La famiglia rappresenta il nucleo della società e, al tempo stesso, uno degli ambiti nei quali maggiormente si avverte il peso delle trasformazioni economiche e sociali che stiamo attraversando.
Per questo la CSdL ha ritenuto utile predisporre questa raccolta dei principali interventi, sotto forma di contributi, agevolazioni e misure a sostegno delle famiglie, con l’obiettivo di rendere il più possibile accessibili le informazioni che spesso sono distribuite tra normative e provvedimenti differenti.
La pubblicazione raccoglie, i diritti principali istituiti dall’ordinamento sammarinese nel corso del tempo, offrendo una panoramica delle misure rivolte alle diverse esigenze delle famiglie: dal sostegno al reddito alle agevolazioni per i figli, dalla maternità e genitorialità agli interventi rivolti alle persone con disabilità.
All’interno della guida sono contenute le novità introdotte dalla Legge 141/2026, recentemente approvata, che interviene proprio sul sistema delle misure a sostegno delle famiglie, introducendo nuove opportunità e modificando alcuni strumenti già esistenti.
Abbiamo voluto realizzare questo materiale con un linguaggio il più possibile semplice e concreto, perché conoscere i propri diritti è il primo passo per poterli esercitare.
Questa guida vuole quindi essere soprattutto uno strumento pratico di orientamento, da consultare per individuare le misure che possono riguardare la propria situazione. Siamo sempre a disposizione per fornire ulteriori informazioni e supportare coloro che intendono presentare le eventuali richieste.
La CSdL continuerà a sostenere politiche capaci di mettere al centro le persone, il lavoro e le famiglie, perché garantire condizioni di vita dignitose significa anche costruire una società più giusta, inclusiva.
Buona consultazione.
Enzo Merlini – Segretario Generale CSdL
Oppure consulta di seguito il testo
Indice
1 – Divieto licenziamento
2 – Visite prenatali
3 – Maternità anticipata per incompatibilità lavoro svolto con gravidanza
4 – Congedo per gravidanza e puerperio
5 – Congedo paternità
6 – Permesso per allattamento
7 – Congedo parentale (ex aspettativa post-partum)
8 – Part-time post-partum
9 – Lavoro agile
10 – Permessi per visite mediche
11 – Permessi in caso di malattia o ricovero dei figli in attesa di circolare definitiva 08.10.26
12 – Permessi colloqui scolastici per i figli
13 – Congedi per genitori adottivi ed affidatari
14 – Congedo per prestatori di assistenza
15 – ‘Caregiver’ familiare
16 – Ferie solidali
17 – Punto informativo per le famiglie
18 – Sostegno donna sola in gravidanza e nuclei familiari monogenitoriali
19 – Bonus bebè
20 – Assegni familiari
21 – Assegno familiare integrativo
22 – Tariffe asili nido e refezione scolastica
23 – Costi sostenuti per le uscite di Studio
24 – Incentivi / Disincentivi pensionamento anticipato / ritardato per madri con figli, anche con disabilità
25 – Rimborso ISS per Procreazione medicalmente assistita
26 – Oneri deducibili
1 – Divieto licenziamento
Art.36 L.129/2022 + art.21 L.141/2026
– È nullo il licenziamento durante i congedi previsti dalla Legge o per motivi legati alla gravidanza puerperio, adozione, affidamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.
2 – Visite prenatali
Art. 23 L.129/2022
12 ore retribuite per lavoratrice subordinata e padre lavoratore subordinato in aziende a San Marino.
3 – Maternità anticipata per incompatibilità lavoro svolto con gravidanza
Lavoratrice subordinata Art. 8 L.129/2022 + Art.2 L. 141/2026
– Indennità fino al 6 mese di gravidanza e non oltre il 7 mese dopo il parto. L’astensione dal lavoro prevista dà diritto alla lavoratrice, per l’intero periodo, al percepimento del 100% della retribuzione contrattuale dovuta, secondo le modalità di cui all’articolo 2 della Legge 7 giugno 1977 n.30 e successive modifiche, e qualora inferiore, pari al 100% del valore della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell’industria.” (2026 = € 2.249,21 lordi.)
Lavoratrice autonoma Art.9 L.129/2022 + art.4 L.141/2026
– Indennità è fino al 6 mese di gravidanza e non oltre il 7 mese dopo il parto con attività aperta da almeno tre anni, ed è calcolata al 100% della media mensile dei redditi professionali dei 3 anni precedenti. Se l’attività intrapresa è inferiore ai 3 anni, l’indennità se più favorevole è calcolata sulla base della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell’industria.” (2026 = € 2.249,21 lordi.)
