del percorso pedonale ed il piano delle zone adiacenti deve essere di 2.5 cm e non deve comunque superare i 15 cm.

– la pendenza longitudinale del percorso pedonale non può superare quella del terreno naturale, sul quale insiste, qualora questa sia superiore al 5%, e non sia possibile apportare le opportune varianti.

Art. 3 – PARCHEGGI ED AUTORIMESSE

3.1 PARCHEGGI

Al fine di agevolare il trasferimento del disabile dall’auto- vettura ai percorsi pedonali pubblici è sempre necessario prevedere che il parcheggio si trovi in aderenza ad un percorso pedonale non avente soluzione di continuità con agli accessi medesimi. Preferibilmente lo schema distributivo deve essere a spina di pesce semplice con inclinazione massima di 30 gradi.

Caratteristiche tecniche:

– dislivello massimo tra zone carrabili e zone pedonali del parcheggio di 2.5 cm.

– pendenza trasversale massima del parcheggio non superiore al 5%

– un numero non inferiore al 5% dei posti auto totali (con un minimo di uno) per ogni parcheggio deve essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni:

– larghezza minima di 3,0 ml. suddivisa in due zone:

– una prima fascia di larghezza minima 1.70 ml. relativa all’ingombro dell’autovettura

– una seconda fascia di larghezza minima 1.30 ml. necessaria al libero movimento della persona nelle fasi di trasferimento (questa zona deve presentare una zebratura di colore giallo che la contraddistingua dalla precedente.)

3.2 AUTORIMESSE

  1. a) Autorimesse singole di edifici residenziali

Caratteristiche tecniche:

– larghezza minima ml. 3.80 per ogni posto auto

– sistema manuale di apertura di emergenza

– preferenzialmente la porta di accesso deve essere ad apertura automatica azionata da pulsante a distanza

  1. b) Autorimesse collettive.

Caratteristiche tecniche:

– dislivello massimo tra zone carrabili e zone pedonali del parcheggio di 2.5 cm. –pendenza trasversale massima del parcheggio non superiore al 5%

– un numero non inferiore al 5% dei posti auto totali (con un minimo di uno) per ogni parcheggio deve essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni:

– larghezza minima di 3,0 ml. suddivisa in due zone:

– una prima fascia di larghezza minima 1.70 ml. relativa all’ingombro dell’autovettura

– una seconda fascia di larghezza minima 1.30 ml. necessaria al libero movimento della persona nelle fasi di trasferimento (questa zona deve presentare una zebratura di colore giallo che la contraddistingua dalla precedente)

– sistema manuale di apertura di emergenza

– la porta di accesso deve essere ad apertura automatica azionata da pulsante a distanza

– ad eccezione delle autorimesse di edifici residenti non soggetti all’installazione dell’ascensore, le restanti autorimesse devono essere servite dai mezzi di sollevamento di cui ai seguenti artt. 11 e 12.

Art. 4 – CABINE TELEFONICHE ED IMPIANTI TELEFONICI PUBBLICI

4.1 CABINE TELEFONICHE

Le cabine telefoniche pubbliche devono essere omogenea- mente distribuite su tutto il territorio nazionale, e devono essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi pedonali accessibili.

Caratteristiche tecniche:

– dimensioni interne nette ml. 1.20 x 1.20

– eventuale porta di accesso apribile verso l’esterno e di larghezza minima di ml. 0.85

– sedile ribaltabile ad una altezza di ml. 0.45

– mensola porta elenchi ad una altezza di ml. 1.00

– piano di appoggio ad una altezza di ml. 0.80

– dislivello massimo del piano con la pavimentazione esterna di ml. 0.025 raccordato tramite rampe

– altezza massima disco combinatore o tastiera ml. 0.90.

– indicazione per l’utilizzo e numerazione della tastiera anche in alfabeto BRAILLE.

4.2 TELEFONI PUBBLICI E CUFFIE TELEFONICHE N’TERNE AGLI EDIHCI

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima disco combinatore o tastiera ml.0.90

– altezza massima per impianti da tavolo ml. 0.80

Art. 5 – ATTREZZATURE DI PUBBLICA UTILITA’

Al fine di consentire che le attrezzature pubbliche quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite e distributori automatici, sportelli Bancomat, possano essere utilizzate anche da persone con ridotte capacità motorie e sensopercetive, queste dovranno essere realizzate ed installate seguendo le seguenti caratteristiche tecniche:

– distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale

– nei luoghi pubblici almeno uno degli apparecchi di cui sopra dovrà essere installato in modo raggiungibile tramite percorso orizzontale ed in modo che gli accessori necessari per l’utilizzo dell’apparecchio si trovino ad una altezza da terra compresa fra ml. 0.80 e ml. 1.20.

6.2 PORTE DI INGRESSO AGLI EDIFICI

Art.6 ACCESSI E PORTE DI INGRESSO AGLI EDIFICI

6.1 ACCESSI

Devono essere previsti accessi agli edifici complanari ai principali percorsi pedonali pubblici o con essi raccordati attraverso rampe.

Caratteristiche tecniche :

– larghezza minima ml. 1.50

– pianerottolo retrostante ed antistante di profondità di almeno ml. 1.50 al netto dell’apertura della porta

– spazio antistante coperto per almeno 2.00m1. di profondità – ove previsto lo zerbino va incassato e realizzato con una colorazione diversa dalla pavimentazione

– soglia di altezza massima ml. 0.025 arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurare la immediata percezione visiva ed acustica

– spazio minimo, tra due porte consecutive, al netto dell’apertura delle stesse, ml. 1.50.

6.2 PORTE DI INGRESSO AGLI EDIFICI

Caratteristiche tecniche:

– larghezza netta minima ml. 0.90

– nel caso di due o più battenti deve essere garantita una luce netta di ml. 0.90 apribile con unica manovra

– i singoli battenti devono potersi aprire nel senso del traffico

– sono da preferire le porte ad apertura automatica con meccanismo dì apertura mediante pressione al suolo o cellule foto elettriche con raggio luminoso a zeta e dispositivo di ritardo della chiusura

– spinta massima necessaria per l’apertura della porta di 3.00 decanewton

– le porte completamente trasparenti devono presentare accorgimenti tali da assicurare l’immediata percezione visiva

– gli infissi devono consentire la visuale tra interno ed esterno e devono essere dotati, nella parte inferiore, di uno zoccolo realizzato in materiale resistente agli urti, avente un’altezza minima di ml. 0.035 -‘ 0.40 da terra

– sono vietate le porte girevoli o a ventola.

Art. 7 – CORRIDOI E PASSAGGI

7.1 EDIFICI PUBBLICI 0 DI USO PUBBLICO

– larghezza minima ml. 1.50 al netto di pilastri o corpi sporgenti che sono, per quanto possibile, da evitare

– non sono ammesse variazioni di livello.

7.2 EDIFICI PRIVATI O DI USO PRIVATO

– larghezza minima ml. 0.90 al netto di pilastri o corpi sporgenti che sono, per quanto possibile, da evitare

– non sono ammessi variazioni di livello.

