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NORMATIVA IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Posted On 26 Nov 2014
By : Csdl
Comment: Off
SCARICA LA LEGGE

Normativa in materia di formazione professionale.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare le seguente legge approvata

dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 luglio 1987.

Art. 1

Tutti i lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro,

compresi coloro i quali optano per un rapporto di lavoro part-

time, possono beneficiare delle disposizioni contenute nella

presente Legge per l’inserimento lavorativo nei settori

produttivi e dei servizi attraverso un sistema di interventi

formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e

pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali.

Le iniziative di formazione professionale, configurabili in

settori a tecnologia avanzata e pel figure professionali di

elevato contenuto tecnico, in coerenza con le rilevazioni

dell’evoluzione dell’occupazione e delle esigenze formative ed

occupazionali, sono individuate, anche su proposta del Congresso

di Stato, attraverso accordo tra il Dicastero al Lavoro, le

Organizzazioni Sindacali e le Associazioni dei Datori di Lavoro

che definisce i settori interessati ed i livelli di qualifica e/o

profili professionali.

Art. 2

Le aziende private devono comunicare agli Uffici del Lavoro,

prima dell’inizio della loro attività o in fase di potenziamento

e/o ristrutturazione, la loro disponibilità occupazionale di

personale con qualifiche professionale previste nelle iniziative

di formazione professionale al fine di rendere possibile un

adeguato programma di interventi.

Art. 3

La presente normativa è riservata alle aziende che ne fanno

formale richiesta previo specifico accordo tra il Deputato al

Lavoro, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, i

rappresentanti dell’azienda e l’Associazione dei Datori di

Lavoro.

Al fine di incentivare e tutelare le giuste aspirazioni del

personale iscritto nelle liste di avviamento al lavoro, presso

l’Ufficio di Collocamento è predisposta una “mappa” di opzioni

degli iscritti, a cui si accede con apposita modulistica

predisposta dalla Commissione di Collocamento, differenziata fra

i piu’ importanti settori produttivi e di servizi per facilitare

l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro fra azienda

e personale da avviare al lavoro.

L’avviamento al lavoro in formazione professionale deve comunque

avvenire nel rispetto delle norme vigenti sul Collocamento.

Art. 4

L’accesso alla formazione professionale è consentito anche ai

lavoratori in riqualificazione, che sono in Cassa Integrazione

Guadagni e Mobilità in base alle Leggi n. 107 del 29 settembre

1986 e n. 108 del 29 settembre 1986: le condizioni stabilite

dalle richiamate Leggi non sono cumulabili con quelle previste

dalla presente normativa.

Nel caso in cui il lavoratore avviato al corso di formazione

professionale provenga dalla mobilità, ha diritto ad un compenso

economico aggiuntivo a carico dell’azienda pari all’integrazione

necessaria al raggiungimento del 100% del salario di riferimento

sul quale è conteggiata l’Indennità Economica Speciale al netto

da contributi, ed in forma completa agli istituti contrattuali

(tredicesima – indennità di licenziamento – ferie – festività).

Tale integrazione è esente da contribuzione.

Nel caso di malattia ed infortunio viene interrotta l’Indennità

Economica Speciale e corrisposta l’Indennità per Inabilità

Temporanea al Lavoro di cui alla Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e

successive modifiche.

Art. 5

La richiesta per attivare processi di formazione professionale

deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie a

determinare un protocollo d’intesa.

Tale richiesta deve, in via preventiva, pervenire al Dicastero ed

agli Uffici del Lavoro al fine di programmare interventi di

formazione professionale.

Essa deve indicare:

– le motivazioni;

– gli obiettivi formativi da raggiungere nel processo di

avviamento;

– la figura professionale da formare;

– la qualifica professionale da attribuire al momento di

assunzione

a tempo indeterminato;

– le modalità di formazione;

– il responsabile delegato a seguire la formazione del soggetto

in avviamento;

– gli impegni occupazionali assunti dall’azienda attraverso

apposita convenzione con il Congresso di Stato.

Art. 6

Gli Uffici competenti del Dicastero del Lavoro curano

l’istruttoria della domanda e l’inoltro della documentazione alle

parti interessate prima dell’incontro.

Art. 7

L’accordo stipulato e sottoscritto dalle parti di cui all’art. 3

deve indicare i tempi entro cui l’azienda intende completare

l’avvio e la durata del corso. L’accordo diviene immediatamente

esecutivo con disposizione del Deputato al Lavoro.

Art. 8

L’azienda che non rispetta gli impegni assunti nell’accordo

specifico sottoscritto decade dai benefici previsti dalla

formazione professionale.

Art. 9

Il periodo di formazione professionale, della durata variabile da

3 a 12 mesi a seconda della complessità della professionalità da

conseguire, è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato ed

alla acquisizione della qualifica professionale.

Il lavoratore in formazione professionale acquisisce il diritto

ad essere inquadrato nella III categoria una volta terminato il

corso durato da 3 a 9 mesi: ulteriori mesi in formazione

professionale attribuiscono qualifiche superiori.

L’inquadramento, inoltre, deve tener conto della specificità del

requisito del titolo di studio posseduto.

Art. 10

In formazione professionale si riconosce un periodo di prova di:

– 25 giorni lavorativi per la III categoria;

– 35 giorni lavorativi per la IV categoria;

– 45 giorni lavorativi per qualifiche superiori.

