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Appello delle Federazioni Pensionati CSU agli anziani: “Rispettiamo le misure adottate per contenere il virus”

Posted On 06 Mar 2020
By : Csdl
Comment: Off

RSM 6 marzo 2020 – Le Federazioni Pensionati di CSdL e CDLS invitano tutti i cittadini, e in modo particolare le persone anziane, a rispettare fedelmente le misure urgenti disposte dalle istituzioni per contenere la diffusione del corona virus. In particolare le disposizioni contenute nel decreto legge 5 marzo n. 43 e le raccomandazioni sul piano igienico-sanitario più volte diramate.

In primo luogo, per quanto possibile, vanno evitati i luoghi affollati, i contatti non strettamente necessari con le persone, facendo attenzione anche agli incontri con persone più giovani che non mostrano sintomi di alcun tipo. È importante non affollare, se non per motivi fondati, i centri sanitari e ospedalieri, al fine di consentire al personale sanitario di gestire al meglio l’emergenza e di espletare al meglio le proprie funzioni per la tutela della salute dei cittadini.

Com’è noto, questo virus è estremamente pericoloso in modo particolare per  le persone anziane, soprattutto quando sono già affette da patologie importanti, e quindi vanno evitate il più possibile le potenziali occasioni di contagio.

“Nessun allarmismo e nessun cedimento al panico”, puntualizzano i Segretari delle Federazioni Pensionati, Elio Pozzi (CSdL) e Armando Stacchini (CDLS, “ma solo l’osservanza di alcune misure precauzionali e di comportamenti responsabili e per il periodo strettamente necessario, per cercare di fermare l’avanzata di questo virus. Anche se queste comporta alcune rinunce e limitazioni, si tratta di misure indispensabili”.

“Con il buon senso e la collaborazione di tutti – aggiungono Pozzi e Stacchini – e mantenendo la necessarie serenità, il paese può farcela. Ognuno è responsabile del proprio comportamento, e se ci atteniamo tutti alle disposizioni emesse possiamo ridurre il numero delle persone contagiate e dare il nostro contributo per limitare il più possibile l’impatto del virus sulla vita dei cittadini.”

FUPS-CSdL   FNPS-CDLS

 

DECRETO – LEGGE 5 marzo 2020 n.43

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL COVID-19 (CORONA VIRUS)

noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:
– tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
– preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi nella Repubblica di San Marino;
– viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;
– considerate le dimensioni del fenomeno epidemico, il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio italiano e le disposizioni emanate dal Ministro della Salute Italiano di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;
– al fine di gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
– ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio;
Vista l’Ordinanza n. 3 dell’1 marzo 2020;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 5 marzo 2020;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio in Repubblica)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Repubblica di San Marino sono adottate le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto-legge ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
c) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato. Resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti maggiorenni, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le Associazioni, gli Organizzatori, le Società Sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del Virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Le attività sportive e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine, centri sportivi di ogni tipo o, comunque, in strutture private di qualsiasi genere, sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle misure igienico sanitarie previste del presente decreto-legge, mantenendo, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro così come previsto nell’Allegato 1 lettera d) del presente decreto-legge e sotto la diretta responsabilità dei titolari delle strutture private; è fatta esplicita raccomandazione alle palestre ed ai luoghi sportivi in cui vi sia un utilizzo congiunto di attrezzature (come ad esempio bilancieri, panche ecc..) di disinfettare e igienizzare tali attrezzature promiscue con regolarità. A tal riguardo, si precisa, che verranno previsti controlli specifici da parte degli organismi competenti per verificare il rispetto delle presenti disposizioni;
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto-legge e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, Centro di Formazione Professionale, Istituto Musicale Sammarinese, Università (comprese quelle per anziani), ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione che coinvolgano le forze di polizia;
e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Per evitare assembramenti presso i locali della pediatria, tale certificazione dovrà venire richiesta dai genitori tramite e-mail o lettera al reparto di pediatria;
g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
h) nell’Università e nell’Istituto Musicale Sammarinese (IMS), per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; l’Università e l’IMS, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il
recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto-legge, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari dell’Università e dell’IMS tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalla medesima Università e IMS, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; l’Università e l’IMS assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e del Pronto Soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. È fatto divieto, per personale che non abbia un contratto di lavoro con l’ISS, di permanere all’interno dei reparti ospedalieri al di fuori degli orari di visita. Negli orari di visita è ammessa la presenza contemporanea di non più di un solo visitatore;
n) gli Organi di Informazione promuovono la puntuale diffusione delle informazioni inerenti le misure di prevenzione igienico sanitarie previste e diramate dalle Autorità internazionali e recepite nella Ordinanza n.3 del 1° marzo 2020;
o) laddove tecnicamente possibile in virtù delle varie tipologie di lavoro, può essere applicata la modalità di “lavoro dal domicilio”, in riferimento ad ogni rapporto di lavoro subordinato, previo accordo tra il datore di lavoro ed il prestatore e previa trasmissione dell’accordo alle realtà datoriali e sindacali, all’Ufficio Attività Economiche, al Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro ed all’Ufficio Attività di Controllo, esclusivamente e limitatamente al periodo contingente all’emergenza sanitaria. Chi accede al lavoro dal domicilio in tale situazione di emergenza, non può beneficiare dell’Indennità di Cassa Integrazione Guadagni come previsto dall’articolo 11 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 e successive modifiche.