Art.8 – RAMPE

Caratteristiche tecniche:

– la pendenza massima longitudinale deve essere determinata secondo il seguente prospetto:

PENDENZA MAX (%) DISLIVELLO MAX (ml.) LUNGHEZZA MAX (ml.)

15% da 0.025 a 0. 1 5 0.50
8% da 0.15 a 0.24 3.00
6% sup. a 0.24

– pendenza massima trasversale 1 %

– larghezza minima delle rampe uguale a ml. 1.50

– corrimano di cui all’articolo successivo da prolungare per ml. 0.30 oltre la fine e l’inizio della rampa.

– cordolo para ruote che costituisce difesa verso il vuoto di altezza minima ml. 0.15

– pianerottolo di sosta di dimensioni nette ml. 1.50 x 1.50 ogni 10 ml. di sviluppo longitudinale della rampa

– pavimentazione antisdrucciolevole

– è ammessa l’interruzione delle rampe attraverso porte purché queste rispondano ai requisiti di cui all’art.5.2 e siano precedute e seguite da pianerottoli di luce ml. 1.50 al netto dell’apertura delle porte.

– larghezza minima mi. 0.90 al netto di pilastri o corpi sporgenti che sono, per quanto possibile, da evitare

– non sono ammessi variazioni di livello.

Art.9 – RAMPE SCALA E GRADINI

9.1 RAMPE SCALA

Caratteristiche tecniche:

– larghezza minima ml. 1.20 al netto dei corrimani

– pendenza costante

– andamento rettilineo (sono vietate le scale a chiocciola o curve)

– devono prevedersi possibilmente un eguale numero di gradini per ogni rampa

– le rampe dovranno essere dotate dei corrimani di cui all’art.9

– pianerottoli (individuatili anche nella piattaforma di distribuzione )’di profondità minima ml. 1.20 devono interrompere la rampa con più di 10 gradini.

9.2 GRADINI

Caratteristiche:

pedata minima ml. 0.29

alzata massima ml. 0. 18

profilo arrotondato avente il sottogrado inclinato formante con il grado un angolo di 75’180′

– sono vietati i gradini con grado aggettante sul sottogrado – sono vietati i gradini con alzata aperta

– possibilmente è bene differenziare di colore la pedata dall’alzata per facilitare l’individuazione della dimensione del gradino

– i gradini devono presentare dimensioni costanti per tutto lo sviluppo della scala.

Art 10 – CORRIMANI E PARAPETTI

10.1 CORRIMANI

Caratteristiche :

– altezza da terra ml. 0.90

– corrimani per bambini ( obbligatori per edifici in cui l’utenza è rappresentata in prevalenza da bambini) altezza ml. 0.60

– per rampe e rampe scale di larghezza inferiore a ml. 1.20 deve essere previsto come minimo un corrimano di caratteristiche di cui al presente articolo

– per rampe e rampe scala di larghezza superiore a ml. 1.20 deve essere previsto un corrimano di cui al presente articolo per ogni lato della rampa

– sezione adeguata atta ad assicurare la prensilità

– sono consigliati i corrimani a sezione circolare di diametro minimo 4.50 cm.

– i corrimani per rampe scale non devono presentare soluzione di continuità in corrispondenza del passaggio tra una rampa ed un’altra e devono prolungarsi oltre il primo e l’ultimo gradino per almeno ml. 0.30

– distanza minima dalla parete 4.50 cm.

10.2 PARAPETTI

I parapetti devono costituire difesa verso il vuoto. Sono sempre necessari qualora il piano pedonabile non sia completare con il piano attiguo. Per dislivello inferiori ai 45 cm. il parapetto può essere sostituito da un cordolo ferma piede. Gli eventuali elementi verticali di ringhiere devono essere posti ad una distanza tale da non permettere il passaggio e la caduta di bambini piccoli.

Art. 11 – ASCENSORI

1 suddetti ascensori dovranno essere direttamente raggiungibili da accessi di cui all’art. 6.1 o da piattaforme di distribuzione dei vari piani.

  1. 1 CABINE

Caratteristiche tecniche:

– le dimensioni interne minime non dovranno essere inferiori a ml. 1.37 per la larghezza e ml. 1.50 di profondità.

– sistema di allarme a campanello

– sistema citofonico di cui al punto 10.3

– indicazione del piano di fermata tramite sistema automatico di avvisamento acustico e luminoso

– corrimani lungo due lati

– arresto ai piani dotato di un sistema automatico di autolivellamento dei piano interno con il pavimento esterno avente tolleranza max. ml. 0.025.

11.2 PORTE

Caratteristiche tecniche:

– porte esterne ed interne a scorrimento laterale telescopico automatico

– larghezza minima ml. 0.90

– sistema automatico di arresto ed inversione chiusura in caso di ostruzione del vano porta

– le porte devono rimanere aperte per un tempo minimo di circa 8 sec.

– tempo minimo dì chiusura 6 sec.

– stazionamento ai piani con porta chiusa.

11.3 ELEMENTI DI COMANDO E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Caratteristiche tecniche :

– sistema citofonico a viva voce intercomunicante con l’esterno, posto ad una altezza max da terra di MI. 1.20 pulsantiera posta in prossimità della porta di accesso, a disposizione orizzontale posta ad un’altezza massima da terra di MI. 1.00

– dimensione minima pulsanti MI. 0.015 preferibilmente a forma circolare o rettangolare

– distanza minima tra i pulsanti MI. 0.02

– numerazione dei pulsanti a rilievo in alfabeto BRAILLE.

11.4 SPECIFICHE PER L’ADEGUAMENTO DI EDIFICI PREESISTENTI

Nel caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l’installazione di cabine dì dimensioni superiori, l’ascensore può avere le seguenti caratteristiche minime:

– cabine con dimensioni interne minime di ml. 0.95 per la larghezza e ml. 1.30 per la profondità;

– porte con larghezza minima di ml. 0.80.

Restano valide le restanti prescrizioni per gli ascensori.

Art. 12 – SISTEMI DI TRASPORTO VERTICALE

12.1 PEDANE ELEVATRICI E PIATUAFORME MOBILI

Caratteristiche tecniche:

– dimensioni minime ml. 1.30 x 0.90

– adeguate protezioni di sicurezza per lo stazionamento

– altezza massima della pulsanteria ml. 1.00

12.2 SCALE MOBIILI E TAPIS ROULANT

Caratteristiche tecniche:

– scale mobili realizzate con pedana (in piano) di dimensioni minime ml. 1.30×0.90 e alzata massima ml. 0.15

– mancorrenti sincronizzati ad una altezza di ml. 0.90

– tapis roulant con pendenza massima longitudinale del 5%

– mancorrenti sincronizzati ad una altezza da terra di ml. 0.9

– sistemi automatici di ancoraggio della carozzina a pavimento

– pulsante di arresto.

Art. 13 – PIATFAFORNE DI DISTRIBUZIONE

Al fine di rendere agevole lo spostamento all’interno delle strutture edilizie, il passaggio tra i principali percorsi verticali e i principali percorsi orizzontali, deve essere effettuato attraverso piattaforme di distribuzione (identificabili anche con i pianerottoli e gli accessi ) dalle quali sia possibile raggiungerei i locali attraverso percorsi orizzontali

1 vani scala devono essere opportunamente indicati in modo che non possano essere imboccati inavvertitamente .