Terminato il periodo di prova, che comporta l’assunzione

definitiva da parte dell’azienda, il corsista prosegue il corso di

formazione professionale e matura i diritti previdenziali e

contrattuali previsti dalle normative vigenti, in rapporto alla

retribuzione prevista dall’articolo 11.

Art. 11

Per i lavoratori da occupare in settori non coperti dalla

contrattazione collettiva viene applicato l’accordo sul salario

minimo territoriale nel settore industria e la relativa parte

normativa prevista dal Contratto Collettivo Unico Generale di

Lavoro Settore Industria.

Durante il periodo di formazione professionale le aziende devono

corrispondere dei compensi mensili pari a:

  1. a) 1° trimestre 60%;
  2. b) 2° trimestre 65%;
  3. c) 3° trimestre 70%;
  4. d) 4° trimestre 80%.

I compensi sono riferiti alla categoria di inquadramento di cui

all’art. 9, in base ai relativi settori di appartenenza.

Art. 12

Durante il periodo di formazione professionale, coloro che

frequentano il corso possono beneficiare delle specifiche

prestazioni previste dalla Legge n. 136 del 12 novembre 1985

sulle pensioni in caso di infortunio sul lavoro.

Art. 13

Il Centro di Formazione Professionale sostiene, per il periodo

del corso, tutti gli oneri e i contributi previdenziali che sono

previsti a carico del lavoratore e del datore di lavoro secondo

la categoria di appartenenza.

Le aziende devono fare pervenire al Centro la relativa

documentazione entro il 15° giorno del mese successivo a quello

al quale si riferisce il compenso.

Sono esenti dall’Imposta Generale sui Redditi i compensi

percepiti dai lavoratori in formazione professionale in base a

quanto stabilito dall’articolo 7 punto o) della Legge 30 dicembre

1986 n. 155.

Art. 14

I lavoratori avviati ai corsi di formazione professionale sono

tenuti a seguire il normale orario aziendale e, ad integrazione

dell’attività lavorativa-formativa, devono frequentare almeno 36

ore trimestrali dedicate all’insegnamento teorico, come

specificato nel successivo articolo 15.

Tali ore sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e

computate nell’orario di lavoro contrattuale.

Il soggetto in formazione professionale è obbligato a seguire

l’insegnamento teorico: l’assenza ingiustificata è soggetta ai

provvedimenti previsti dalle sanzioni disciplinari completate

nelle norme contrattuali e legislative.

Art. 15

L’ insegnamento teorico è assicurato dal Centro di Formazione

Professionale che, d’intesa con la azienda, stabilirà i criteri

di svolgimento.

L’insegnamento teorico dovrà comprendere informazioni generali

sulle istituzioni, sulla legislazione del lavoro, sulle norme di

sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, sul ruolo delle forze

sociali, sui diritti e doveri dei lavoratori, sulle problematiche

sociali, nonchè sui settori merceologici, commerciali e della

stessa vita dell’impresa presso la quale si fa la formazione

professionale.

Art. 16

Il Centro di Formazione Professionale mantiene stretti rapporti

di collaborazione con le aziende ed i soggetti in avviamento:

esercita la vigilanza sul corretto svolgimento del Corso e

periodicamente redige apposito verbale che viene reso noto alle

parti firmatarie.

Art. 17

I ritmi di produzione devono essere adeguati al livello di

formazione di coloro che frequentano il Corso, sotto la vigilanza

del Centro di Formazione Professionale.

Art. 18

Ciascuna delle parti contraenti, azienda e soggetti lavorativi,

può richiedere in ogni momento la verifica sull’andamento del

Corso e sulla corretta applicazione dell’accordo.

Art. 19

Le aziende interessate alle attività di:

1) carpenteria meccanica pesante;

2) impresa di pulizia;

3) produzione e trasformazione carta;

4) escavazione e movimento terra;

5) produzione di cemento ed affini;

6) trasporti;

7) tintoria;

non possono accedere alla formazione professionale se non in casi

particolari e qualora si verificassero le seguenti condizioni:

– per esigenze di potenziamento dei settori tecnici;

– per lavorazioni che andranno a ricoprire segmenti produttivi

medio-alti rivolti a lavoratori che sono chiamati a svolgere

mansioni di alto contenuto tecnologico per i quali necessita una

capacità lavorativa specifica da acquisire mediante un

adeguato addestramento;

– per i lavoratori da inserire in processi produttivi complessi

che si possono configurare nella cosiddetta area dei servizi

aziendali, le cui mansioni non sono collegate direttamente con

la produzione.

Art. 20

Quanto stabilito nel precedente articolo potrà essere modificato

mediante Decreto Reggenziale a seguito di accordo raggiunto tra

il Dicastero al Lavoro, le Organizzazioni Sindacali e le

Associazioni dei datori di lavoro.

Art. 21

Nel settore abbigliamento e nel settore chimico sono consentiti,

attraverso accordi fra le parti sociali, processi di formazione

professionale qualora i lavoratori siano occupati in segmenti

produttivi medio-alti con elevata tecnologia, comprese le

attività che non devono creare danni alla salute degli stessi o

inquinamento ambientale.

Art. 22

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a

quello della legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 luglio 1987/1686 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Renzi- Carlo Franciosi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

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