4 – Congedo per gravidanza e puerperio
Lavoratrice subordinata art.12 L.129/2022 + art. 6 L.141/2026
– CONGEDO RETRIBUITO AL 100% della retribuzione + CONTRIB.PENSIONISTICI.
L’indennità qualora risulti inferiore è corrisposta all’80% della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell’industria anche in presenza di lavoro a tempo parziale (2026 = 1.799,29 lordi).
– Può usufruirne il padre lavoratore qualora sopraggiunga decesso, grave infermità mentale, gravissima patologia permanente o temporanea o l’abbandono del neonato da parte della madre.
– DURATA: 150 gg.
– L’inizio può decorrere tra i 90 e 30 giorni prima della data presunta del parto.
– Nel caso in cui il parto avvenga tra la 22a e la 35a settimana di gravidanza, la lavoratrice su sua richiesta usufruisce dell’indennità per 120 gg successivi alla data presunta del parto + la differenza tra questa e la data effettiva del parto.
Non occupate Art.7 L.141/2026
– L’indennità è pari ad almeno all’80% della Retribuzione Contrattuale Media Territoriale di un lavoratore dell’industria. (2026 = 1.799,29 lordi)
5 – Congedo paternità
Art. 8 L.141/2026
– 20 giorni di permessi retribuiti da utilizzare entro 12 mesi dalla nascita del/la figlio/a anche simultaneamente ai congedi della madre.
– I giorni possono essere anche non consecutivi e 10 giorni frazionabili ad ore compatibilmente con l’attività lavorativa e in accordo con il datore di lavoro.
– Il congedo va richiesto con un “congruo preavviso”.
– La richiesta deve essere corredata dal certificato di nascita.
6 – Permesso per allattamento
Art.15 L.129/2022
– 2 ore, anche discontinue, in caso di rapporto di lavoro a tempo pieno al 100% della retribuzione.
7 – Congedo parentale (ex aspettativa post-partum)
Art.9 L.141/2026
– Principio generale: il diritto è in capo alla madre lavoratrice subordinata e qualora questa non ne usufruisca, la può utilizzare il padre.
– Durata massima 18 mesi di vita del bambino/a (se parto plurimo estendibile fino a 24 mesi dei bambini).
– Padre lavoratore dipendente: qualora la madre sia libero professionista/autonoma fino ai 15 mesi del bambino (se parto plurimo estendibile fino a 21 mesi di indennità)
– Il padre ha diritto, qualora lo richieda, anche simultaneamente alla madre, a quattro mesi di congedo retribuiti al 50% della retribuzione netta giornaliera nei primi 3 anni di vita del figlio, ovvero a 4 mesi di congedo per cui è prevista la corresponsione di un’indennità, nella misura del 40% della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 1.000,00 su base mensile, qualora la madre o il padre non abbiano usufruito dell’intero periodo di congedo parentale nei primi dodici mesi di vita del bambino o della bambina, nella misura del 20 per cento della retribuzione netta giornaliera con un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) su base mensile per il restante periodo fino ai diciotto mesi di vita del bambino o della bambina ed è riconosciuto l’accreditamento dei contributi figurativi e dell’anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera.”
– Maturazione di anzianità di servizio per progressione di carriera anche se il congedo è stato fruito anteriormente senza corresponsione di arretrati.
– Contributi figurativi fino ad un max di 15 mesi complessivi e maturazione di anzianità di servizio per progressione di carriera – 21 mesi per parti gemellari.

Art.12 L.141/2026
– Indennità è riconosciuta anche alle studentesse per un max di 18 mesi (scuola secondaria superiore/Università):
– 1.500 su base mensile per i primi 3 mesi
– 1.000 dal 4° al 12°
– 500 dal 13° al 18°(se non usufruisce dell’asilo nido), prolungato fino ai 24 mesi per parti gemellari/plurigemellari.
8 – Part-time post-partum
Art.32 L.129/2022 + art.20 L.141/2026
– CHI NE HA DIRITTO:
I genitori anche contemporaneamente tra loro, qualora lo richiedano hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, entro i primi 4 anni di vita del figlio o della figlia. (Valevole anche per genitori adottivi e affidatari)
– DOCUMENTAZIONE:
Richiesta di trasformazione dell’orario da parte del genitore al datore di lavoro 60 gg prima dell’attivazione del rapporto part time
– La prestazione lavorativa deve essere continuativa, salvo diverso accordo tra le parti.