Art. 2
(Misure di informazione e prevenzione in Repubblica)

1. Si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie;
b) in considerazione dei fattori di rischio rilevati è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane e a tutte le persone affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);
c) nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’università, negli uffici della Pubblica Amministrazione allargata e in quelli dell’ISS, sono esposte presso gli
ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;
d) i Capitani di Castello e le Associazioni di Categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
e) negli ambienti aperti al pubblico afferenti alla pubblica amministrazione e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe gratuitamente a disposizione degli addetti e degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
g) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto-legge, abbia fatto ingresso in Repubblica dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 2 all’Ordinanza n. 3 del 1° marzo 2020 e chiunque abbia avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, deve comunicare tale circostanza al numero telefonico 0549-888888 nonché al numero 0549-994001.
2. Gli addetti competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma precedente, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, gli addetti competenti informano inoltre il medico di base o il pediatra da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione dello stato di malattia;
d) in caso di necessità di certificazione per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’ISS, al datore di lavoro e al medico di base e/o al pediatra in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
3. Gli addetti sanitari competenti devono inoltre:
a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente gli addetti sanitari competenti al numero 0549-994001;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6. Gli addetti sanitari competenti provvedono a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, gli addetti sanitari competenti procedono secondo quanto previsto dalle procedure di verifica della positività.
7. Su tutto il territorio della Repubblica è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

Art. 3
(Requisizioni immobili)
1. Nel contesto dell’emergenza COVID-19, il Commissario Straordinario del Coordinamento delle emergenze sanitarie, incarica il Capo della Protezione Civile di individuare sul territorio strutture adatte ad accogliere soggetti destinati ad una “quarantena” precauzionale che per motivazioni differenti potrebbe essere difficile monitorare o contenere presso il proprio domicilio con facoltà di definire con le proprietà private interessate accordi finalizzati ad ottenere la disponibilità immediata delle predette strutture.
2. Il Coordinamento per la Protezione Civile, nell’ambito dei poteri di ordinanza di cui ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 3) della Legge 27 gennaio 2006 n.21, ricorrendone i presupposti, provvede a requisire sul territorio per il tempo necessario le strutture individuate ai sensi del comma 1. Al proprietario è dovuto un congruo indennizzo la cui modalità viene disciplinata con successivo provvedimento.
3. Resta salva la facoltà di definire con le proprietà private interessate accordi finalizzati ad ottenere la disponibilità immediata delle predette strutture.

Art. 4
(Monitoraggio delle misure)

1. I Corpi di Polizia monitorano l’attuazione delle misure indicate dal presente decreto-legge.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, con validità immediata e fino al 6 aprile 2020.
2. Le misure di cui al presente decreto-legge, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dalla ordinanza n.3 del 1° marzo 2020, la cui efficacia è prorogata fino al 6 aprile 2020, ad eccezione dell’articolo 2 che viene abrogato.
3. I dati personali raccolti nell’ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli precedenti vengono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n.171, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto emergenziale in atto.
4. Il mancato rispetto delle misure previste, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce una violazione del presente decreto-legge ed è punito ai sensi dell’articolo 259 del Codice Penale.

5 marzo 2020/1719 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Luca Boschi – Mariella Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini

 

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