INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI INVALIDI E DEI PORTATORI DI DEFICIT
Inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 maggio 1991.
Art. 1
Diritto al lavoro
In attuazione di quanto disposto dalla Legge 21 novembre 1990 n.141, la presente legge determina le condizioni:
– per l’esercizio del diritto al lavoro degli invalidi e dei portatori di deficit;
– perchè gli stessi possano trovare e conservare un’occupazione convenienti e possano progredire professionalmente;
– per l’inserimento lavorativo formativo e terapeutico e l’inserimento sociale dei portatori di gravi deficit o psichici.
TITOLO I
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 2
Collocamento obbligatorio
Le capacità lavorative generiche e specifiche dei soggetti di cui all’articolo 1 vengono accertate dalla Commissione degli accertamenti sanitari individuali di cui alla Legge 10 marzo 1988 n.35.
Coloro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40% e che siano in età di lavoro, possono essere collocati obbligatoriamente al lavoro a norma di legge, con le modalità di seguito precisate, presso la Pubblica Amministrazione, le Aziende e gli Enti autonomi dello Stato, le aziende private.
Per coloro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore al 65% il collocamento obbligatorio potrà avvenire solo per mansioni specifiche indicate chiaramente dalla Commissione degli accertamenti sanitari individuali di cui alla Legge 10 marzo 1988 n.35.
Non sono obbligatoriamente collocabili gli invalidi totali ad ogni attività e gli invalidi che per il tipo ed il grado di invalidità possano provocare danni a se stessi, ai compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.
Art. 3
Anagrafe e graduatoria
Presso l’Ufficio del Lavoro viene istituita un’anagrafe delle persone collocabili obbligatoriamente al lavoro contenente i dati di individuazione del lavoratore, le sue caratteristiche di capacità lavorativa generica o specifica, attitudinali e professionali, la sua storia professionale.
La capacità lavorativa generica o specifica e l’attitudine professionale sono soggette a controlli periodici da parte del Servizio di medicina del Lavoro istituito nell’ambito del Servizio Igiene Ambientale.
Coloro che non sono ancora occupati formano la graduatoria per il collocamento obbligatorio di cui all’articolo 11 della Legge 19 settembre 1989, n.95. Per le modalità il collocamento si applicano le norme vigenti per il collocamento ordinario.
Art. 4
Riserva di posti
Effettuato il censimento dei lavoratori già collocati obbligatoriamente al lavoro a norma della Legge n.10 del 1952 e sue modifiche o comunque portatori dell’invalidità prevista dalla stessa legge, anche se acquisita posteriormente all’assunzione, l’Ufficio del Lavoro aggiorna una mappa delle disponibilità di posti riservati contenente le caratteristiche dell’attività da svolgere comprese le condizioni di accessibilità.
Il settore pubblico allargato e le aziende private che abbiano piu’ di 20 dipendenti hanno l’obbligo di assumere, a norma della presente legge, un invalido o un portatore di deficit ogni 20 addetti o frazione di 20 superiore a 10. Tale rapporto dovrà essere tempestivamente ripristinato a seguito di modifica del quadro occupazionale aziendale.
Le aziende sia pubbliche che private, le imprese artigianali e commerciali, possono assumere volontariamente invalidi e portatori di deficit anche se non ricorrono i termini dell’obbligatorietà.
In caso di riduzione di personale, agli invalidi e ai portatori di deficit si applicano le medesime procedure e tutele degli altri lavoratori per la modalità e le precedenze di collocazione.
Il rapporto lavoratori con ridotta capacità lavorativa/quadro complessivo degli addetti è inteso in senso complessivo. In presenza di obbligo di assunzione, questa scatta per qualsiasi qualifica per la quale l’azienda privata abbia in corso richieste di assunzione in base alle qualifiche e titoli di studio posseduti dagli iscritti nella graduatoria di cui all’articolo 3.
La Pubblica Amministrazione, le Aziende e gli Enti Autonomi dello Stato soddisfano tale obbligo mediante la Legge n.151 del 27 novembre 1985 e relativo Decreto Reggenziale. Lo Stato potrà concordare con le Organizzazioni Sindacali una eventuale riserva di posti nelle dotazioni organiche o di una percentuale di essi per persone con capacità lavorativa non inferiore al 40%.
Gli invalidi e i portatori di deficit così assunti saranno adibiti a mansioni adeguate alle capacità fisiche e professionali del lavoratore.