– Su richiesta del genitore, il part-time svolto nei primi 4 anni di vita del/i figlio/figli nato/i viene ricalcolato al tempo pieno ai fini del trattamento previdenziale.
9 – Lavoro agile
Art.22 L.141/2026
– Il datore di lavoro deve dare priorità ai genitori e a coloro che assistono disabili fermo restando il suo consenso.
– Introduce la possibilità per i genitori anche affidatari, di richiederlo per figli/e fino a 12 anni di età o per persone disabili o non autosufficienti all’interno del nucleo familiare. La facoltà è prevista solo se compatibile con le mansioni svolte.
10 – Permessi per visite mediche
Art.14 L.141/2026
– 8 ore annue retribuite cumulative tra madre e padre, da poter richiedere previa presentazione di idonea documentazione. Si possono utilizzare fino all’età di 14 del figlio/a per visite e/o esami diagnostici/clinici e/o vaccinazioni.
11 – Permessi in caso di malattia o ricovero dei figli
Art.25 L.129/2022 + Art.32 L.141/2026 + Circolare ISS n.10 del 15/10/26
1 – A chi spetta l’indennità economica dei genitori (IEG)?
| Requisito | Indicazione |
| Età del figlio/a | Fino al giorno precedente il compimento dei 14 anni |
| Motivo dell’assenza | Malattia certificata con prognosi superiore a 2 giorni oppure ricovero ospedaliero |
| Beneficiario | Un solo genitore alla volta, alternativamente all’altro |
| Lavoratori ammessi | Lavoratori subordinati e lavoratori autonomi in regola con tutti gli obblighi contributivi |
| Durata | Per l’intero periodo di assenza certificato, in caso di prognosi superiore a 2 giorni |
2 – Quanto viene riconosciuto?
L’indennità segue le percentuali previste per l’indennità economica temporanea di malattia.
86% dal 1° al 14° giorno della retribuzione.
100% dal 15° al 180° giorno della retribuzione.
86% dal 181° al 365° giorno della retribuzione.
Attenzione per I lavoratori autonomi: non si applica la franchigia prevista per l’inabilità temporanea ordinaria. L’IEG decorre quindi dal primo giorno di assenza, se ricorrono i requisiti previsti.
3 – Quali procedure devono seguire i genitori?
A. Lavoratori residenti a San Marino
Il pediatra ISS redige la certificazione tramite il sistema informatico AREAS, sulla posizione del genitore che si assenta.
Il genitore dichiara che l’altro genitore non usufruisce dell’astensione per lo stesso figlio e per le stesse giornate.
Lavoratore subordinato: la certificazione viene acquisita direttamente dall’ISS. Il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro e consegnargli la copia destinata al datore.
Lavoratore autonomo: fino all’adeguamento del sistema informatico, deve inviare la certificazione a prestazioni.famiglia@iss.sm.
Eccezione: se il figlio risiede fuori territorio e non risulta nello stato di famiglia del genitore richiedente, si utilizza la procedura online prevista per i lavoratori subordinati non residenti, senza allegare il certificato di nascita o altra prova della genitorialità.
B. Lavoratori subordinati non residenti (frontalieri)
Accedere al servizio Istanze OnLine (IOL) – Sezione Previdenza, selezionando la voce «Malattia figlio/a».
Inviare la documentazione entro 3 giorni dalla data di emissione della certificazione sanitaria.
Allegare i documenti richiesti:
Certificato di nascita o altra attestazione della genitorialità solo alla prima richiesta di accesso all’IEG;
Certificato medico del figlio/a rilasciato da pediatra o medico di medicina generale convenzionato con il SSN italiano, con data di emissione e periodo di prognosi, o
Certificazione di ricovero, rilasciata dalla struttura sanitaria, con indicazione del ricovero e della durata presunta. In caso di variazioni, inviare tempestivamente la documentazione aggiornata
Dichiarazione del genitore richiedente che attesta che l’altro genitore non usufruisce dell’astensione per lo stesso figlio e per le stesse giornate
Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro e trasmettergli, come giustificativo, la ricevuta rilasciata dal servizio IOL.
