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Il testo dell’ordinanza n. 3, misure urgenti di contenimento del COVID-19

Posted On 02 Mar 2020
By : Csdl
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Si riporta il testo dell’ Ordinanza n. 3, emessa il 1° marzo 2020 dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale.

Misure urgenti di contenimento del COVID-19 (Coronavirus)

Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 28 febbraio 2020 n. 35 “Attribuzione al Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale del potere di ordinanza per emergenze di sanità pubblica”;
con il parere del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie di cui all’articolo 2 del Decreto-Legge n. 35/2020;
preso atto del carattere diffusivo dell’epidemia da COVID-19 e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
viste le dimensioni del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio italiano;
visto il Decreto Presidenziale del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2020;
allo scopo di limitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio della Repubblica di San Marino;
pertanto, visti i presupposti di necessità ed urgenza

ORDINA

Art. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio in Repubblica)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Repubblica di San Marino sono adottate le seguenti misure:
a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Sarà consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento agonistico, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse;
b) sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
c) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche
dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
d) sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, Centro di Formazione Professionale, Istituto Musicale Sammarinese, Università, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
f) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per quanto riguarda mense e self-service, dovranno essere adottate misure idonee ad evitare assembramenti e tali da garantire nella fase di accesso la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Relativamente alla mensa sita presso l’Ospedale di Stato, l’accesso è da intendersi riservato al solo personale in servizio presso l’ISS;
g) apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera f) condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
h) limitazioni all’accesso dei visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno;
i) rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
j) applicazione da parte del personale sanitario delle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti, sulla base delle disposizioni impartite dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie;
k) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico ritenuto indispensabile dalla Direzione dell’ISS, nonché del personale le cui funzioni siano necessarie a gestire le attività richieste dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie;
l) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19;
m) obbligo di registrazione, per le strutture ricettive sammarinesi, dei pernottamenti nell’applicativo “web alloggiati” immediatamente al momento del check-in anziché entro le 24 ore previste ordinariamente.

Art. 2
(Misure di informazione e prevenzione)
1. Si operano le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste;
b) nei servizi socio-educativi per la prima infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nel Centro di Formazione Professionale, nell’Istituto Musicale Sammarinese e nei locali dell’Università nonché negli uffici aperti al pubblico afferenti alla Pubblica Amministrazione allargata e all’ISS dovranno venire esposte e messe a disposizione degli utenti le informazioni sulle misure di prevenzione rese note;
c) nelle Unità Operative a più vasto afflusso della Pubblica Amministrazione e, in particolare, dell’ISS, sono messe a disposizione degli addetti, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
d) i Capitani di Castello e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato n. 1 presso gli esercizi commerciali;
e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
f) nello svolgimento delle procedure di selezione pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;
g) chiunque abbia fatto ingresso in Repubblica, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente ordinanza, dopo aver soggiornato o transitato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato n. 2 della presente ordinanza, deve comunicare tale circostanza al numero telefonico 0549-888888 nonché al numero 0549-994001.
2. Gli addetti competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a. contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, notificano formalmente all’interessato l’apposito modulo, di cui all’allegato n. 3 della presente ordinanza, di avvio dello stato di quarantena da doversi controfirmare da parte del medesimo interessato. Gli addetti competenti informano, inoltre, dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario gli addetti competenti informano inoltre il Medico di Base o il Pediatra da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione dello stato di malattia;
d. in caso di necessità di certificazione per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’ISS, al datore di lavoro, al medico di base e/o al pediatra in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.
3. Gli addetti sanitari competenti devono inoltre:
a. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b. divieto di contatti sociali;
c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a. avvertire immediatamente gli addetti sanitari competenti al numero 0549-994001;
b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6. Gli addetti sanitari competenti provvedono a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, gli addetti sanitari competenti procedono secondo quanto previsto al comma 5.

Art. 3
(Ulteriori misure sull’intero territorio sammarinese)
1. Sull’intero territorio della Repubblica si applicano le seguenti misure:
a) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese;
b) la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva, di durata superiore a cinque giorni successivi al termine di vigenza della presente ordinanza avviene dietro presentazione di certificato medico;
c) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, attivano, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
d) nei corsi professionali, nel Centro di Formazione Professionale, nell’Istituto Musicale Sammarinese, nell’Università, in cui non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui alla presente ordinanza, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza dagli stessi individuate, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. I corsi professionali, il Centro di Formazione Professionale, l’Istituto Musicale Sammarinese, l’Università di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
e) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui alla presente ordinanza, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari dei corsi professionali, del Centro di Formazione Professionale, dell’Istituto Musicale Sammarinese, dell’Università, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
I corsi professionali, il Centro di Formazione Professionale, l’Istituto Musicale Sammarinese, l’Università assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali
al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
h) le disposizioni sanitarie della presente ordinanza per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 saranno applicate ai nuovi ingressi nella struttura carceraria, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all’allegato 2, sino al termine dello stato di emergenza.

Art. 4
(Esecuzione e monitoraggio delle misure)
1. I Corpi di Polizia monitorano l’attuazione delle misure indicate dalla presente ordinanza.

Art. 5
(Abrogazioni)
E’ abrogata l’ordinanza n. 1/2020 del 22 febbraio 2020.

Art. 6
(Disposizioni finali)
I dati personali raccolti nell’ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli precedenti vengono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n.171, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.
La presente ordinanza ha validità immediata e fino alle ore 24.00 dell’8 marzo 2020. Il mancato rispetto delle misure previste, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce una violazione dell’Ordinanza punibile ai sensi dell’articolo 259 del Codice Penale.
San Marino, 1 marzo 2020/1719 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER LA SANITA’ E LA SICUREZZA SOCIALE
F.to) Roberto Ciavatta

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