Art. 5
Tutela delle dignità personale e professionale
Gli assunti obbligatoriamente debbono essere adibiti a mansioni conformi alla loro capacità professionale e comunque e mansioni che ne salvaguardino la loro dignità personale.
L’assunzione obbligatoria non pregiudica lo sviluppo della professionalità e della carriera professionale del lavoratore che godrà comunque del trattamento retributivo riservato agli altri lavoratori a parità di mansioni e degli sviluppi di carriera al trascorrere del tempo ed all’acquisizione di nuova professionalità.
TITOLO II
INSERIMENTO LAVORATIVO FORMATIVO E TERAPEUTICO
Art. 6
Inserimento lavorativo formativo e terapeutico
Alle condizioni di seguito precisate, la Pubblica Amministrazione, le Aziende e gli Enti Autonomi dello Stato e le aziende private possono inserire nell’attività lavorativa invalidi e portatori di gravi deficit con scarsa o nulla capacità lavorativa proficua, qualora ciò sia previsto da un programma terapeutico del Servizio Socio Sanitario dell’Istituto Sicurezza Sociale di riabilitazione o di recupero di un portatore di deficit permanente o temporaneo.
Dell’inserimento lavorativo effettuato a norma del comma che precede, deve essere data tempestiva comunicazione a cura del Servizio Socio Sanitario ai servizi ispettivi dell’Istituto Sicurezza Sociale, dell’Ufficio del lavoro e dell’Ufficio Igiene Ambientale e alle Organizzazioni Sindacali.
L’eventuale inserimento lavorativo formativo e terapeutico è equiparato, per il periodo della sua durata, all’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 4 della presente legge.
Ai soggetti portatori di gravi deficit, previa certificazione del Servizio Socio-Sanitario, è assicurato a cura dell’I.S.S. il trasporto al luogo di lavoro.
Art. 7
Collaborazione del Servizio Socio-Sanitario
In presenza di un inserimento lavorativo di cui all’articolo 6 che precede, il Servizio Socio-Sanitario:
– fornirà all’azienda o alla Direzione dell’Ufficio od Ente statale nonchè ai lavoratori del reparto do ufficio tutte le informazioni utili per il buon esito dell’inserimento;
– concorderà con gli stessi i tempi di lavoro, le precauzioni da adottare, gli interventi necessari sulle strutture e le apparecchiature e quant’altro necessario per favorire l’inserimento in un clima di collaborazione e partecipazione;
– seguirà con visite e ed incontri, l’andamento dell’inserimento e si confronterà con loro che sono a contatto diretto con la persona inserita;
– attesterà formalmente la posizione giuridica dell’inserito ai fini ispettivi, gli attestati che il datore di lavoro dovrà esibire a giustificazione della residenza dell’interessato sul luogo di lavoro e quant’altro riferito all’inserimento formativo e terapeutico di cui al presente Titolo II.
Art. 8
Copertura assicurativa
Gli invalidi e i portatori di deficit inseriti nell’attività lavorativa a norma del presente Titolo II, saranno dotati di copertura assicurativa di R.C. per danni subiti o provocati nel corso dell’inserimento, sul posto di lavoro, in itinere o per fatti riferiti al particolare rapporto socio-formativo e terapeutico.
Art. 9
Posizione giuridica
L’inserimento lavorativo di cui al presente Titolo II, non si configura come rapporto di lavoro e pertanto non è soggetto ai vincoli normativi, retributivi di tale rapporto. Sarà regolato da una convenzione sottoscritta dal Servizio Socio Sanitario, dall’interessato o dal tutore, dal responsabile dell’Azienda o Ente in cui avviene l’inserimento e dalle Organizzazioni Sindacali.
Eventuali prestazioni proficue saranno compensate ad opera, al Servizio od all’interessato, in base alla convenzione sottoscritta senza oneri aggiuntivi o riflessi. Tale compenso non è soggetto a contribuzione previdenziale ed assicurativa o di altro genere a carico del datore di lavoro. Il compenso è soggetto alle norme inerenti le imposizioni dirette sulle persone fisiche.
L’importo di tali compensi non potrà superare la differenza esistente fra la pensione eventualmente goduta, che continuerà comunque ad essere erogata, e l’importo del salario minimo territoriale definito in base all’accordo interconfederale allegato al contratto collettivo unico generale di lavoro per le aziende industriali.
L’inserimento lavorativo formativo e terapeutico si può trasformare in rapporto di lavoro a collocamento obbligatorio di cui al Titolo I. In questo caso il Servizio Socio Sanitario, il tutore ed il datore di lavoro dovranno regolarizzare la posizione del lavoratore presso l’Ufficio del Lavoro anche qualora l’assunzione avvenga nominativamente.