Caratteristiche tecniche:

– dimensione minima del lato più corto ml. 1.50

– le piattaforme di locali pubblici o aperti al pubblico devono recare ben visibili le indicazione di quali locali è possibile raggiungere da esse e la loro direzione.

Art. 14 – PORTE

E’ sempre preferibile, ove possibile, l’utilizzo di porte scorrevoli laterali a scomparsa. Nel caso dell’utilizzo di porte ad anta queste dovranno risultare di facile apertura e non potranno essere collocate in successione senza prevedere uno spazio utile intermedio, al netto del raggio di apertura delle stesse, di ml. 1.50. Sono vietate le porte girevoli o a ventola o a barre.

Caratteristiche tecniche:

– luce netta minima di passaggio ml. 0.80

– luce netta minima di passaggio ml. 0.90 per locali con superficie superiore a 40 mq.

– spinta massima necessaria per l’apertura 2.3 decanewton – zoccolo di protezione avente un’altezza minima da terra di ml. 0.35  0.40

– le porte dovranno essere dotate delle maniglie di cui all’articolo 17

– stipiti realizzata in materiali antiurto

– sono vietate le comici sporgenti

– sono sconsigliate le porte con ampie superfici vetrate.

Art. 15 – FINESTRE

Le finestre devono assicurare la libera visuale tra interno ed esterno e rappresentano un’importante strumento di comunicazione visiva. Particolare attenzione va, perciò, rivolta a tutti quei locali di carattere residenziale e non che prevedano il passaggio prolungato od il soggiorno di persone.

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima del davanzale ml. 0.85

– spinta massima necessaria all’apertura 3.00 decanewton

– sono preferibffl finestre scorrevoli a scorrimento laterale.

Art. 16 – SOGLIE

– altezza massima dì ml. 0.025

– bordi arrotondati

– non sono ammesse soglie consecutive ad una distanza inferiore a ml. 1.50.

Art 17 – MANIGLIE

Le maniglie dovranno essere realizzate secondo forme atte ad assicurare la facile prensilità e manovrabilità. E’ perciò vietato l’uso di maniglie ad impugnatura rotante. E’ sempre consigliato, oltre ai casi previsti in questo articolo, l’utilizzo di una maniglia ausiliaria per facilitare le operazioni di apertura e chiusura.

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima da terra ml. 0.90

– impugnatura a leva o del tipo premi e apri

Art. 18 – APPARECCHI ELETMICI DI SEGNALAZIONE E DI COMANDO

18.1 PRESE ELETTRICHE

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima da terra ml. 0.40

– altezza massima per prese da cucina ml. 1.1 0

– distanza massima dagli angoli del locale ml. 0.40.

18.2 INTERRUTTORI

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima da terra ml. 0.90

– pulsanti a pressione o a bilanciere

– pulsanti luminosi o fluorescenti

– superficie minima dei pulsanti cmq. 4.00

– sono vietati gli interruttori automatici a tempo – disposti preferenzialmente a lato delle porte

– azionabili dal letto per camere da letto.

18.3 QUADRI ELETMICI DI COMANDO

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima da terra 1.25 ml.

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima da terra ml. 1.25

– comando apertura porta d’ingresso (per citofoni interni) – tasto “viva voce” per citofoni a cornetta

– pulsanti luminosi o fluorescenti

18.5 CAMPANELLI

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima da terra ml. 0.90

– pulsanti a pressione

– pulsanti luminosi o fluorescenti

– superficie minima dei pulsanti cmq. 4.00

– disposti preferenzialmente a lato delle porte

– azionabili dal letto per camere da letto.

18.6 TERMOSTATI

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima da terra mi. 1.20

Art. 19 – INGRESSI

Caratteristiche:

– spazio libero di rotazione di una carrozzina a 360′ o 1.50 mi. al netto di elementi di arredo vano adiacente, ove possibile, dì larghezza e profondità minime rispettivamente di mi. 0.90 e I. 10 per 1’alloggiamento della carrozzina elettrica.

Art. 20 -SOGGIORNI

Caratteristiche:

– spazio libero per manovra  1.50 ml.

Art. 21 – CUCINE

Caratteristiche:

– spazio libero di fronte alle attrezzature b 1.50 mi.

– spazio libero per ginocchia sottostante al lavello di altezza ml. 0.65  0.70

– almeno un piano di lavoro di altezza 0.75  0.80 con spazio libero sottostante.

Art. 22 – CAMERE DA LETTO

Caratteristiche tecniche:

– spazio libero almeno su due lati del letto al netw di aperture dì porte o di possibili ingombri o 1.50 ml.

– si consiglia un armadio ad ante scorrevoli di facile manovrabilità.

Art. 23 – BALCONI E TERRAZZI

Caratteristiche:

– altezza massima del parapetto se realizzato in muratura mi.0.60 sormontato da corrimano di cui all’art. 10

– larghezza minima consigliata ml. 1.50.

Art. 24 – LOCALI IGIENICI

24.1 CARATMRISTICI4E GENFRALI

– dimensioni minime del locale 1.80 x 1.80 ml.

– spazio libero al centro del locale  1.50 ml.

– spazio laterale libero di avvicinamento ai sanitari pari a ml. 0.75

– è consigliata la porta scorrevole

– eventuale porta a battente apribile verso l’esterno

– sistema di chiusura sbloccabile dall’esterno con passepartout;

– ausili di cui al punto 24.7 relativamente ai sanitari previsti.

24.2 LAVABI

Caratteristiche:

– altezza del piano superiore mi. 0.80

– distanza minima dalla parete laterale MI. 0.30

– al fine di evitare ogni possibile ingombro il lavabo deve essere del tipo a mensola con tubazioni di scarico e adduzione sotto traccia

– spazio sottostante per ginocchia di altezza minima 0.65 ml.

– rubinetti con miscelatore con comando a leva

– è opportuna l’adozione di un sistema automatico di bloccaggio dell’acqua bollente a termostato.

24.3 WATER CLOSET

Caratteristiche:

– profondità dal bordo anteriore dell’elemento alla parete posteriore ml. 0.60  0.80

– altezza ml. 0.48  0.50

– tipo a mensola

– ove non espressamente richiesto, è vietato l’utilizzo del w.c. alla “turca”

– altezza massima comando dello scarico dell’acqua ml. 0.80 posto lateralmente ed azionabile direttamente dal w.c.

– distributore di cartaigienica aterale e raggiungibile dall’elemento

– campanello d’allarme a cordone azionabile dal w.c.

24.4 BIDET

Caratteristiche:

– altezza del piano superiore ml. 0.48  0.50

– profondità dal bordo anteriore dell’elemento alla parete posteriore ml. 0.60  0.80

– tipo a mensola.

24.5 VASCHE DA BAGNO

Caratteristiche:

– altezza massima piano superiore ml. 0.50

– basamento di altezza minima ml. O.15 rientrante di minimo ml. 0.08

– mancorrente in legno lungo il bordo superiore laterale della vasca di sporgenza ml.0.05.