4 – Altre disposizioni importanti
| Situazione | Cosa prevede la circolare |
| Controlli medico-fiscali | Non vengono effettuati nei confronti del genitore che beneficia dell’IEG. Restano i controlli amministrativi dell’ISS sui requisiti, sui documenti e sull’alternanza tra genitori. |
| Malattia personale del genitore durante l’IEG | Deve essere emessa una nuova certificazione di malattia ordinaria del lavoratore. La certificazione IEG perde anticipatamente efficacia. |
| Malattia del figlio con prognosi fino a 2 giorni compresi | Restano applicabili le disposizioni dell’articolo 25 della Legge n. 129/2022 sul permesso non retribuito per malattia dei figli. |
| Assenza durante un turno notturno | La certificazione viene rilasciata dalla Guardia Medica ISS oppure dal pediatra ISS eventualmente in servizio nel turno notturno. |
| Privacy | La copia destinata al datore di lavoro non contiene la diagnosi né informazioni sulla specifica patologia del minore. |
In sintesi: le scadenze da ricordare
Entro 3 giorni Il frontaliere deve trasmettere la documentazione all’ISS tramite IOL, dalla data di emissione della certificazione sanitaria.
Tempestivamente Il genitore deve informare il datore di lavoro dell’assenza. Per il frontaliere va trasmessa anche la ricevuta IOL; per il residente subordinato, la copia della certificazione destinata al datore.
Alla prima richiesta il frontaliere allega il certificato di nascita o un documento idoneo a provare la genitorialità. Non deve ripresentarlo nelle richieste successive, salvo diverse indicazioni dell’ISS.
Fonte: Circolare n. 10 della Direzione Generale ISS, prot. n. 2723/DG del 15 ottobre 2026, relativa alla Circolare esplicativa n. 3 della Legge n. 141/2026.
Nota: questo schema riassume le indicazioni contenute nella circolare. Per casi particolari è opportuno fare riferimento al testo integrale e alle eventuali successive disposizioni esplicative dell’ISS.
12 – Permessi colloqui scolastici per i figli
Art.26 L.129/2022
– CHI NE HA DIRITTO: madre e padre lavoratori, colloqui per ogni ordine e grado di istituto, sia fuori San Marino che dentro San Marino
– DURATA: 5 ORE ciascuno annue, per ciascun figlio fino ai 18 anni
– DOCUMENTAZIONE: preventiva comunicazione al datore di lavoro, e documentazione rilasciata dall’istituto scolastico attestante data, orario dei colloqui
13 – Congedi per genitori adottivi ed affidatari
– Equivalenti ai genitori naturali
14 – Congedo per prestatori di assistenza
Art.27 L.129/2022 + art.15 L.141/2026
– CONGEDO RETRIBUITO
– CHI NE HA DIRITTO:
– Componente della famiglia (i parenti e affini entro il terzo grado anche se non conviventi), lavoratore dipendente /autonomo RESIDENTE per aiutare il proprio famigliare anche NON RESIDENTE
– Non può essere richiesto qualora il familiare sia già assistito da caregiver familiare
– Non si ha diritto a tale congedo qualora il familiare disabile sia ospedalizzato
– Il familiare deve essere un portatore di grave disabilità permanente o temporanea o portatore di gravissima patologia correlata all’età debitamente certificata dalla CASI (per residente in San Marino) / dalla Commissione Medico Legale dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente.
– DURATA:
Massimo ore mensili pari 4/5 orario settimanale per contratto, non cumulabili nell’anno.
– PROCEDURA PER FRUIZIONE:
– richiesta di congedo inoltrata al datore di lavoro almeno 3 gg prima, fatti salvi i casi di urgenza
– inserire il reso conto mensile delle ore utilizzate sul portale www.gov.sm Sezione CONTRISS entro e non oltre il 7° giorno del mese successivo.
15 – ‘Caregiver’ familiare
Art.16 L.141/2026
– Introdotto per assistere parenti e affini fino al secondo grado di parentela, conviventi, ovvero in caso di unioni civili, purché residenti, fino a 5 anni, prorogabili per altri 5 (solo per il caregiver a 36 ore)
– Sono previste 4 fasce orarie settimanali.
– È possibile 1 solo ‘caregiver’ per ogni assistito.
– A seconda delle ore di assistenza svolte, è previsto il diritto: 1) al part-time o all’aspettativa non retribuita per i lavoratori subordinati; 2) alla contribuzione figurativa; 3) ad una indennità compresa tra il 30% ed il 100% del doppio della pensione sociale (2026= € 629,78 x 2= 1.259,56) a seconda dell’orario svolto per l’assistenza. Eventuale revisione importi in base ad ICEE.