Con la trasformazione dell’inserimento lavorativo formativo e terapeutico in collocamento lavorativo la pensione viene sospesa per la durata del rapporto di lavoro.
In caso di inserimento lavorativo a tempo parziale al dipendente la pensione verrà corrisposta proporzionalmente al lavoro prestato.
TITOLO III
FACILITAZIONI E SOSTEGNO PUBBLICO
Art. 10
Formazione professionale
Per facilitare il collocamento e l’inserimento lavorativo e potenziare e valorizzare le residue capacità lavorative, lo Stato promuove le iniziative formativo-professionali, di recupero professionale e di riqualificazione ritenute idonee e necessarie anche a seguito di confronto con gli operatori economici e le Organizzazioni Sindacali e sentiti gli esperti.
I corsi e le iniziative saranno attuati dal Centro di Formazione Professionale, in collaborazione con il Servizio Socio Sanitario per gli interventi di cui al Titolo II della presente legge, utilizzando anche le disponibilità di aziende private e pubbliche, anche fuori territorio, e saranno mirati alle specifiche necessità risultanti dall’esame delle liste di collocamento degli invalidi e dei portatori di deficit.
Per le modalità e le risorse necessarie per la formazione professionale si rinvia alla normativa sulla Formazione Professionale.
Art. 11
Incentivi e facilitazioni
Considerati l’interesse e la funzione sociale dell’inserimento dei soggetti con ridotta capacità lavorativa, lo Stato si fa carico dei contributi previdenziali I.S.S. di pertinenza del datore di lavoro per i lavoratori delle aziende private, delle imprese artigianali e commerciali, collocati a norma della presente legge nella misura seguente:
- a) 100% per i lavoratori con una invalidità del 55% e oltre e per i lavoratori inseriti volontariamente dalle aziende a norma del terzo comma dell’articolo 4 della presente legge;
- b) 70% per i lavoratori con una invalidità compresa fra il 40% e il 55%. Lo Stato si fa inoltre carico:
- c) di un concorso a fondo perduto, da determinarsi attraverso specifici accordi e comunque non inferiore al 50%, previa perizia da parte degli organi competenti, delle spese incontrate per eventuali adattamenti di strutture ed apparecchiature per l’inserimento lavorativo a norma della presente legge;
- d) del costo dell’assicurazione per la Responsabilità Civile (R.C.) di cui al precedente articolo 8.
Art. 12
Limiti agli incentivi, controlli e sanzioni
Gli interventi di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 11 si applicano solo per le assunzioni obbligatorie effettuate dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Quanto risparmiato dalle aziende private a norma dell’articolo 11, dovrà essere integralmente rimborsato qualora le stesse riducano personale e licenzino gli assunti obbligatoriamente entro un anno dalla loro assunzione.
L’attività ispettiva e di controllo per l’applicazione delle presente legge viene esercitata dagli organi preposti in collaborazione con il Servizio Socio Sanitario.
Qualora il datore di lavoro rifiuti non adempia il disposto dell’Ufficio del Lavoro di assunzione obbligatoria di personale invalido o portatore di deficit nella misura indicata al secondo comma dell’articolo 4 della presente legge, il rapporto di lavoro con l’invalido o il portatore di deficit si intende instaurato all’atto della sua presentazione. Il datore di lavoro è tenuto a tutti i relativi adempimenti, compresa la corresponsione della retribuzione, come se le prestazioni lavorative fossero avvenute. Si applica inoltre al datore di lavoro una sanzione amministrativa di L.1.000.000 (unmilione).
La sanzione è applicata dalla Direzione dell’Ufficio del Lavoro nei modi e nei termini indicati dalla Legge 28 giugno 1989 n.68.
Nell’ingiunzione della sanzione la Direzione dell’Ufficio del Lavoro ribadisce l’ordine all’imprenditore di provvedere ad uniformarsi al disposto della presente legge.
Il Giudice Amministrativo d’Appello in sede di ricorso, si pronuncia anche in merito l’obbligo dell’assunzione dell’invalido o del portatore di deficit da parte del ricorrente.
La Commissione di Collocamento di cui alla Legge 19 settembre 1989 n.95, può dietro richiesta del datore di lavoro, concedere dilazioni solo quando ricorrano motivi validi che comportino impedimenti momentanei di breve durata alla assunzione di un invalido. Tale dilazione non può in ogni caso superare l’anno, od essere concessa dopo la pronuncia del Giudice Amministrativo d’Appello.