24.6 DOCCIA

Caratteristiche:

– sedile ribaltabile ad una altezza di ml. 0.50

– avvicinamento laterale di ml. 0.85

– soffione con tubo flessibile scorrevole verticalmente su binario

– sono vietati i piatti doccia

– lo scolo delle acque deve essere effettuato attraverso uno scolino centrale e una leggera pendenza del pavimento.

24.7 AUSILI

Caratteristiche:

– staffa appesa al soffitto altezza da terra ml. 1.20 in asse a ml. 0.40 dalla testa della vasca

– maniglia in tubo d’acciaio plastificato  0.03 per la vasca di dimensioni minime ml. 0.45 disposta verticalmente ad una distanza di ml. 0.60 dalla testa della vasca

– una maniglia in tubo d’acciaio plastificato  03 per la doccia di dimensioni minime ml. 0.45 posta obliquamente ad una altezza massima da terra di ml. 1.00

– corrimani tubolari metallici  0.03 su tutte le pareti in prossimità dei sanitari, altezza da terra ml. 0.80.

24.8 SERVIZI IGIENICI VISITABILI

Per servizi igienici visitabili, si intendono quei locali che rispettano le seguenti caratteristiche:

– porta scorrevole o apribile verso l’esterno di larghezza minima ml. 0.80;

un lavabo ed un w.c. realizzati come da caratteristiche tecniche definite agli artt. 24.2 e 24.3, facilmente raggiungibili anche da soggetti non deambulanti;

– interruttore della luce posto ad una altezza da terra di ml. 0.90.

24.9 SERVIZI IGIENICI ADATTABILI

Per servizi igienici adattatili, si intendono quei locali che soddisfano i requisiti richiesti all’art.. 24.1 ad eccezione dell’obbligo dell’installazione degli ausili, e che rispettino, almeno, il posizionamento corretto dei sanitari come definito agli articoli precedenti.

– porta scorrevole o apribile verso l’esterno di larghezza minima ml. 0.80;

– un lavabo ed un w.c. realizzati come da caratteristiche

25.2 BANCONI

Art. 25 – ARREDI FISSI

All’interno di locali pubblici o di uso pubblico i banconi e gli arredi utilizzati per le normali operazioni di pubblico dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi, nella quale dovranno essere assicurati tutti i servizi erogati all’interno della struttura, risponda ai requisiti di cui alle presenti disposizioni. A tal fine è necessario che la loro disposizione all’interno della struttura permetta la possibilità di utilizzo e di movimento anche a persone con difficoltà motorie o senso percettive.

Nel caso dell’adozione di transenne, percorsi obbligati, cancelletti a spinta, ecc., occorre che questi siano realizzati nel rispetto delle presenti disposizioni e siano dimensiona- ti in modo da consentire il passaggio agevole di una carrozzina; occorre poi disporre che gli elementi mobili non siano di difficile individuazione o utilizzo e che non risultino di intralcio al passaggio.

25.1 PIANI DI APPOGGIO

Caratteristiche:

– altezza da terra del piano ml. 0.80

– spazio sottostante di altezza minima ml. 0.65 e di profondità minima ml. 0.45.

25.2 BANCONI

Carancristiche:

– altezza piano di appoggio 0.80  0.90

– aggetto del piano di appoggio ml. 0.20

– zoccolo dì altezza da terra ml. 0.20 rientrante di ml. 0.20.

25.3 BANCHI CASSA

Caratteristiche:

– altezza massima ml. 0.80

– distanza minima tra due banchi ml. 0.90.

25.4 CAMERINI DI PROVA

Per ogni locale di carattere commerciale nel quale sia prevista la presenza di camerini di prova di articoli di abbigliamento , di questi almeno uno per ogni locale dovrà essere realizzato come previsto dalle presenti disposizioni.

Caratteristiche:

– dimensioni minime interne 1.50 x 1.20

– apertura, apribile verso l’esterno, posta sul lato più corto – attaccapanni posto ad una altezza di ml. 1.10 da terra.

Art. 26 – MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

In tutti i mezzi di trasporto tranviario, filoviario, automobilistico dovranno sempre essere riservati ai minorati almeno tre posti in prossimità della porta di uscita. Al fine di rendere i mezzi di trasporto accessibili anche a soggetti non deambulanti, è necessario prevedere almeno due stalli aventi le caratteristiche di cui all’art. 25 in prossimità della porta di uscita. Per tutti i mezzi di trasporto pubblico di persone deve sempre essere assicurata la possibilità di accedere al piano del mezzo attraverso le apparecchiatura o gli accorgimenti previsti dalle norme dei presente allegato. A tal fine deve essere consentito ai minorati di accedere dalla porta di uscita.

26.1 FIILOVIE E AUTOBUS

Caratteristiche:

– sistema di sollevamento nella porta posteriore di cui all’art. 12.1

–almeno tre posti in prossimità della porta di uscita riservati a minori aventi difficoltà motorie o sensopercettive

– almeno due stati posti in prossimità della porta di uscita riservati a soggetti non deambulanti, provvisto di sistemi automatici di ancoraggio a pavimento

26.2 TRANVIE, FERROVIE E METROPOLITANE

Fermo restando quanto stabilito dall’articolo precedente, per questi tipi di mezzi di trasporto è necessario prevedere, ove possibile, linee a livello zero, preferibili rispetto alle normali linee. Per linee ferroviarie e metropolitane è indispensabile che almeno una carrozza per ogni convoglio sia realizzata secondo le presenti disposizioni. Dovrà sempre essere assicurato il trasporto gratuito delle carrozzine.

Caratteristiche:

– larghezza minima delle porte di accesso ml. 1.00

– uno scompartimento per carrozza con almeno due posti e due stalli riservati a soggetti con difficoltà motorie anche non deambulanti.

– le carrozze ferroviarie dovranno essere dotate di un servi- zio igienico attrezzato con almeno un w.c. ed un lavabo direttamente raggiungibile attraverso percorsi accessibili.

ALLEGATO:

“NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE”

Art. 1 – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Caratteristiche tecniche:

“raccordo con i marciapiedi laterali con rampe di cui allo art.8, realizzati con materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva ed acustica, rugosità del fondo stradale precedente l’attraversamento in entrambe le direzioni di marcia per almeno 20 ml. di sviluppo longitudinale;

– piattaforma salvagente, ove possibile, al centro della sede stradale di ml. 1.50;

– segnali luminosi intermittenti;

– nel caso di semafori, va considerata una velocità massima di attraversamento da parte del disabile pari ad 1 metro ogni 5 secondi.

Art. 2 – MARCIAPIEDI E PERCORSI PEDONALI

i percorsi pedonali devono costituire un collegamento privo di ostacoli di qualsiasi natura, e devono presentare un andamento quanto più semplice possibile, in relazione alle principali direttrici d’accesso.

I percorsi pedonali devono risultare privi di strozzature che ne riducano la larghezza utile facendo particolare attenzione alle caratteristiche ed alla ubicazione degli arredi stradali ( pali, tabelle segnaletiche, balconi, griglie, cestini dei rifiuti, etc.) affinchè non siano dì ostacolo alla circolazione o causa di incidenti.

