PRESTAZIONI LAVORATIVE DELLE PERSONE ANZIANE

Posted On 15 Set 2022
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Prestazioni lavorative delle persone anziane

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino


Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 giugno 1991.

Art.1

Ai fini della integrazione sociale e della valorizzazione del patrimonio professionale ed umano degli anziani, i cittadini sammarinesi e i residenti nella Repubblica di San Marino che hanno compiuto il 60 anno di età e che non svolgano attività lavorativa sia di carattere autonomo che dipendente, anche se titolari di una prestazione vitalizia da parte di un ente pubblico ed in deroga al punto c) degli articoli 12 e 13 e al punto b) dell’articolo 15 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, sono autorizzati dalla Commissione di Collocamento a svolgere prestazioni lavorative a carattere sociale quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli seguenti e dietro richiesta di ogni singolo interessato o del fruitore del lavoro.

Le prestazioni lavorative svolte a norma della presente legge sono compatibili con il percepimento della pensione.

Restano salve le condizioni di miglior favore previste per i titolari di pensione non soggetti a vincoli per lo svolgimento di attività lavorativa.

Art.2

Per prestazioni lavorative a carattere sociale devono intendersi tutte le occupazioni di natura educativa, culturale, assistenziale e civica che possano concorrere al raggiungimento dei fini su cui si fonda la Repubblica.

Sono altresì considerate a carattere sociale le attività commerciali o produttive che il Governo, a seguito di consultazioni con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria, dichiari in particolari momenti e situazioni meritevoli di tutela e promozione.

Art.3

Rientrano tra le attività a carattere sociale quelle di seguito enumerate:

  1. a) compagnia, aiuto domestico e piccole attività di assistenza ad anziani bisognosi, ai portatori di deficit e agli invalidi in ausilio al personale del servizio socio-sanitario;
  2. b) sorveglianza presso le scuole, manutenzione degli spazi adiacenti e assistenza negli scuola-bus;
  3. c) inserimento nelle attività dei Centri Sociali, delle Istituzioni Culturali pubbliche e private e delle organizzazioni sociali e politiche con compiti di collaborazione, consulenza ed animazione;
  4. d) ogni altra attività a carattere culturale, ricreativo e sportivo;
  5. e) attività di salvaguardia e di tutela dell’ambiente contro l’inquinamento, le devastazioni, il degrado;
  6. f) attività di recupero delle tradizioni, dei mestieri e delle culture;
  7. g) compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e degli edifici pubblici;
  8. h) conduzione di piccoli appezzamenti di terreno messi a disposizione dallo Stato;
  9. i) attività di collaborazione nell’ambito di aziende artigianali o commerciali.

Per lo svolgimento di attività che comportino un rischio e una responsabilità personale o verso terzi, la Commissione di Collocamento richiede la certificazione della idoneità fisica e della specifica idoneità attitudinale e/o professionale.

Su richiesta dell’interessato, la Commissione di Collocamento potrà autorizzare a prestare l’attività in realtà analoghe e complementari di quelle indicate e sempre ferma restando la possibilità di ampliare la sfera dell’intervento da parte del Governo ai sensi dell’art.2.

Non sono autorizzabili prestazioni lavorative per le quali esista offerta di lavoro di disoccupati iscritti nelle pubbliche graduatorie, per posizioni di ruolo nella Pubblica Amministrazione, per attività professionali in proprio in concorrenza con i liberi professionisti.

Non sono inoltre autorizzabili le prestazioni lavorative previste dalla presente legge per i titolari di pensione sociale di inabilità fino ai 65 anni o per i titolari di assegno integrativo per infermità.

Art.4

Le prestazioni lavorative svolte a norma della presente legge da persone anziane non si configurano come rapporto di lavoro subordinato.

L’attività prestata non potrà in ogni caso superare le 18 ore settimanali.

La presenza dell’anziano nell’ambiente di lavoro organizzato dovrà risultare quotidianamente sui cartellini orari o registri di presenza.

Art.5

Il compenso percepito dall’anziano sarà liberamente contrattato e non dovrà comunque essere inferiore a L.5.000 all’ora. Tale limite sarà aggiornato periodicamente e comunque almeno ogni 2 anni tramite Decreto Reggenziale.

Per le attività svolte a favore od in collegamento con uffici o servizi della Pubblica Amministrazione il compenso orario entro il limite sopra indicato dovrà essere preventivamente fissato da accordi sindacali.

Art.6

Il compenso percepito nel corso dell’anno dall’anziano dovrà essere dichiarato con i redditi di ciascun anno, ma sarà sottoposto a tassazione separata con l’aliquota del 12%. Il 20% del gettito così realizzato viene devoluto dallo Stato, proporzionalmente a stima del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, ai fondi pensione del medesimo Istituto a titolo di solidarietà.

Art.7

Sui compensi liquidati agli anziani dovrà essere corrisposta da parte di chi utilizzerà le loro prestazioni una contribuzione all’Istituto per la Sicurezza Sociale del 5% per la copertura assicurativa contro gli infortuni. Tale contribuzione si applica anche sui ricavati delle prestazioni lavorative effettuate in proprio e sarà riscossa con modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’I.S.S.

Non sono riconosciuti agli anziani che svolgono prestazioni lavorative a norma della presente legge i trattamenti previdenziali di indennità economica temporanea, il ricalcolo della pensione contributiva e gli altri istituti previsti dalle normative che regolamentano il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo.

Sulla responsabilità civile verso terzi, conseguente allo svolgimento delle prestazioni lavorative in base alla presente legge, è tenuto a rispondere chi utilizzerà le prestazioni stesse. A tale fine il datore di lavoro è obbligato alla copertura assicurativa di responsabilità civile.

Art.8

In ogni caso l’utilizzazione delle prestazioni lavorative degli anziani dovrà instaurare tale rapporto nel massimo rispetto della dignità, della libertà e della volontarietà delle prestazioni a lui offerte e nel riconoscimento del significato sociale a cui tale attività è finalizzata.

Art.9

L’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è soggetta alle sanzioni e ai controlli previsti dalla normativa in materia di lavoro subordinato.

Il pensionato che presta attività senza la prevista autorizzazione o contravvenendo alle norme di cui alla presente legge è soggetto alla incompatibilità prevista dalla normativa in materia pensionistica.

Art.10

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

 

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 giugno 1991/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Bernardini – Claudio Podeschi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

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