Art. 13
Assunzione nominativa ed invalidi già dipendenti
Le aziende private possono assumere nominativamente e spontaneamente gli invalidi e i portatori di deficit iscritti nell’apposita graduatoria anche oltre il rapporto stabilito dal secondo comma dell’articolo 4 della presente legge, quando le capacità lavorative residue coincidono con la qualità del lavoro e l’utilizzo economico da parte dell’azienda, su parere conforme degli organismi preposti.
L’obbligo di assunzione si intende altresì assolto quando un dipendente venga a rientrare nelle condizioni di invalidità previste dalla presente legge.
In questo secondo caso, le aziende private debbono produrre all’Ufficio del Lavoro la certificazione prevista per la iscrizioni in graduatoria e non potranno usufruire degli esoneri contributivi di cui all’articolo 11, qualora l’invalidità sia stata determinata da evento traumatico intervento sul lavoro o da malattia professionale.
TITOLO IV
STRUTTURE DI LAVORO PROTETTO
Art. 14
Lavoro protetto
Onde facilitare la creazione di occasioni di lavoro per i soggetti tutelati dalla presente legge, lo Stato promuove e facilita le attività lavorative che prevedano l’accoglienza, la partecipazione e l’utilizzo di invalidi e portatori di deficit.
A tale scopo lo Stato:
– dota i laboratori istituiti dal Servizio Socio Sanitario delle strutture, del personale e delle risorse economiche necessarie al loro mantenimento e sviluppo;
– favorisce la nascita di laboratori finalizzati all’impiego di invalidi, di disabili e portatori di deficit gestiti in forma associata o cooperativa che prevedano la partecipazione dei disabili stessi, di loro familiari e di volontari;
– si fa carico di eventuali costi di partecipazione di disabili assistiti dall’ISS a laboratori protetti esistenti fuori territorio e giudicati idonei al raggiungimento degli obiettivi del programma terapeutico per gli stessi.
Art. 15
Interventi
Nell’intento di aprire la gestione dei laboratori istituiti dal Servizio Socio Sanitario alla partecipazione esterna e di favorire la nascita di iniziative associate di cui all’articolo che precede:
- a) le partecipazioni finanziarie, le elargizioni e le donazioni in denaro per sostenere i costi di gestione di tali laboratori sono detraibili dal reddito a norma dell’articolo 3 della Legge 30 dicembre 1986 n.155;
- b) sui compensi per attività o lavori commissionati da privati o da aziende ai laboratori protetti lo stato effettua una integrazione fino al 30% dei compensi stessi, previa specifica convenzione da stipularsi fra l’Ufficio del Lavoro, il Servizio Socio Sanitario e il laboratorio, contenente anche le valutazioni sull’intervento;
- c) la costituzione di iniziative associate di cui all’articolo 14 che precede, è esente da ogni imposta, bollo o spesa di registrazione e la gestione degli stessi è esonerata dal pagamento dell’imposta generale sui redditi di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n.91 e sue modifiche;
- d) lo Stato può distaccare personale salariato od impiegatizio per svolgere attività di sostegno e supporto all’attività dei laboratori per un tempo determinato, concordato con apposita convenzione, conservando a proprio carico il trattamento economico dello stesso;
- e) lo Stato può adottare provvedimenti per favorire la commercializzazione dei prodotti di tali laboratori.
TITOLO V
NORME FINALI TRANSITORIE
Art. 16
Finanziamento
I costi per gli interventi di cui all’articolo 8 sono a carico del bilancio dello Stato.
I costi per gli interventi di cui all’articolo 10 sono posti a carico del bilancio dello Stato nel capitolo di spesa previsto per la Formazione Professionale.
I costi per gli interventi di cui ai punti a), b) e c) dell’articolo 11 sono posti per il 50% a carico del Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali di cui all’articolo 3 della Legge 20 dicembre 1990 n.156.
I costi per gli interventi di cui all’articolo 15 sono così distribuiti:
– quelli di cui al punto b) sono posti a carico del bilancio dello Stato sul capitolo di spesa “Fondo speciale per interventi sull’occupazione”.
– quelli di cui al punto d) per distacchi di personale, restano a carico dell’Ufficio, dell’Ente o Azienda Autonoma da cui proviene detto personale.
Art. 17
Sono abrogate la Legge 29 marzo 1952 n.10, la Legge 23 dicembre 1954 n.33 e le norme in contrasto con la presente legge.
Art. 18
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 31 maggio 1991/1690 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Bernardini – Claudio Podeschi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Alvaro Selva