Fermo restando il rispetto delle norme di cui al presente articolo, è necessario prevedere lungo tali percorsi luoghi di sosta (panchine) ed attrezzature dì particolare necessità (cabine telefoniche, cestini dei rifiuti, fontanelle) .

Caratteristiche tecniche:

– larghezza minima al netto dì ogni possibile ostacolo:

  1. a) 1.50 ml. per percorsi pedonali pubblici
  2. b) 0.90 ml. per percorsi pedonali di pertinenza degli spazi esterni relativi ad edifici di edilizia residenziale con piazzole di manovra di ml. 1.50 x 1.50 ogni 10 ml. di sviluppo lineare

– pendenza massima longitudinale 5%

– pendenza massima trasversale 1 %

– raccordi con la sede stradale in misura di uno ogni ml. 100, o frazione di 1 00, costituiti da rampe di pendenza max. 1 5% – pavimentazione antisdrucciolevole.

– ciglio del percorso realizzato in materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva ed acustica

– il dislivello ottimale tra il piano del percorso pedonale ed il piano delle zone adiacenti deve essere di 2.5 cm e non deve comunque superare i 15 cm.

– la pendenza longitudinale del percorso pedonale non può superare quella del terreno naturale, sul quale insiste, qualora questa sia superiore al 5%, e non sia possibile apportare le opportune varianti.

Art. 3 – PARCHEGGI ED AUTORIMESSE

3.1 PARCHEGGI

Al fine di agevolare il trasferimento del disabile dall’auto- vettura ai percorsi pedonali pubblici è sempre necessario prevedere che il parcheggio si trovi in aderenza ad un percorso pedonale non avente soluzione di continuità con agli accessi medesimi. Preferibilmente lo schema distributivo deve essere a spina di pesce semplice con inclinazione massima di 30 gradi.

Caratteristiche tecniche:

– dislivello massimo tra zone carrabili e zone pedonali del parcheggio di 2.5 cm.

– pendenza trasversale massima del parcheggio non superiore al 5%

– un numero non inferiore al 5% dei posti auto totali (con un minimo di uno) per ogni parcheggio deve essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni:

– larghezza minima di 3,0 ml. suddivisa in due zone:

– una prima fascia di larghezza minima 1.70 ml. relativa all’ingombro dell’autovettura

– una seconda fascia di larghezza minima 1.30 ml. necessaria al libero movimento della persona nelle fasi di trasferimento (questa zona deve presentare una zebratura di colore giallo che la contraddistingua dalla precedente.)

3.2 AUTORIMESSE

  1. a) Autorimesse singole di edifici residenziali

Caratteristiche tecniche:

– larghezza minima ml. 3.80 per ogni posto auto

– sistema manuale di apertura di emergenza

– preferenzialmente la porta di accesso deve essere ad apertura automatica azionata da pulsante a distanza

  1. b) Autorimesse collettive.

Caratteristiche tecniche:

– dislivello massimo tra zone carrabili e zone pedonali del parcheggio di 2.5 cm. –pendenza trasversale massima del parcheggio non superiore al 5%

– un numero non inferiore al 5% dei posti auto totali (con un minimo di uno) per ogni parcheggio deve essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni:

– larghezza minima di 3,0 ml. suddivisa in due zone:

– una prima fascia di larghezza minima 1.70 ml. relativa all’ingombro dell’autovettura

– una seconda fascia di larghezza minima 1.30 ml. necessaria al libero movimento della persona nelle fasi di trasferimento (questa zona deve presentare una zebratura di colore giallo che la contraddistingua dalla precedente)

– sistema manuale di apertura di emergenza

– la porta di accesso deve essere ad apertura automatica azionata da pulsante a distanza

– ad eccezione delle autorimesse di edifici residenti non soggetti all’installazione dell’ascensore, le restanti autorimesse devono essere servite dai mezzi di sollevamento di cui ai seguenti artt. 11 e 12.

Art. 4 – CABINE TELEFONICHE ED IMPIANTI TELEFONICI PUBBLICI

4.1 CABINE TELEFONICHE

Le cabine telefoniche pubbliche devono essere omogenea- mente distribuite su tutto il territorio nazionale, e devono essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi pedonali accessibili.

Caratteristiche tecniche:

– dimensioni interne nette ml. 1.20 x 1.20

– eventuale porta di accesso apribile verso l’esterno e di larghezza minima di ml. 0.85

– sedile ribaltabile ad una altezza di ml. 0.45

– mensola porta elenchi ad una altezza di ml. 1.00

– piano di appoggio ad una altezza di ml. 0.80

– dislivello massimo del piano con la pavimentazione esterna di ml. 0.025 raccordato tramite rampe

– altezza massima disco combinatore o tastiera ml. 0.90.

– indicazione per l’utilizzo e numerazione della tastiera anche in alfabeto BRAILLE.

4.2 TELEFONI PUBBLICI E CUFFIE TELEFONICHE N’TERNE AGLI EDIHCI

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima disco combinatore o tastiera ml.0.90

– altezza massima per impianti da tavolo ml. 0.80

Art. 5 – ATTREZZATURE DI PUBBLICA UTILITA’

Al fine di consentire che le attrezzature pubbliche quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite e distributori automatici, sportelli Bancomat, possano essere utilizzate anche da persone con ridotte capacità motorie e sensopercetive, queste dovranno essere realizzate ed installate seguendo le seguenti caratteristiche tecniche:

– distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale

– nei luoghi pubblici almeno uno degli apparecchi di cui sopra dovrà essere installato in modo raggiungibile tramite percorso orizzontale ed in modo che gli accessori necessari per l’utilizzo dell’apparecchio si trovino ad una altezza da terra compresa fra ml. 0.80 e ml. 1.20.

6.2 PORTE DI INGRESSO AGLI EDIFICI

Art.6 ACCESSI E PORTE DI INGRESSO AGLI EDIFICI

6.1 ACCESSI

Devono essere previsti accessi agli edifici complanari ai principali percorsi pedonali pubblici o con essi raccordati attraverso rampe.

Caratteristiche tecniche :

– larghezza minima ml. 1.50

– pianerottolo retrostante ed antistante di profondità di almeno ml. 1.50 al netto dell’apertura della porta

– spazio antistante coperto per almeno 2.00m1. di profondità – ove previsto lo zerbino va incassato e realizzato con una colorazione diversa dalla pavimentazione

– soglia di altezza massima ml. 0.025 arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurare la immediata percezione visiva ed acustica

– spazio minimo, tra due porte consecutive, al netto dell’apertura delle stesse, ml. 1.50.

