I dati del 2025 dimostrano quanto fossero basse le indennità per molti genitori. Con la nuova legge arrivano importi minimi garantiti che si applicheranno verosimilmente in oltre il 90% dei casi
RSM 11 10 2026 – Più volte abbiamo espresso apprezzamento per i nuovi diritti e l’aggiornamento di quelli preesistenti previsti dalla recente legge sugli interventi a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità. Vogliamo renderne maggiormente visibili alcuni degli effetti, con particolare riferimento ai congedi parentali (ex aspettativa post-partum) e per la gravidanza. Per coloro che hanno contratti part-time o retribuzioni particolarmente basse la differenza è marcata.
1) Indennità per maternità anticipata: si applica quando il Medico dispone l’astensione dal lavoro durante i primi 6 mesi di gravidanza, in presenza di mansioni a rischio per la gestante ed il feto. L’importo è pari al 100% della retribuzione, comunque non inferiore alla retribuzione media contrattuale di un lavoratore dell’industria, che nel 2026 è pari a 2.249,21 euro mensili, al lordo di imposte e contributi. In busta paga, l’importo dell’indennità viene indicato al netto dei contributi (escluso FONDISS), ovvero 2.073,77 euro.
Nel 2025, mediamente ogni mese hanno dovuto ricorrere a questo provvedimento 16 lavoratrici dipendenti: nessuna di esse ha percepito un’indennità superiore a 2.000 euro, mentre 2 hanno ricevuto meno di 500 euro e 4 tra 500 e 1.000 euro.
2) Congedo per gravidanza e puerperio: si percepisce per 5 mesi e l’indennità è pari al 100% della retribuzione percepita, comunque non inferiore all’80% della retribuzione media contrattuale di un lavoratore dell’industria, che nel 2026 è pari a 1.799,29 euro mensili, al lordo di imposte e contributi. In busta paga, l’importo dell’indennità viene indicato al netto dei contributi (escluso FONDISS), ovvero 1.658,95 euro.
Nel 2025, quale media mensile, hanno percepito questa indennità 61 lavoratrici ed 1 lavoratore dipendente: solo 13 di esse/i hanno percepito un’indennità superiore a 2.000 euro, mentre 6 hanno ricevuto meno di 500 euro e 8 tra 500 e 1.000 euro.
3) Congedo parentale (ex aspettativa post-partum) fino all’anno di vita del/della figlio/a: era indennizzato nella misura del 40% della retribuzione percepita. Ora è stato aumentato all’80% per i primi tre mesi, con un importo minimo pari a 1.500 euro mensili, mentre è rimasto al 40% per i mesi successivi, ma con un importo minimo di 1.000 euro.
Nel 2025 mediamente ogni mese hanno percepito questa indennità 71 genitori (di cui 2 padri) lavoratori dipendenti: solo 1 di esse/i ha percepito un’indennità superiore a 1.500 euro, mentre 17 hanno ricevuto meno di 500 euro e 52 tra 500 e 1.000 euro.
4) Congedo parentale (ex aspettativa post-partum) oltre all’anno e fino ai 18 mesi di vita del/della figlio/a: era ed è indennizzato nella misura del 20% della retribuzione percepita, a condizione che non frequenti l’asilo nido. Ora è stato però introdotto un importo minimo pari a 500 euro mensili.
Nel 2025, quale media mensile, hanno percepito questa indennità 16 genitori (di cui 1 padre) lavoratori dipendenti: nessuna/o di esse/i ha percepito un importo superiore a 500 euro.
I congedi 3) e 4) sono maggiorati in caso di parto gemellare.
Seppure con proporzioni differenti, si può quindi affermare che i genitori che si troveranno nella condizione di usufruire di queste indennità ne trarranno un beneficio economico significativo rispetto alla normativa precedente in circa il 90% dei casi.
I dati sono stati forniti dall’ISS con riferimento al solo settore privato ed alle lavoratrici autonome. Sulla base del dato medio, anche il 50% di queste ultime beneficeranno degli aumenti, con riferimento all’indennità di gravidanza e puerperio.
Non è detto che questo provvedimento, da solo, favorirà l’aumento delle nascite, ma sicuramente avrà fornito un riconoscimento effettivo e doveroso nei confronti di coloro che decidono di mettere al mondo un figlio.
CSdL