– È fissato un limite di 50 ‘caregiver’ o un milione di euro di spesa massima per ogni anno.
– Introdotta la possibilità, per chi non ha parenti, di poter richiedere un caregiver a carico dell’ISS (comma 14 art.16)
– Formazione del caregiver sia che esso sia in età da lavoro che pensionato.
16 – Ferie solidali
Art.19 L.141/2026
– Diritto riconosciuto a residenti e non residenti.
17 – Punto informativo per le famiglie
Art.23 L.141/2026
Ufficio Segreteria Tecnico – Amministrativa per le Pari Opportunità, la Bioetica e l’Inclusione Sociale – Sezione Edilizia Sociale e Residenziale Via Ventotto Luglio, 212 – 47893 Borgo Maggiore RSM – TEL: +378(0549)888249
18 – Sostegno donna sola in gravidanza e nuclei familiari monogenitoriali
Art.25 L.141/2026 Presenza di almeno un figlio minore non frequentante ancora la scuola primaria
Art.26 L.141/2026 Allungamento dell’esenzione fino al compimento del ciclo della scuola primaria.
Art.29 L.141/2026 Bonus 50,00 mensili non imponibili fiscalmente e di contribuzione, corrisposto a dicembre su SMAC
19 – Bonus bebè
Art.28 L.141/2026 + Circolare ISS 9 del 08/10/2026
– Dal 01/01/2026 per nuovi nati/addottati – SOLO PER RESIDENTI/SOGGIORNANTI
– bonus una tantum pari ad € 1.000 per redditi familiari inferiori a € 25.000 imponibili, esclusi: 1) la rendita catastale dell’immobile in cui si ha la residenza, 2) erogazione assegno familiare, 3) anticipazione FONDISS
– Si basa sulla posizione reddituale dell’anno precedente.
– Prevista la riparametrazione in base all’ICEE, una volta definiti tutti i criteri relativi alla sua composizione.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata da uno dei genitori utilizzando l’apposito Modulo richiesta Bonus Bebè, disponibile sul sito dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (Come fare per – Prestazioni alla famiglia), oppure clicca QUI debitamente compilato e sottoscritto
È possibile inviare la domanda secondo le modalità di seguito indicate:
a) Il richiedente consegna presso l’Ufficio Indennità Economiche, munito di passaporto o carta d’identità o patente di guida in corso di validità.
b) Spedizione a mezzo posta. Il modulo dovrà essere spedito unitamente a una fotocopia o scansione del documento di identità del richiedente in corso di validità, da questi dichiarata conforme all’originale e sottoscritta, e contenente la seguente dichiarazione “Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’articolo 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 per chi rende dichiarazioni false o mendaci ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne fa uso, ovvero per chi esibisce un documento contenente dati non più conformi alla verità, che i dati attestati nella presente copia fotostatica non hanno subito modifiche dalla data del rilascio” .
c) trasmissione tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: prestazioni.famiglia@iss.sm. La scansione del modulo allegata all’e-mail dovrà essere corredata da fotocopia o scansione del documento di identità del richiedente in corso di validità non autenticata da questi dichiarata conforme all’originale e sottoscritta, contenente la dichiarazione di cui alla lettera b). La presente modalità di presentazione è consentita in via straordinaria e temporanea ed esclusivamente sino all’approntamento di formulari elettronici da inoltrarsi tramite l’applicativo IOL “Istanze On Line” accessibile attraverso il “Portale dei Servizi On Line” dell’Amministrazione.
L’Istituto procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni rese secondo la normativa vigente.
Termini per la presentazione della domanda
Per i figli nati o adottati a decorrere dal 28/09/2026, la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di adozione.
Per i figli nati o adottati dal 01/01/2026 fino 28/09/2026, la domanda deve essere presentata entro il 28/09/2026.
Il Bonus Bebè è erogato dall’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
In via ordinaria, il Bonus Bebè è erogato entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda completa.
Per le domande relative ai figli nati o adottati dal 1/01/2026 fino al 28/09/2026, l’erogazione è effettuata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda completa.
Qualora si renda necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa, i termini per l’erogazione sono sospesi fino alla ricezione della documentazione richiesta.
Il beneficio è accreditato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda.
20 – Assegni familiari
Art.27 L.141/2026
Importi :
1° € 100
2° € 125
3° € 155
4° € 180
5° e oltre € 210
– Rivalutati ogni anno in base all’indice inflattivo FOI.
– Prevista la riparametrazione in base all’ICEE, una volta definiti tutti i criteri relativi alla sua composizione.