6.2 PORTE DI INGRESSO AGLI EDIFICI

Caratteristiche tecniche:

– larghezza netta minima ml. 0.90

– nel caso di due o più battenti deve essere garantita una luce netta di ml. 0.90 apribile con unica manovra

– i singoli battenti devono potersi aprire nel senso del traffico

– sono da preferire le porte ad apertura automatica con meccanismo dì apertura mediante pressione al suolo o cellule foto elettriche con raggio luminoso a zeta e dispositivo di ritardo della chiusura

– spinta massima necessaria per l’apertura della porta di 3.00 decanewton

– le porte completamente trasparenti devono presentare accorgimenti tali da assicurare l’immediata percezione visiva

– gli infissi devono consentire la visuale tra interno ed esterno e devono essere dotati, nella parte inferiore, di uno zoccolo realizzato in materiale resistente agli urti, avente un’altezza minima di ml. 0.035 -‘ 0.40 da terra

– sono vietate le porte girevoli o a ventola.

Art. 7 – CORRIDOI E PASSAGGI

7.1 EDIFICI PUBBLICI 0 DI USO PUBBLICO

– larghezza minima ml. 1.50 al netto di pilastri o corpi sporgenti che sono, per quanto possibile, da evitare

– non sono ammesse variazioni di livello.

7.2 EDIFICI PRIVATI O DI USO PRIVATO

– larghezza minima ml. 0.90 al netto di pilastri o corpi sporgenti che sono, per quanto possibile, da evitare

– non sono ammessi variazioni di livello.

Art.8 – RAMPE

Caratteristiche tecniche:

– la pendenza massima longitudinale deve essere determinata secondo il seguente prospetto:

PENDENZA MAX (%) DISLIVELLO MAX (ml.) LUNGHEZZA MAX (ml.)

15% da 0.025 a 0. 1 5 0.50
8% da 0.15 a 0.24 3.00
6% sup. a 0.24

– pendenza massima trasversale 1 %

– larghezza minima delle rampe uguale a ml. 1.50

– corrimano di cui all’articolo successivo da prolungare per ml. 0.30 oltre la fine e l’inizio della rampa.

– cordolo para ruote che costituisce difesa verso il vuoto di altezza minima ml. 0.15

– pianerottolo di sosta di dimensioni nette ml. 1.50 x 1.50 ogni 10 ml. di sviluppo longitudinale della rampa

– pavimentazione antisdrucciolevole

– è ammessa l’interruzione delle rampe attraverso porte purché queste rispondano ai requisiti di cui all’art.5.2 e siano precedute e seguite da pianerottoli di luce ml. 1.50 al netto dell’apertura delle porte.

– larghezza minima mi. 0.90 al netto di pilastri o corpi sporgenti che sono, per quanto possibile, da evitare

– non sono ammessi variazioni di livello.

Art.9 – RAMPE SCALA E GRADINI

9.1 RAMPE SCALA

Caratteristiche tecniche:

– larghezza minima ml. 1.20 al netto dei corrimani

– pendenza costante

– andamento rettilineo (sono vietate le scale a chiocciola o curve)

– devono prevedersi possibilmente un eguale numero di gradini per ogni rampa

– le rampe dovranno essere dotate dei corrimani di cui all’art.9

– pianerottoli (individuatili anche nella piattaforma di distribuzione )’di profondità minima ml. 1.20 devono interrompere la rampa con più di 10 gradini.

9.2 GRADINI

Caratteristiche:

pedata minima ml. 0.29

alzata massima ml. 0. 18

profilo arrotondato avente il sottogrado inclinato formante con il grado un angolo di 75’180′

– sono vietati i gradini con grado aggettante sul sottogrado – sono vietati i gradini con alzata aperta

– possibilmente è bene differenziare di colore la pedata dall’alzata per facilitare l’individuazione della dimensione del gradino

– i gradini devono presentare dimensioni costanti per tutto lo sviluppo della scala.

Art 10 – CORRIMANI E PARAPETTI

10.1 CORRIMANI

Caratteristiche :

– altezza da terra ml. 0.90

– corrimani per bambini ( obbligatori per edifici in cui l’utenza è rappresentata in prevalenza da bambini) altezza ml. 0.60

– per rampe e rampe scale di larghezza inferiore a ml. 1.20 deve essere previsto come minimo un corrimano di caratteristiche di cui al presente articolo

– per rampe e rampe scala di larghezza superiore a ml. 1.20 deve essere previsto un corrimano di cui al presente articolo per ogni lato della rampa

– sezione adeguata atta ad assicurare la prensilità

– sono consigliati i corrimani a sezione circolare di diametro minimo 4.50 cm.

– i corrimani per rampe scale non devono presentare soluzione di continuità in corrispondenza del passaggio tra una rampa ed un’altra e devono prolungarsi oltre il primo e l’ultimo gradino per almeno ml. 0.30

– distanza minima dalla parete 4.50 cm.

10.2 PARAPETTI

I parapetti devono costituire difesa verso il vuoto. Sono sempre necessari qualora il piano pedonabile non sia completare con il piano attiguo. Per dislivello inferiori ai 45 cm. il parapetto può essere sostituito da un cordolo ferma piede. Gli eventuali elementi verticali di ringhiere devono essere posti ad una distanza tale da non permettere il passaggio e la caduta di bambini piccoli.

Art. 11 – ASCENSORI

1 suddetti ascensori dovranno essere direttamente raggiungibili da accessi di cui all’art. 6.1 o da piattaforme di distribuzione dei vari piani.

  1. 1 CABINE

Caratteristiche tecniche:

– le dimensioni interne minime non dovranno essere inferiori a ml. 1.37 per la larghezza e ml. 1.50 di profondità.

– sistema di allarme a campanello

– sistema citofonico di cui al punto 10.3

– indicazione del piano di fermata tramite sistema automatico di avvisamento acustico e luminoso

– corrimani lungo due lati

– arresto ai piani dotato di un sistema automatico di autolivellamento dei piano interno con il pavimento esterno avente tolleranza max. ml. 0.025.

11.2 PORTE

Caratteristiche tecniche:

– porte esterne ed interne a scorrimento laterale telescopico automatico

– larghezza minima ml. 0.90

– sistema automatico di arresto ed inversione chiusura in caso di ostruzione del vano porta

– le porte devono rimanere aperte per un tempo minimo di circa 8 sec.

– tempo minimo dì chiusura 6 sec.

– stazionamento ai piani con porta chiusa.

11.3 ELEMENTI DI COMANDO E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Caratteristiche tecniche :

– sistema citofonico a viva voce intercomunicante con l’esterno, posto ad una altezza max da terra di MI. 1.20 pulsantiera posta in prossimità della porta di accesso, a disposizione orizzontale posta ad un’altezza massima da terra di MI. 1.00

– dimensione minima pulsanti MI. 0.015 preferibilmente a forma circolare o rettangolare

– distanza minima tra i pulsanti MI. 0.02

– numerazione dei pulsanti a rilievo in alfabeto BRAILLE.

11.4 SPECIFICHE PER L’ADEGUAMENTO DI EDIFICI PREESISTENTI

Nel caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l’installazione di cabine dì dimensioni superiori, l’ascensore può avere le seguenti caratteristiche minime:

– cabine con dimensioni interne minime di ml. 0.95 per la larghezza e ml. 1.30 per la profondità;

– porte con larghezza minima di ml. 0.80.

Restano valide le restanti prescrizioni per gli ascensori.

Art. 12 – SISTEMI DI TRASPORTO VERTICALE

12.1 PEDANE ELEVATRICI E PIATUAFORME MOBILI

Caratteristiche tecniche:

– dimensioni minime ml. 1.30 x 0.90

– adeguate protezioni di sicurezza per lo stazionamento

– altezza massima della pulsanteria ml. 1.00

12.2 SCALE MOBIILI E TAPIS ROULANT

Caratteristiche tecniche:

– scale mobili realizzate con pedana (in piano) di dimensioni minime ml. 1.30×0.90 e alzata massima ml. 0.15

– mancorrenti sincronizzati ad una altezza di ml. 0.90

– tapis roulant con pendenza massima longitudinale del 5%

– mancorrenti sincronizzati ad una altezza da terra di ml. 0.9

– sistemi automatici di ancoraggio della carozzina a pavimento

– pulsante di arresto.

Art. 13 – PIATFAFORNE DI DISTRIBUZIONE

Al fine di rendere agevole lo spostamento all’interno delle strutture edilizie, il passaggio tra i principali percorsi verticali e i principali percorsi orizzontali, deve essere effettuato attraverso piattaforme di distribuzione (identificabili anche con i pianerottoli e gli accessi ) dalle quali sia possibile raggiungerei i locali attraverso percorsi orizzontali

1 vani scala devono essere opportunamente indicati in modo che non possano essere imboccati inavvertitamente .

Caratteristiche tecniche:

– dimensione minima del lato più corto ml. 1.50

– le piattaforme di locali pubblici o aperti al pubblico devono recare ben visibili le indicazione di quali locali è possibile raggiungere da esse e la loro direzione.

Art. 14 – PORTE

E’ sempre preferibile, ove possibile, l’utilizzo di porte scorrevoli laterali a scomparsa. Nel caso dell’utilizzo di porte ad anta queste dovranno risultare di facile apertura e non potranno essere collocate in successione senza prevedere uno spazio utile intermedio, al netto del raggio di apertura delle stesse, di ml. 1.50. Sono vietate le porte girevoli o a ventola o a barre.

Caratteristiche tecniche:

– luce netta minima di passaggio ml. 0.80

– luce netta minima di passaggio ml. 0.90 per locali con superficie superiore a 40 mq.

– spinta massima necessaria per l’apertura 2.3 decanewton – zoccolo di protezione avente un’altezza minima da terra di ml. 0.35  0.40

– le porte dovranno essere dotate delle maniglie di cui all’articolo 17

– stipiti realizzata in materiali antiurto

– sono vietate le comici sporgenti

– sono sconsigliate le porte con ampie superfici vetrate.

Art. 15 – FINESTRE

Le finestre devono assicurare la libera visuale tra interno ed esterno e rappresentano un’importante strumento di comunicazione visiva. Particolare attenzione va, perciò, rivolta a tutti quei locali di carattere residenziale e non che prevedano il passaggio prolungato od il soggiorno di persone.

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima del davanzale ml. 0.85

– spinta massima necessaria all’apertura 3.00 decanewton

– sono preferibffl finestre scorrevoli a scorrimento laterale.

Art. 16 – SOGLIE

– altezza massima dì ml. 0.025

– bordi arrotondati

– non sono ammesse soglie consecutive ad una distanza inferiore a ml. 1.50.

Art 17 – MANIGLIE

Le maniglie dovranno essere realizzate secondo forme atte ad assicurare la facile prensilità e manovrabilità. E’ perciò vietato l’uso di maniglie ad impugnatura rotante. E’ sempre consigliato, oltre ai casi previsti in questo articolo, l’utilizzo di una maniglia ausiliaria per facilitare le operazioni di apertura e chiusura.

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima da terra ml. 0.90

– impugnatura a leva o del tipo premi e apri

Art. 18 – APPARECCHI ELETMICI DI SEGNALAZIONE E DI COMANDO

18.1 PRESE ELETTRICHE

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima da terra ml. 0.40

– altezza massima per prese da cucina ml. 1.1 0

– distanza massima dagli angoli del locale ml. 0.40.

18.2 INTERRUTTORI

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima da terra ml. 0.90

– pulsanti a pressione o a bilanciere

– pulsanti luminosi o fluorescenti

– superficie minima dei pulsanti cmq. 4.00

– sono vietati gli interruttori automatici a tempo – disposti preferenzialmente a lato delle porte

– azionabili dal letto per camere da letto.

18.3 QUADRI ELETMICI DI COMANDO

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima da terra 1.25 ml.

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima da terra ml. 1.25

– comando apertura porta d’ingresso (per citofoni interni) – tasto “viva voce” per citofoni a cornetta

– pulsanti luminosi o fluorescenti

18.5 CAMPANELLI

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima da terra ml. 0.90

– pulsanti a pressione

– pulsanti luminosi o fluorescenti

– superficie minima dei pulsanti cmq. 4.00

– disposti preferenzialmente a lato delle porte

– azionabili dal letto per camere da letto.

18.6 TERMOSTATI

Caratteristiche tecniche:

– altezza massima da terra mi. 1.20

Art. 19 – INGRESSI

Caratteristiche:

– spazio libero di rotazione di una carrozzina a 360′ o 1.50 mi. al netto di elementi di arredo vano adiacente, ove possibile, dì larghezza e profondità minime rispettivamente di mi. 0.90 e I. 10 per 1’alloggiamento della carrozzina elettrica.

Art. 20 -SOGGIORNI

Caratteristiche:

– spazio libero per manovra  1.50 ml.

Art. 21 – CUCINE

Caratteristiche:

– spazio libero di fronte alle attrezzature b 1.50 mi.

– spazio libero per ginocchia sottostante al lavello di altezza ml. 0.65  0.70

– almeno un piano di lavoro di altezza 0.75  0.80 con spazio libero sottostante.

Art. 22 – CAMERE DA LETTO

Caratteristiche tecniche:

– spazio libero almeno su due lati del letto al netw di aperture dì porte o di possibili ingombri o 1.50 ml.

– si consiglia un armadio ad ante scorrevoli di facile manovrabilità.

Art. 23 – BALCONI E TERRAZZI

Caratteristiche:

– altezza massima del parapetto se realizzato in muratura mi.0.60 sormontato da corrimano di cui all’art. 10

– larghezza minima consigliata ml. 1.50.

Art. 24 – LOCALI IGIENICI

24.1 CARATMRISTICI4E GENFRALI

– dimensioni minime del locale 1.80 x 1.80 ml.

– spazio libero al centro del locale  1.50 ml.

– spazio laterale libero di avvicinamento ai sanitari pari a ml. 0.75

– è consigliata la porta scorrevole

– eventuale porta a battente apribile verso l’esterno

– sistema di chiusura sbloccabile dall’esterno con passepartout;

– ausili di cui al punto 24.7 relativamente ai sanitari previsti.

24.2 LAVABI

Caratteristiche:

– altezza del piano superiore mi. 0.80

– distanza minima dalla parete laterale MI. 0.30

– al fine di evitare ogni possibile ingombro il lavabo deve essere del tipo a mensola con tubazioni di scarico e adduzione sotto traccia

– spazio sottostante per ginocchia di altezza minima 0.65 ml.