21 – Assegno familiare integrativo
Art.19 194/2023 + L.64/2009.
1) prima fascia pari o inferiore ad € 8.100,00
2) seconda fascia compresa tra € 8.100,01 ed € 9.300,00
3) terza fascia compresa tra € 9.300,01 ed € 10.600,00
In attesa di adeguamento delle fasce, in base alle modifiche del reddito imponibile introdotte dalla recente riforma IGR, escludendo dal computo l’importo dell’eventuale riscatto parziale o totale di FONDISS.
La domanda solitamente va presentata dal 01 luglio al 30 settembre con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
22 – Tariffe asili nido e refezione scolastica
Art.30 L.141/2026
– A partire da anno scolastico 2026/2027
– Vengono ridotte percentualmente in base al reddito familiare. Prevista revisione in base ad ICEE.
– In presenza di 1 figlio, è prevista una riduzione della retta per la frequenza dell’asilo nido del 50%, per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 9.000,00 annui.
– In presenza di 2 figli, è prevista una riduzione della retta per la frequenza dell’asilo nido:
a) dell’85% per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 5.000,00 annui;
b) del 75% per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 7.500,00 annui;
c) del 60% per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 10.000,00 annui;
d) del 40% per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 12.500,00 annui;
e) del 20% per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 15.000,00 annui.
– In presenza di 3 o più figli, è prevista una riduzione della retta per la frequenza dell’asilo nido:
a) del 100% per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 5.000,00 annui;
b) del 90% per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 7.500,00 annui;
c) del 70% per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 10.000,00 annui;
d) del 50% per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 12.500,00 annui;
e) del 25% per le famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 15.000,00 annui.
– Tali disposizioni si applicano anche qualora l’altro o gli altri figli frequentino la Scuola d’Infanzia ovvero la Scuola Elementare.
– Si applicano altresì le seguenti riduzioni:
a) alle famiglie con un reddito imponibile pro capite inferiore o uguale a euro 9.000,00 annui si applica una riduzione del 15% del contributo per la refezione scolastica, compresa quella estiva e per la retta giornaliera asilo nido. Per le famiglie con 2 o più figli che rientrano nei parametri qui previsti, la riduzione è del 30%;
b) per le famiglie con 3 o più figli che superano la fascia di reddito imponibile sopra prevista, il contributo per la refezione scolastica, compresa quella estiva e per la retta giornaliera, è ridotto del 20%.
23 – Costi sostenuti per le uscite di Studio
Art.31 L.141/2026
– Viene conferito mandato al Congresso di Stato per rivedere l’attuale Regolamento in base al reddito familiare e ammontare della spesa. Prevista revisione in base ad ICEE.
24 – Incentivi / Disincentivi pensionamento anticipato / ritardato per madri con figli, anche con disabilità
- Art.33 e 34 L. 141/2026
– I disincentivi ed incentivi vengono diminuiti/aumentati delle seguenti percentuali:
– 1 figlio 1,50%
– 2 figli 3%
– 3 o più figli 4,50%
– In caso di decesso della madre prima di aver usufruito di tali benefici, gli stessi spettano al genitore superstite o al coniuge, o alla persona unita civilmente o al convivente more uoxorio.
– Alle madri di figli che siano o siano stati titolari di pensione sociale o invalidità o assegno di accompagnamento connesso a forme di disabilità permanente, viene riconosciuta una diminuzione di 2 anni della quota per l’accesso alla pensione ordinaria di anzianità o di vecchiaia.
25 – Rimborso ISS per Procreazione medicalmente assistita:
– max €3.000 euro a ciclo per max 3 (delibera Congresso di Stato)
26 – Oneri deducibili
L.166/2013 e smi
– Le spese per i prodotti per la prima infanzia, limitatamente al latte artificiale ed ai pannolini, per ogni figlio a carico, sostenute nei primi tre anni di vita, fino all’importo massimo di euro 300,00 (trecento/00).” art.49 L.141/2025
– Oneri relativi al ricorso a baby-sitter in misura non superiore ad euro 4.000,00 (quattromila/00), in presenza di regolare assunzione.
– Euro 3.000,00 (tremila/00) per l’affidamento pre-adottivo, anche a seguito di adozione internazionale.
– Euro 5.000,00 per l’assistenza nell’ambito familiare a persone permanentemente inferme.
– Detrazioni familiari a carico:
€ 250 a figlio
€ 250 coniuge
Disabile a carico +20%