– rubinetti con miscelatore con comando a leva

– è opportuna l’adozione di un sistema automatico di bloccaggio dell’acqua bollente a termostato.

24.3 WATER CLOSET

Caratteristiche:

– profondità dal bordo anteriore dell’elemento alla parete posteriore ml. 0.60  0.80

– altezza ml. 0.48  0.50

– tipo a mensola

– ove non espressamente richiesto, è vietato l’utilizzo del w.c. alla “turca”

– altezza massima comando dello scarico dell’acqua ml. 0.80 posto lateralmente ed azionabile direttamente dal w.c.

– distributore di cartaigienica aterale e raggiungibile dall’elemento

– campanello d’allarme a cordone azionabile dal w.c.

24.4 BIDET

Caratteristiche:

– altezza del piano superiore ml. 0.48  0.50

– profondità dal bordo anteriore dell’elemento alla parete posteriore ml. 0.60  0.80

– tipo a mensola.

24.5 VASCHE DA BAGNO

Caratteristiche:

– altezza massima piano superiore ml. 0.50

– basamento di altezza minima ml. O.15 rientrante di minimo ml. 0.08

– mancorrente in legno lungo il bordo superiore laterale della vasca di sporgenza ml.0.05.

24.6 DOCCIA

Caratteristiche:

– sedile ribaltabile ad una altezza di ml. 0.50

– avvicinamento laterale di ml. 0.85

– soffione con tubo flessibile scorrevole verticalmente su binario

– sono vietati i piatti doccia

– lo scolo delle acque deve essere effettuato attraverso uno scolino centrale e una leggera pendenza del pavimento.

24.7 AUSILI

Caratteristiche:

– staffa appesa al soffitto altezza da terra ml. 1.20 in asse a ml. 0.40 dalla testa della vasca

– maniglia in tubo d’acciaio plastificato  0.03 per la vasca di dimensioni minime ml. 0.45 disposta verticalmente ad una distanza di ml. 0.60 dalla testa della vasca

– una maniglia in tubo d’acciaio plastificato  03 per la doccia di dimensioni minime ml. 0.45 posta obliquamente ad una altezza massima da terra di ml. 1.00

– corrimani tubolari metallici  0.03 su tutte le pareti in prossimità dei sanitari, altezza da terra ml. 0.80.

24.8 SERVIZI IGIENICI VISITABILI

Per servizi igienici visitabili, si intendono quei locali che rispettano le seguenti caratteristiche:

– porta scorrevole o apribile verso l’esterno di larghezza minima ml. 0.80;

un lavabo ed un w.c. realizzati come da caratteristiche tecniche definite agli artt. 24.2 e 24.3, facilmente raggiungibili anche da soggetti non deambulanti;

– interruttore della luce posto ad una altezza da terra di ml. 0.90.

24.9 SERVIZI IGIENICI ADATTABILI

Per servizi igienici adattatili, si intendono quei locali che soddisfano i requisiti richiesti all’art.. 24.1 ad eccezione dell’obbligo dell’installazione degli ausili, e che rispettino, almeno, il posizionamento corretto dei sanitari come definito agli articoli precedenti.

– porta scorrevole o apribile verso l’esterno di larghezza minima ml. 0.80;

– un lavabo ed un w.c. realizzati come da caratteristiche

25.2 BANCONI

Art. 25 – ARREDI FISSI

All’interno di locali pubblici o di uso pubblico i banconi e gli arredi utilizzati per le normali operazioni di pubblico dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi, nella quale dovranno essere assicurati tutti i servizi erogati all’interno della struttura, risponda ai requisiti di cui alle presenti disposizioni. A tal fine è necessario che la loro disposizione all’interno della struttura permetta la possibilità di utilizzo e di movimento anche a persone con difficoltà motorie o senso percettive.

Nel caso dell’adozione di transenne, percorsi obbligati, cancelletti a spinta, ecc., occorre che questi siano realizzati nel rispetto delle presenti disposizioni e siano dimensiona- ti in modo da consentire il passaggio agevole di una carrozzina; occorre poi disporre che gli elementi mobili non siano di difficile individuazione o utilizzo e che non risultino di intralcio al passaggio.

25.1 PIANI DI APPOGGIO

Caratteristiche:

– altezza da terra del piano ml. 0.80

– spazio sottostante di altezza minima ml. 0.65 e di profondità minima ml. 0.45.

25.2 BANCONI

Carancristiche:

– altezza piano di appoggio 0.80  0.90

– aggetto del piano di appoggio ml. 0.20

– zoccolo dì altezza da terra ml. 0.20 rientrante di ml. 0.20.

25.3 BANCHI CASSA

Caratteristiche:

– altezza massima ml. 0.80

– distanza minima tra due banchi ml. 0.90.

25.4 CAMERINI DI PROVA

Per ogni locale di carattere commerciale nel quale sia prevista la presenza di camerini di prova di articoli di abbigliamento , di questi almeno uno per ogni locale dovrà essere realizzato come previsto dalle presenti disposizioni.

Caratteristiche:

– dimensioni minime interne 1.50 x 1.20

– apertura, apribile verso l’esterno, posta sul lato più corto – attaccapanni posto ad una altezza di ml. 1.10 da terra.

Art. 26 – MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

In tutti i mezzi di trasporto tranviario, filoviario, automobilistico dovranno sempre essere riservati ai minorati almeno tre posti in prossimità della porta di uscita. Al fine di rendere i mezzi di trasporto accessibili anche a soggetti non deambulanti, è necessario prevedere almeno due stalli aventi le caratteristiche di cui all’art. 25 in prossimità della porta di uscita. Per tutti i mezzi di trasporto pubblico di persone deve sempre essere assicurata la possibilità di accedere al piano del mezzo attraverso le apparecchiatura o gli accorgimenti previsti dalle norme dei presente allegato. A tal fine deve essere consentito ai minorati di accedere dalla porta di uscita.

26.1 FIILOVIE E AUTOBUS

Caratteristiche:

– sistema di sollevamento nella porta posteriore di cui all’art. 12.1

–almeno tre posti in prossimità della porta di uscita riservati a minori aventi difficoltà motorie o sensopercettive

– almeno due stati posti in prossimità della porta di uscita riservati a soggetti non deambulanti, provvisto di sistemi automatici di ancoraggio a pavimento

26.2 TRANVIE, FERROVIE E METROPOLITANE

Fermo restando quanto stabilito dall’articolo precedente, per questi tipi di mezzi di trasporto è necessario prevedere, ove possibile, linee a livello zero, preferibili rispetto alle normali linee. Per linee ferroviarie e metropolitane è indispensabile che almeno una carrozza per ogni convoglio sia realizzata secondo le presenti disposizioni. Dovrà sempre essere assicurato il trasporto gratuito delle carrozzine.

Caratteristiche:

– larghezza minima delle porte di accesso ml. 1.00

– uno scompartimento per carrozza con almeno due posti e due stalli riservati a soggetti con difficoltà motorie anche non deambulanti.

– le carrozze ferroviarie dovranno essere dotate di un servizio igienico attrezzato con almeno un w.c. ed un lavabo direttamente raggiungibile attraverso percorsi accessibili.

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